N. 1357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1995- 17 dicembre 1996

                                N. 1357
  Ordinanza   emessa   il  14  febbraio  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 17  dicembre  1996)  dal  pretore  di  Ferrara  nel
 procedimento penale a carico di Andreotti Urbano ed altri
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  -  Smaltimento di rifiuti
    speciali tossici e nocivi (nella  specie:  scarti  di  lavorazione
    della  frutta)  senza autorizzazione - Depenalizzazione effettuata
    con decreto ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso  -
    Denunciato  abuso  di  tale  forma  di  legiferazione anche per la
    mancanza del presupposto della "necessita' ed urgenza".
 (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e 55).
 (Cost., artt. 25 e 77).
(GU n.3 del 15-1-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale
 contro:
      Andreotti    Urbano,  nato  a  Portomaggiore il 31 ottobre 1928,
 residente a Portoverrara di Portomaggiore (Ferrara), via  Forna  Tosa
 n. 14;
     Baldi  Dorina, nata   a Portomaggiore (Ferrara) il 9 agosto 1935,
 ivi residente via prov.le  San Vito n. 12;
     Bizzi Lucio, nato a Ro Ferrarese il 7 settembre 1944, residente a
 Guarda di Ro Ferrarese (Ferrara),  via Viazza n. 91;
     Lovo  Francesco,  nato  a  Legnago  (Varese)  il 28 gennaio 1936,
 residente a Ro Ferrarese (Ferrara),  via Pardara n. 6;
     Del Poggetto Mario, nato a S.  Secondo  Parmense  (Parma)  il  27
 luglio 1940, residente a Sissa (Parma),  via Casalfoschino n. 67;
     Ferri  Mario,  nato  a Cento il 29 novembre 1960, residente a XII
 Morelli di Cento (Ferrara), via del  Riccio n. 4;
     Ghedini Raoul, nato ad Argenta il 14  giugno  1928,  residente  a
 Ospitalmonacale di Argenta (Ferrara),  via Zenzalino n. 189;
     Grandi  Luciano,  nato  ad Argenta il 18 agosto 1929, residente a
 Consandolo di Argenta (Ferrara),  via Trombone n. 45;
     Lenzi Severino, nato a S.  Agostino  il  20  febbraio  1924,  ivi
 residente via Matteotti n. 43;
     Lodi  Elia  Nerina,  nata  a  Ferrara  il  27  febbraio 1923, ivi
 residente via Matteotti n. 43;
     Lenzi Sergio, nato a Ferrara il 21 febbraio 1958,  ivi  residente
 via Matteotti n. 43;
     Migliari  Novelio,  nato  a  Portomaggiore  il  27 novembre 1914,
 residente a Portoverrara di Portomaggiore (Ferrara), via  Forna  Tosa
 n. 22;
     Rimessi  Primo,  nato  a  Ferrara il 7 dicembre 1921, residente a
 Traghetto di Argenta (Ferrara), via  Valletta n. 66;
     Fogagnoli Nella, nata ad Argenta il 24 maggio 1924,  residente  a
 Traghetto di Argenta (Ferrara), via  Valletta n. 66;
     Rossato  Igino,  nato  a  Terrazzo  (Varese)  il  16 aprile 1920,
 residente a Guarda di Ro Ferrarese (Ferrara), via Viazza n. 91;
 imputati del reato p. e p. dagli artt. 10 e 25, secondo comma, d.P.R.
 10 settembre 1982,  n.  915  perche',  in  assenza  della  prescritta
 autorizzazione  regionale,  effettuavano lo smaltimento (raccolta e/o
 trasporto) di rifiuti speciali (scarti di lavorazione  della  frutta)
 prodotti  da  terzi  (distilleria  "Nuova Gallo", con il concorso del
 produttore dei rifiuti.
   In Gallo di Poggio Renatico, dall'anno 1990 in poi.
                                OSSERVA
   Che il p.m. d'udienza dott. Nicola Proto ha richiesto pronuncia  di
 questo  pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e
 rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli  artt.
 1  e  11 del d.-l.   7 gen-naio 1995 n. 3 "Disposizioni in materia di
 riutilizzo dei residui derivati da cicli di produzione o  di  consumo
 in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in
 materia di smaltimento dei rifiuti", per violazione degli artt.  25 e
 77   della   Costituzione  con  trasmissione  degli  atti  all  Corte
 costituzionale.
   Osserva il pretore che la richiesta e' fondata.
   Circa i  presupposti  di  decreto  in  ordine  alla  non  manifesta
 infondatezza si rileva quanto segue:
   Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.
   Il  principio  della  riserva  di legge in materia penale possiede,
 quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le  scelte
 di  politica  criminale  sono  monopolio  esclusivo  del Parlamento e
 l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale  siano  introdotte
 attraverso  decreti-legge  o  decreti  legislativi  e'  connessa alla
 circostanza che, in entrambi i casi si  realizzi  e  sia  assicurato,
 comunque, l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora
 quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo
 cui  e'  rimesso  il  potere  di  conferire stabilita' e durevolezza,
 attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie
 e  soggette  a  decadenza  in  caso di inutile decorso del termine di
 sessanta  giorni  dettato   dall'art.   77,   ultimo   comma,   della
 Costituzione.
    Nella  materia  che ci occupa, invece, con la reiterazione di vari
 decreti-legge  mai  convertiti  si  e'  realizzata,  di   fatto,   la
 sottrazione  al  Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre
 in  materia  penale,  con   l'inammissibile   assunzione   da   parte
 dell'esecutivo  del relativo potere di bilanciamento e di valutazione
 degli interessi che in materia  penale  e'  di  esclusiva  competenza
 dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare.
   Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge
 in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella
 specie,  con  contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di
 fatto, al Parlamento la possibilita' prevista  dall'art.  77,  ultimo
 comma, della Costituzione "di regolare con legge i rapporti giuridici
 sorti sulla base dei decreti non convertiti". E' evidente, che, se la
 reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae ner un anno,
 si  potranno  determinare  effetti definitivi quale il giudicato, non
 modificabili in  sede  giudiziaria,  con  la  conseguente  gravissima
 compressione dei diritti dei singoli, resa ancora piu' incisiva dalla
 disparita'   di   trattamento   che   potrebbe  verificarsi  ove  due
 fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza  di  un  diverso
 decreto-legge, vengano diversamente giudicate.
   Va  ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa
 un anno di diversi decreti-legge in relazione  alla  stessa  materia,
 denota  in  modo  palese,  con  specifico  riferimento all'ultimo dei
 decreti emanati,  la  carenza  dei  requisiti  della  "necessita'  ed
 urgenza".    Requisiti  che,  se  possono  ipotizzarsi come esistenti
 rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno
 di distanza e cioe' dopo un periodo di tempo tale  da  consentire  la
 normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.
   Il  presente  giudizio,  allo  stato  e vigente il decreto-legge n.
 639/1994,  non  puo'  essere  definito  in  modo  indipendente  dalla
 risoluzione  della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 3  del  predetto  decreto-legge  per   violazione   art.   77   della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per violazione
 degli  artt.  25  e  77  della    Costituzione,    la  questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1  e seguenti del d.-l. 7
 gennaio 1995, n. 3 "Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui
 derivanti da cicli di produzione o di consumo in processo  produttivo
 o  in  un  processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento
 rifiuti";
   Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli  atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata agli imputati, ai loro difensori, al  pubblico  ministero,
 nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e comunicato al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
     Ferrara, addi' 14 febbraio 1995
                         Il pretore: Baroncini
 97A0005