N. 1357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1995- 17 dicembre 1996
N. 1357 Ordinanza emessa il 14 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 dicembre 1996) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Andreotti Urbano ed altri Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti speciali tossici e nocivi (nella specie: scarti di lavorazione della frutta) senza autorizzazione - Depenalizzazione effettuata con decreto ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto della "necessita' ed urgenza". (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 1 e 55). (Cost., artt. 25 e 77).(GU n.3 del 15-1-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro: Andreotti Urbano, nato a Portomaggiore il 31 ottobre 1928, residente a Portoverrara di Portomaggiore (Ferrara), via Forna Tosa n. 14; Baldi Dorina, nata a Portomaggiore (Ferrara) il 9 agosto 1935, ivi residente via prov.le San Vito n. 12; Bizzi Lucio, nato a Ro Ferrarese il 7 settembre 1944, residente a Guarda di Ro Ferrarese (Ferrara), via Viazza n. 91; Lovo Francesco, nato a Legnago (Varese) il 28 gennaio 1936, residente a Ro Ferrarese (Ferrara), via Pardara n. 6; Del Poggetto Mario, nato a S. Secondo Parmense (Parma) il 27 luglio 1940, residente a Sissa (Parma), via Casalfoschino n. 67; Ferri Mario, nato a Cento il 29 novembre 1960, residente a XII Morelli di Cento (Ferrara), via del Riccio n. 4; Ghedini Raoul, nato ad Argenta il 14 giugno 1928, residente a Ospitalmonacale di Argenta (Ferrara), via Zenzalino n. 189; Grandi Luciano, nato ad Argenta il 18 agosto 1929, residente a Consandolo di Argenta (Ferrara), via Trombone n. 45; Lenzi Severino, nato a S. Agostino il 20 febbraio 1924, ivi residente via Matteotti n. 43; Lodi Elia Nerina, nata a Ferrara il 27 febbraio 1923, ivi residente via Matteotti n. 43; Lenzi Sergio, nato a Ferrara il 21 febbraio 1958, ivi residente via Matteotti n. 43; Migliari Novelio, nato a Portomaggiore il 27 novembre 1914, residente a Portoverrara di Portomaggiore (Ferrara), via Forna Tosa n. 22; Rimessi Primo, nato a Ferrara il 7 dicembre 1921, residente a Traghetto di Argenta (Ferrara), via Valletta n. 66; Fogagnoli Nella, nata ad Argenta il 24 maggio 1924, residente a Traghetto di Argenta (Ferrara), via Valletta n. 66; Rossato Igino, nato a Terrazzo (Varese) il 16 aprile 1920, residente a Guarda di Ro Ferrarese (Ferrara), via Viazza n. 91; imputati del reato p. e p. dagli artt. 10 e 25, secondo comma, d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 perche', in assenza della prescritta autorizzazione regionale, effettuavano lo smaltimento (raccolta e/o trasporto) di rifiuti speciali (scarti di lavorazione della frutta) prodotti da terzi (distilleria "Nuova Gallo", con il concorso del produttore dei rifiuti. In Gallo di Poggio Renatico, dall'anno 1990 in poi. OSSERVA Che il p.m. d'udienza dott. Nicola Proto ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.-l. 7 gen-naio 1995 n. 3 "Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivati da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti", per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione con trasmissione degli atti all Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta e' fondata. Circa i presupposti di decreto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue: Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione. Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi e' connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui e' rimesso il potere di conferire stabilita' e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Nella materia che ci occupa, invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si e' realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale e' di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare. Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilita' prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione "di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". E' evidente, che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae ner un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora piu' incisiva dalla disparita' di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate. Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della "necessita' ed urgenza". Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioe' dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria. Il presente giudizio, allo stato e vigente il decreto-legge n. 639/1994, non puo' essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del predetto decreto-legge per violazione art. 77 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 "Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento rifiuti"; Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Ferrara, addi' 14 febbraio 1995 Il pretore: Baroncini 97A0005