MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1996 

  Determinazione, per l'anno 1997, della maggiorazione forfettaria da
riconoscere  agli  istituti  di  credito  per gli oneri connessi alle
operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.
(GU n.7 del 10-1-1997)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  nel  quale,  tra
l'altro,  si  dispone  che i limiti e le modalita' per la concessione
del contributo sul pagamento degli  interessi  sono  determinati  con
decreto    del    Ministro    del   tesoro,   sentito   il   Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  19,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa la necessita' di determinare per l'anno 1997 la misura della
maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere alle banche per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato  previste  dalle  leggi
sopra citate;
                              Decreta:
  La  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito  agevolato  previste  dalle
leggi  citate  in  premessa  e'  fissata per l'anno 1997 nella misura
dell'1,30 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi
e nella misura  dell'1,35  per  cento,  per  le  operazioni  oltre  i
diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI