MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1996 

  Determinazione della commissione onnicomprensiva  da  riconoscersi,
per  il  1997,  agli  istituti di credito per gli oneri connessi alle
operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio.
(GU n.7 del 10-1-1997)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art.  26  riguardante  il  settore
dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive    modificazioni     ed     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1 novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto il decreto-legge 6 ottobre  1972,  n.  552,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge  2  dicembre  1972,  n.  734,  recante
provvidenze a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare,  per   l'anno   1997,   la
commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato  previste  dalle  leggi
sopra menzionate;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito  agevolato  previste  dalle
leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
    a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 1997;
    b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1995;
    c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi
a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    d)  1,75  per  i contratti stipulati sempre nel 1997 e relativi a
contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI