Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1997, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio.(GU n.7 del 10-1-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale; Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata; Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare); Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 1997, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata come appresso: a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 1997; b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1995; c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988; d) 1,75 per i contratti stipulati sempre nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1996 Il Ministro: CIAMPI