Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto.(GU n.10 del 14-1-1997)
Con decreto ministeriale 20 dicembre 1996 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi' determinate: Provincia di Roma: addetti al posteggio dei veicoli: 45a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili.