MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 20 dicembre 1996, n. 172 

  Ulteriori  indicazioni  in  ordine  all'applicazione  del   decreto
legislativo  19  settembre  1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 10 marzo 1996, n. 242.
(GU n.5 del 8-1-1997)
 
 Vigente al: 8-1-1997  
 

                                  Agli    ispettori    regionali    e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alle  regioni  -  assessorati  alla
                                  sanita'
                                  alle OO.SS. dei datori di lavoro
                                  Alle OO.SS. dei lavoratori
                                    e, per conoscenza:
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero dell'industria
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al   Dipartimento   della  funzione
                                  pubblica e affari regionali
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero dei trasporti
PREMESSA.
  Con  riferimento  agli  ulteriori  quesiti  pervenuti   in   ordine
all'applicazionedel  decreto  legislativo  n.  626/1994, e successive
modifiche, si danno di seguito alcune indicazioni operative  al  fine
di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.
1.  Campo  di  applicazione  soggettivo  del  decreto  legislativo n.
626/1994, e successive modifiche.
  Il  decreto  legislativo  n.  626/1994,  modificato   dal   decreto
legislativo  n.  242/1996,  all'art.  1,  comma  1, stabilisce che le
disposizioni in esso contenute si applicano a tutela dei  "lavoratori
durante  il  lavoro" e il successivo art. 2, comma 1, afferma che per
"lavoratore"   si   deve   intendere,   a   parte    le    esclusioni
"specificatamente  indicate  all'art. 1, comma 3": a) la "persona che
presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (...)
con rapporto di  lavoro  subordinato  anche  speciale";  b)  i  "soci
lavoratori di cooperative o di societa', anche di fatto, che prestino
la  loro  attivita'  per  conto  delle  societa'  e degli enti stessi
(...)".
  Come si  evince  dall'analisi  del  testo,  l'elemento  da  cui  il
legislatore  fa  discendere  l'applicazione delle norme protettive e'
l'esistenza di una prestazione svolta in  regime  di  subordinazione,
secondo   i   canoni  previsti  dal  codice  civile,  ossia,  di  una
prestazione  svolta  in  una  situazione  di  soggezione  al   potere
gerarchico,  direttivo  e  disciplinare  di un datore di lavoro e dei
collaboratori di queste da cui gerarchicamente dipende il lavoratore.
  Sulla scorta di questo principio  desunto  dalla  disposizione  che
delimita  il  campo  di applicazione soggettivo e fatte salve le sole
ipotesi  espressamente  equiparate  dall'art.  2,  e'  conseguenziale
escludere  dall'ambito della tutela prevenzionistica obbligatoria del
decreto legislativo in oggetto:
   1) i lavoratori  autonomi  (articoli  2222  del  codice  civile  e
seguenti);
   2)  i  lavoratori  con  rapporto  di  agenzia  e di rappresentanza
commerciale;
   3) gli associati in partecipazione (art. 292 del codice civile);
   4) i soci di cooperative o di societa', anche di  fatto,  che  non
prestino attivita' lavorativa.
  Pertanto,  per  i  lavoratori  autonomi  che  non abbiano alle loro
dipendenze lavoratori subordinati, le norme del  decreto  legislativo
n.  626/1994,  e  successive  modifiche,  non  trovano  applicazione;
mentre, nell'ipotesi che  un  imprenditore  affidi  loro  dei  lavori
all'interno  della  sua  azienda  o  dell'unita'  produttiva, egli e'
tenuto all'adempimento dei soli obblighi stabiliti dall'art. 7  dello
stesso decreto.
  Con riferimento ai titolari di studi professionali, va detto che il
decreto  legislativo  n.  626/1994 trova ad essi applicazione solo ed
esclusivamente nell'ipotesi in cui abbiano alle loro dipendenze uno o
piu' lavoratori subordinati, sia nel caso di un  solo  professionista
titolare   dello   studio,   sia  nel  caso  di  piu'  professionisti
contitolari. Se i lavoratori subordinati sono in numero inferiore  ad
undici,   gli  studi  professionali  rientreranno  nella  fattispecie
prevista dall'art. 4, comma 11.
2. Case di riposo per anziani.
  Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi  in  cui  prevedano  il
ricovero soltanto di anziani autosufficienti - anche se hanno in loco
un  servizio  sanitario  diretto  a  prestazioni  di  emergenza  e di
carattere prevenzionale -,  non  sono  ricomprese  nel  novero  delle
strutture di ricovero e cura sia pubblica sia private di cui all'art.
8,  comma 5, e pertanto non sono tenute alla istituzione del servizio
di prevenzione e protezione interno.
                        Il Sottosegretario di Stato: ROSSI GASPARRINI