MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 7 gennaio 1997, n. 45 

  Contributo  per  l'acquisto  di  autoveicoli  nuovi  a fronte della
rottamazione di analoghi beni usati. Art.  29  del  decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669.
(GU n.5 del 8-1-1997)
 
 Vigente al: 8-1-1997  
 

                                  All'ANFIA
                                  Alla FEDERAICPA
                                  All'UNRAE
                                    e per conoscenza:
                                  Ministero delle finanze
                                  Ministero dei trasporti
                                  All'A.C.I.
  L'art.  29  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, prevede il
riconoscimento di un contributo statale per l'acquisto di autoveicoli
nuovi  di  fabbrica,  a  condizione  che  venga  consegnato  per   la
rottamazione  un veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio
1987; la predetta norma,  la  cui  operativita'  non  e'  subordinata
all'emanazione  di  disposizioni  attuative, si applica agli acquisti
effettuati fra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997.
  Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti e interpretazioni utili
per  un  agevole  accesso  ai  benefici  previsti  dall'art.  29  del
decreto-legge richiamato.
  1.  Il  contributo  statale  spetta per gli "acquisti" effettuati a
decorrere dal 7 gennaio  1997  mediante  contratto  sottoscritto  dal
venditore  e  dall'acquirente  per  l'acquisto del veicolo, nel quale
sono espresse  tutte  le  condizioni  di  vendita,  ivi  comprese  le
prescrizioni di cui al comma 2.
  2.  Il  comma  2, lettera c), prevede che nell'atto di acquisto del
veicolo sia espressamente dichiarato che  il  veicolo  consegnato  e'
destinato  alla  rottamazione e siano indicate le misure dello sconto
praticato e del relativo contributo statale:  per  atto  di  acquisto
deve   intendersi   il  titolo  in  base  al  quale  viene  richiesta
l'iscrizione  della  proprieta'  del  veicolo  al  pubblico  registro
automobilistico; al fine di consentire i necessari riscontri relativi
alla  fruizione del beneficio statale, e' necessario che nell'atto di
acquisto  sia  indicata  la  targa   del   veicolo   destinato   alla
rottamazione.
  3.  Il  comma 4 prevede che, per il recupero da parte delle imprese
costruttrici o importatrici del contributo corrisposto all'acquirente
del veicolo nuovo, si faccia riferimento all'esercizio in  cui  viene
rilasciato  dal  pubblico  registro  automobilistico  l'originale del
certificato di proprieta'. Pertanto l'esercizio a decorrere dal quale
puo' essere fruito il credito d'imposta e' quello in cui  avviene  il
rilascio  dell'originale  del  certificato  di proprieta' del veicolo
nuovo,  la  cui  copia  deve  essere   conservata   unitamente   alla
documentazione di cui al comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge.
  4.  Il  comma  5, lettera c), prevede che le imprese costruttrici o
importatrici  debbano  conservare,  per  il  periodo  prescritto  dal
medesimo  comma,  copia  della  domanda  di cancellazione del veicolo
usato e  originale  del  certificato  di  proprieta'  rilasciato  dal
pubblico  registro automobilistico: i predetti documenti si intendono
riferiti entrambi al veicolo usato consegnato dall'acquirente per  la
rottamazione.
  5.  Per quanto riguarda la documentazione da conservare in copia ai
sensi del comma 5 deve intendersi la documentazione in copia semplice
non autenticata.
  6.  Si chiarisce infine che, sulla base di conforme indicazione del
Ministero delle finanze espressa con nota  del  3  gennaio  1997,  n.
III-6/003/97,   il  contributo  di  cui  al  predetto  decreto-legge,
riconosciuto agli acquirenti  del  veicolo  nuovo  di  fabbrica,  non
comporta  una  corrispondente  riduzione  della  base  imponibile IVA
relativa alla cessione del veicolo stesso, che resta determinata  dal
prezzo   di   listino,   al  netto  dell'IVA,  ridotto  dello  sconto
commerciale praticato dal venditore.
                        d'ordine del Ministro
                     Il capo di gabinetto: CINTI