Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati. Art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.(GU n.5 del 8-1-1997)
Vigente al: 8-1-1997
All'ANFIA Alla FEDERAICPA All'UNRAE e per conoscenza: Ministero delle finanze Ministero dei trasporti All'A.C.I. L'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, prevede il riconoscimento di un contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica, a condizione che venga consegnato per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1987; la predetta norma, la cui operativita' non e' subordinata all'emanazione di disposizioni attuative, si applica agli acquisti effettuati fra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997. Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti e interpretazioni utili per un agevole accesso ai benefici previsti dall'art. 29 del decreto-legge richiamato. 1. Il contributo statale spetta per gli "acquisti" effettuati a decorrere dal 7 gennaio 1997 mediante contratto sottoscritto dal venditore e dall'acquirente per l'acquisto del veicolo, nel quale sono espresse tutte le condizioni di vendita, ivi comprese le prescrizioni di cui al comma 2. 2. Il comma 2, lettera c), prevede che nell'atto di acquisto del veicolo sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del relativo contributo statale: per atto di acquisto deve intendersi il titolo in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprieta' del veicolo al pubblico registro automobilistico; al fine di consentire i necessari riscontri relativi alla fruizione del beneficio statale, e' necessario che nell'atto di acquisto sia indicata la targa del veicolo destinato alla rottamazione. 3. Il comma 4 prevede che, per il recupero da parte delle imprese costruttrici o importatrici del contributo corrisposto all'acquirente del veicolo nuovo, si faccia riferimento all'esercizio in cui viene rilasciato dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta'. Pertanto l'esercizio a decorrere dal quale puo' essere fruito il credito d'imposta e' quello in cui avviene il rilascio dell'originale del certificato di proprieta' del veicolo nuovo, la cui copia deve essere conservata unitamente alla documentazione di cui al comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge. 4. Il comma 5, lettera c), prevede che le imprese costruttrici o importatrici debbano conservare, per il periodo prescritto dal medesimo comma, copia della domanda di cancellazione del veicolo usato e originale del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico: i predetti documenti si intendono riferiti entrambi al veicolo usato consegnato dall'acquirente per la rottamazione. 5. Per quanto riguarda la documentazione da conservare in copia ai sensi del comma 5 deve intendersi la documentazione in copia semplice non autenticata. 6. Si chiarisce infine che, sulla base di conforme indicazione del Ministero delle finanze espressa con nota del 3 gennaio 1997, n. III-6/003/97, il contributo di cui al predetto decreto-legge, riconosciuto agli acquirenti del veicolo nuovo di fabbrica, non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA relativa alla cessione del veicolo stesso, che resta determinata dal prezzo di listino, al netto dell'IVA, ridotto dello sconto commerciale praticato dal venditore. d'ordine del Ministro Il capo di gabinetto: CINTI