AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997". (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996).(GU n.5 del 8-1-1997)
Al decreto-legge specificato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni: all'art. 1, comma 1, lettera b), in luogo della parola: "riduzione" leggasi: "deduzione"; all'art. 1, comma 1, lettera c), n. 2), dopo le parole: "concessione." e "frazioni." e' soppresso il punto; all'art. 1, comma 4, in luogo delle parole: "dal comma 1, la lettera b)" leggasi: "dal comma 1, lettera b)"; all'art. 1, comma 5, in luogo delle parole: "riferita esclusivamente, ai destinatari" leggasi: "riferita esclusivamente ai destinatari"; all'art. 2, comma 1, lettera b), n. 3), in luogo delle parole: "dopo la lettera: f)," leggasi: "dopo la lettera f),"; all'art. 3, comma 10, lettera a), in luogo delle parole: "all'articolo 2," leggasi: "nell'articolo 2," ed alla fine, dopo le virgolette, il punto e' sostituito dal punto e virgola; all'art. 3, comma 10, lettera b), in luogo delle parole: "codice civile." leggasi: "codice civile,"; all'art. 6, comma 3, il primo capoverso e' sostituito dal seguente: "114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati."; all'art. 6, comma 6, in luogo delle parole: "con la legge 29 ottobre 1993, n. 427," leggasi: "dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,"; all'art. 8, comma 5, secondo periodo, in luogo delle parole: "le prime delle quali" leggasi: "la prima delle quali"; all'art. 9, comma 5, ultimo periodo, in luogo delle parole: "previste dal comma 10." leggasi: "previste dal comma 9."; all'art. 10: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Disposizioni correttive ed integrative delle leggi 23 dicembre 1996, n. 662, e n. 664)"; b) al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: "organi degli enti locali," sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti" e in luogo delle parole: "arrotondamento all'unita' per difetto e, ove occorra, anche mediante riduzione di una unita'," leggasi: "arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita',"; nel medesimo comma, secondo capoverso, e' soppresso l'ultimo periodo, conseguentemente dopo le parole: "della richiesta." sono apposte le virgolette e il punto; c) i commi 11 e 13 sono soppressi e conseguentemente il comma "12" assume il numero "11"; d) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: "12. Nell'articolo 2, comma 104, primo periodo, le parole: 'su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60 giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono' sono sostituite dalle seguenti: 'd'intesa con le regioni interessate, sono revocate e'; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: 'assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.'; il secondo periodo e' soppresso. 13. Nell'articolo 2, comma 106, le parole: 'previa conforme deliberazione della' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la'. 14. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: '2770' e' sostituito dal seguente: '1282'."; all'art. 13, comma 1, in luogo delle parole: "27 dicembre 1995, n. 816," leggasi: "27 dicembre 1985, n. 816,"; all'art. 18, comma 1, in luogo delle parole: "7 ottobre 1963, n. 1625," leggasi: "7 ottobre 1963, n. 1525,"; all'art. 19, comma 1, in luogo delle parole: "16 marzo 1942, n. 257," leggasi: "16 marzo 1942, n. 267,"; all'art. 20, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)"; all'art. 24, comma 1, in luogo delle parole: "All'articolo 89, comma 9," leggasi: "All'articolo 89, comma 5,"; all'art. 26, comma 1, in luogo delle parole: "decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito dalla" leggasi: "decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla"; all'art. 27, comma 3, lettera b), in luogo delle parole: " 29 novembre 1996, n. 608," leggasi: " 28 novembre 1996, n. 608,"; all'art. 28, comma 2, in luogo delle parole: "18 aprile 1994, n. 339," leggasi: "18 aprile 1994, n. 338,"; all'art. 29, comma 7, in luogo delle parole: " 29 novembre 1996, n. 608," leggasi: " 28 novembre 1996, n. 608,".