AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri relativo al
decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,  recante:  "Disposizioni
urgenti   in   materia   tributaria,   finanziaria   e   contabile  a
completamento della manovra di finanza  pubblica  per  l'anno  1997".
(Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 305 del 31 dicembre 1996).
(GU n.5 del 8-1-1997)

   Al   decreto-legge  specificato  in  epigrafe  sono  apportate  le
seguenti correzioni:
    all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  in  luogo  della   parola:
"riduzione" leggasi: "deduzione";
    all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),  n.  2),  dopo  le  parole:
"concessione." e "frazioni." e' soppresso il punto;
    all'art. 1, comma 4, in luogo delle  parole:  "dal  comma  1,  la
lettera b)" leggasi: "dal comma 1, lettera b)";
    all'art.   1,   comma   5,   in  luogo  delle  parole:  "riferita
esclusivamente, ai destinatari" leggasi: "riferita esclusivamente  ai
destinatari";
    all'art.  2,  comma  1, lettera b), n. 3), in luogo delle parole:
"dopo la lettera: f)," leggasi: "dopo la lettera f),";
   all'art.  3,  comma  10,  lettera  a),  in  luogo  delle   parole:
"all'articolo  2,"  leggasi: "nell'articolo 2," ed alla fine, dopo le
virgolette, il punto e' sostituito dal punto e virgola;
    all'art. 3, comma 10, lettera b), in luogo delle parole:  "codice
civile." leggasi: "codice civile,";
    all'art.  6,  comma  3,  il  primo  capoverso  e'  sostituito dal
seguente:
   "114.  I  beni  immobili  e  i  diritti   reali   sugli   immobili
appartenenti  allo  Stato,  situati  nei  territori  delle  regioni a
statuto speciale, nonche' delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali
nei  limiti  e  secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti
beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma  86,  ne'
alienati o permutati.";
    all'art.  6,  comma  6,  in  luogo delle parole: "con la legge 29
ottobre 1993, n. 427," leggasi: "dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.
427,";
    all'art.  8, comma 5, secondo periodo, in luogo delle parole: "le
prime delle quali" leggasi: "la prima delle quali";
    all'art. 9, comma 5,  ultimo  periodo,  in  luogo  delle  parole:
"previste dal comma 10." leggasi: "previste dal comma 9.";
    all'art. 10:
      a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: "(Disposizioni
correttive ed integrative delle leggi 23 dicembre 1996, n. 662, e  n.
664)";
      b)  al  comma 4, primo capoverso, dopo le parole: "organi degli
enti locali," sono inserite le seguenti: "nei comuni con  popolazione
superiore   a   100.000   abitanti"   e   in   luogo   delle  parole:
"arrotondamento all'unita' per difetto e, ove occorra, anche mediante
riduzione di una unita',"  leggasi:  "arrotondamento  all'unita'  per
eccesso  e,  ove occorra, anche mediante aumento di una unita',"; nel
medesimo comma, secondo capoverso,  e'  soppresso  l'ultimo  periodo,
conseguentemente  dopo  le parole: "della richiesta." sono apposte le
virgolette e il punto;
      c)  i  commi 11 e 13 sono soppressi e conseguentemente il comma
"12" assume il numero "11";
      d) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
   "12. Nell'articolo 2, comma 104, primo  periodo,  le  parole:  'su
proposta  delle  regioni  interessate,  da prodursi entro 60 giorni a
decorrere dal 31 dicembre 1996, sono' sono sostituite dalle seguenti:
'd'intesa con le regioni interessate, sono revocate e'; nel  medesimo
periodo   sono   soppresse   le   parole:  'assicurando  il  rispetto
dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.'; il  secondo
periodo e' soppresso.
   13.  Nell'articolo  2,  comma  106,  le  parole:  'previa conforme
deliberazione della' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la'.
   14. Nell'articolo 2, comma 7, della legge  23  dicembre  1996,  n.
664, il numero: '2770' e' sostituito dal seguente: '1282'.";
    all'art.  13,  comma 1, in luogo delle parole: "27 dicembre 1995,
n. 816," leggasi: "27 dicembre 1985, n. 816,";
    all'art. 18, comma 1, in luogo delle parole: "7 ottobre 1963,  n.
1625," leggasi: "7 ottobre 1963, n. 1525,";
    all'art.  19,  comma 1, in luogo delle parole: "16 marzo 1942, n.
257," leggasi: "16 marzo 1942, n. 267,";
    all'art. 20, la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "(Modifica
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)";
    all'art.  24,  comma  1, in luogo delle parole: "All'articolo 89,
comma 9," leggasi: "All'articolo 89, comma 5,";
    all'art. 26, comma 1, in luogo delle  parole:  "decreto-legge  24
luglio  1992,  n.  350,  convertito dalla" leggasi: "decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla";
    all'art. 27, comma 3, lettera b), in luogo  delle  parole:  "  29
novembre 1996, n. 608," leggasi: " 28 novembre 1996, n. 608,";
    all'art.  28, comma 2, in luogo delle parole: "18 aprile 1994, n.
339," leggasi: "18 aprile 1994, n. 338,";
    all'art. 29, comma 7, in luogo delle parole: " 29 novembre  1996,
n. 608," leggasi: " 28 novembre 1996, n. 608,".