MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 23 luglio 1996, n. 563 

  Decreto-legge   13   luglio   1995,   n.   287,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  8  agosto  1995,  n.  343.  Disposizioni
esplicative.
(GU n.10 del 14-1-1997)
 
 Vigente al: 14-1-1997  
 

                                  Al   presidente   delle   autorita'
                                  portuali
                                  Alle capitanerie di porto
  La competente Direzione generale dell'Unione europea  ha  richiesto
ai  fini  della compatibilita' della legge indicata in oggetto con le
norme del trattato CE, di avere certezza  sulla  non  discriminazione
degli  armatori comunitari sulle condizioni di immatricolazione delle
navi  previste  dall'art.  143  del  codice   della   navigazione   e
sull'accesso agli aiuti previsti in materia.
  Al  riguardo,  al  fine  di dare adeguate assicurazioni agli organi
comunitari, si forniscono gli opportuni chiarimenti  in  ordine  alla
portata  giuridica  dell'ultimo  comma del citato art. 143, che, come
noto, equipara ai cittadini, alle persone giuridiche ed alle societa'
italiane le  persone  giuridiche  e  le  societa'  dei  Paesi  membri
dell'Unione.
  In  tal  senso sono stati gia' adottati provvedimenti nei confronti
di societa' straniere per l'iscrizione di proprie navi  nei  registri
italiani,  essendo  stato  riconosciuto  alle  stesse il possesso dei
requisiti di cui all'art. 143.
  Si invitano, pertanto, le autorita' in indirizzo  a  non  frapporre
alcun  impedimento  alle  richieste  avanzate da parte di cittadini o
societa' comunitarie ai sensi del citato art. 143 al fine di  evitare
l'insorgere di contrasto tra la norma su richiamata e gli articoli 52
e 58 del trattato.
  Con  l'occasione  si  segnala  che  in occasione della revisione di
alcune norme libro I, titolo V, del codice della navigazione  saranno
tenuti  presenti anche osservazioni formulate dall'Unione europea per
una riformulazione della norma che dia una maggiore evidenziazione al
principio di non discriminazione cittadini comunitari  nella  materia
di cui trattasi.
  Si  segnala  quando  sopra  alla attenzione di codesta autorita' al
fine di evitare eventuali forme di discriminazione  che  impediscano,
tra  l'altro  l'accesso  agli  aiuti  previsti in materia a tutti gli
armatori comunitari.
  La presente circolare sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica italiana per assicurare la massima divulgazione nel
settore interessato.
                                            Il direttore generale
                                      del lavoro marittimo e portuale
                                                  GIURGOLA