N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1997

                                 N. 85
  Ordinanza emessa l'8 gennaio  1997  dal  pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di  Frascati  nel  procedimento penale a carico di Grossi
 Giuliana
 Processo penale -  Difesa  in  giudizio  dell'imputato  -  Necessaria
    presenza di un difensore abilitato all'esercizio della professione
    forense  -  Mancata  previsione  della  possibilita' di difendersi
    personalmente - Violazione del diritto di difesa -  Contrasto  con
    l'art.   6,   terzo   comma,   lettera   c),   della   Convenzione
    internazionale dei diritti dell'uomo.
 (C.P.P. 1988, art. 96 e segg.).
 (Cost.,  art.  24;  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti
    dell'uomo  e  delle  liberta' fondamentali, art. 6, comma 3, lett.
    c)).
(GU n.10 del 5-3-1997 )
                              IL PRETORE
   Rilevando una palese incostituzionalita' delle norme del codice  di
 procedura   penale   in   questione,   rispetto   all'art.  24  della
 Costituzione e art. 6, lettera c), della  Convenzione  internazionale
 del  4  agosto '55 n. 848, numero della legge che rendeva legge dello
 Stato la convenzione del 4 novembre 1950 sui  diritti  dell'uomo,  al
 cui  art.  6  espressamente  prevede  che  ogni  accusato  ha diritto
 soprattutto: a difendersi personalmente  o  con  l'assistenza  di  un
 difensore di sua scelta.
   Che  l'art.  24  della  Costituzione  tra  l'altro non impone nella
 Repubblica la obbligatoria presenza di un difensore dal  momento  che
 lo  stesso dichiara che tutti possono agire in giudizio per la difesa
 dei propri diritti e interessi legittimi, nonche'  la  difesa  e'  un
 diritto  inviolabile  in  ogni  stato  e  grado del procedimento, che
 questa norma non contrasta con  l'art.  6  della  citata  Convenzione
 internazionale  legge dello Stato e legge ai sensi dell'art. 10 della
 Costituzione di portata costituzionale e che tra  l'altro  la  stessa
 norma non contrasta e che comunque non puo' esser contrastante con il
 citato  art.  6,  nessuna  norma  del  codice  di procedura penale in
 vigore, in quanto per il principio della gerarchia  delle  leggi,  la
 norma  costituzionale  ha  prevalenza  sulla  norma di grado di legge
 ordinaria.
   Tutto cio' predetto,  non  ritenendo  manifestamente  infondata  la
 questione  sollevata  che  dichiara di difendersi da sola, per questi
 motivi  sospende  il  procedimento,  rimette  gli  atti  alla   Corte
 costituzionale,  disponendo la comunicazione alle entrambe Camere del
 Parlamento  nonche'  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
 chiedendo alla Corte costituzionale se:
     prima richiesta, se le norme del codice dl procedura penale ed in
 particolare  le  norme  previste dall'art. 96 e seguenti dello stesso
 codice, nel quale impone  la  necessaria  presenza  di  un  difensore
 abilitato   al'esercizio   ai   sensi  del  decreto  1933  cosi  come
 modificato, se queste norme sono in contrasto  con  l'art.  24  della
 Costituzione  nella  misura  in cui la stessa norma prevede la difesa
 quale diritto inviolabile, ma senza prevedere la necessaria  presenza
 di un difensore abilitato;
     seconda  richiesta, se il citato art. 96 e seguenti del codice di
 procedura penale, se non e' in contrasto con l'art. 6,  terzo  comma,
 lettera a) della Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo del
 4  novembre '50, entrata in vigore con legge dello Stato 4 agosto '55
 n. 848, nella parte in cui da' il diritto all'accusato di  difendersi
 personalmente.  Sospende  il  procedimento  oggi  8  gennaio  '97  in
 Frascati.
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 97A0197