N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1997
N. 85 Ordinanza emessa l'8 gennaio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico di Grossi Giuliana Processo penale - Difesa in giudizio dell'imputato - Necessaria presenza di un difensore abilitato all'esercizio della professione forense - Mancata previsione della possibilita' di difendersi personalmente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con l'art. 6, terzo comma, lettera c), della Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo. (C.P.P. 1988, art. 96 e segg.). (Cost., art. 24; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6, comma 3, lett. c)).(GU n.10 del 5-3-1997 )
IL PRETORE Rilevando una palese incostituzionalita' delle norme del codice di procedura penale in questione, rispetto all'art. 24 della Costituzione e art. 6, lettera c), della Convenzione internazionale del 4 agosto '55 n. 848, numero della legge che rendeva legge dello Stato la convenzione del 4 novembre 1950 sui diritti dell'uomo, al cui art. 6 espressamente prevede che ogni accusato ha diritto soprattutto: a difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta. Che l'art. 24 della Costituzione tra l'altro non impone nella Repubblica la obbligatoria presenza di un difensore dal momento che lo stesso dichiara che tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, nonche' la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che questa norma non contrasta con l'art. 6 della citata Convenzione internazionale legge dello Stato e legge ai sensi dell'art. 10 della Costituzione di portata costituzionale e che tra l'altro la stessa norma non contrasta e che comunque non puo' esser contrastante con il citato art. 6, nessuna norma del codice di procedura penale in vigore, in quanto per il principio della gerarchia delle leggi, la norma costituzionale ha prevalenza sulla norma di grado di legge ordinaria.
Tutto cio' predetto, non ritenendo manifestamente infondata la questione sollevata che dichiara di difendersi da sola, per questi motivi sospende il procedimento, rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo la comunicazione alle entrambe Camere del Parlamento nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo alla Corte costituzionale se: prima richiesta, se le norme del codice dl procedura penale ed in particolare le norme previste dall'art. 96 e seguenti dello stesso codice, nel quale impone la necessaria presenza di un difensore abilitato al'esercizio ai sensi del decreto 1933 cosi come modificato, se queste norme sono in contrasto con l'art. 24 della Costituzione nella misura in cui la stessa norma prevede la difesa quale diritto inviolabile, ma senza prevedere la necessaria presenza di un difensore abilitato; seconda richiesta, se il citato art. 96 e seguenti del codice di procedura penale, se non e' in contrasto con l'art. 6, terzo comma, lettera a) della Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo del 4 novembre '50, entrata in vigore con legge dello Stato 4 agosto '55 n. 848, nella parte in cui da' il diritto all'accusato di difendersi personalmente. Sospende il procedimento oggi 8 gennaio '97 in Frascati. Il pretore: (firma illeggibile) 97A0197