Accordo di programma del 23 dicembre 1997, stipulato ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nella regione Toscana.(GU n.14 del 19-1-1998)
ACCORDO DI PROGRAMMA tra IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e LA REGIONE TOSCANA Premesso che: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario"; Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia; L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma; Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa; In attuazione del Piano sono stati gia' stipulati, in data 27 agosto 1996 e 31 dicembre 1996, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana accordi di programma relativi ad interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, e per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nella regione Toscana, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204; L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi; Il punto 2.4) del Piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie, gia' dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse; Per l'esercizio finanziario 1997 sono disponibili sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fondi statali per lire 9.700.000.000 (novemiliardisettecentomilioni) in conto residui degli esercizi precedenti e per lire 13.500.000.000 (tredicimiliardicinquecentomilioni) in conto competenza 1997; Con note prot. 487095 del 1 settembre 1995 e prot. 487173 del 18 dicembre 1995 trasmesse rispettivamente alla regione Sardegna e alla regione Toscana, la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalita' di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari; A seguito di intese con dette regioni, si e' ritenuto di procedere alla stipula di accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1996, concordando altresi' di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse regioni, il metodo gia' impiegato in occasione del perfezionamento dei sopra citati accordi di programma gia' stipulati; Considerato che: Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 17 domande di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione Toscana interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, per 4 delle quali si e' proceduto all'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi stessi; Per alcuni dei progetti di recupero ambientale di cui sopra e tuttora giacenti erano stati concessi contributi, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge 30 luglio 1990, n. 221, a favore della stessa regione o di altri Enti locali, per la realizzazione di studi di piani di fattibilita'; Tali studi erano finalizzati a disporre di un esauriente quadro conoscitivo per valutare la realizzabilita' e la priorita' dei progetti di recupero nell'ambito delle aree specifiche: risulta quindi indispensabile acquisire i risultati conoscitivi di detti studi di fattibilita', che sono da considerare come propedeutici rispetto ai progetti operativi di recupero; Alcuni di detti studi non sono ancora completati e, pertanto, possono essere ritenuti ammissibili a contributo unicamente i progetti relativi a programmi di intervento per i quali tali studi non sono attualmente in corso; A seguito delle istruttorie effettuate dai competenti uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base dell'intesa espressa dalla regione Toscana con deliberazione n. 1456 in data 15 dicembre 1997, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti: a) progetto presentato dal comune di Gavorrano (Grosseto) per la realizzazione del Parco Rigoloccio-Teleferica (Museo aereo)per un costo preventivato di lire 7.902.000.000 (settemiliardinovecentoduemilioni), ritenuto ammissibile per lire 7.687.200.000 (settemiliardiseicentoottantasettemilioniduecentomila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%; b) progetto presentato dal comune di Gavorrano (Grosseto) per la realizzazione del Parco di Ravi-Marchi, per un costo preventivato di lire 1.722.000.000 (unmiliardosettecentoventiduemilioni), ritenuto ammissibile per lire 1.646.400.000 (unmiliardoseicentoquarantaseimilioniquattrocentomila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%; c) progetto presentato dal comune di Gavorrano (Grosseto) per il recupero dell'area di Valmaggiore, per un costo preventivato di lire 964.800.000 (novecentosessantaquattromilioniottocentomila), ritenuto ammissibile per lire 922.800.000 (novecentoventiduemilioniottocentomila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%; L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a lire 10.256.400.000 (diecimiliardiduecentocinquantaseimilioniquattrocentomila); Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione Toscana ha espresso la propria intesa ed ha ritenuto prioritaria la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti b), c) con la citata deliberazione n. 1456 in data 15 dicembre 1997; Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria toscana e' opportuno proseguire nell'attuazione del Piano di riconversione produttiva citato in premessa per cio' che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1996, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili; Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione Toscana, ivi compresi quelli previsti dai progetti gia' presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali complessivamente disponibili nell'esercizio finanziario 1997 per la quota parte che compete alla stessa regione sulla base delle intese citate in premessa nonche' a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993; Si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per proseguire nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attivita' minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria. Articolo 2 Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono costituiti dai progetti citati nella premessa ai punti contraddistinti con le lettere b), c); Per la realizzazione di tali interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.569.200.000 (duemiliardicinquecentosessantanovemilioniduecentomila); L'impegno delle relative somme avverra', con successivi provvedimenti, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997, residui 1996, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'assunzione dello stesso impegno ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Articolo 3 In attuazione del presente Accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana si impegnano: a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso; ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo; ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo le societa', le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso; a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e del presente Accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonche' allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo. La regione Toscana si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo. Articolo 4 I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti. Articolo 5 Il presente Accordo di programma ha validita' fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia. Articolo 6 Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori. Articolo 7 Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana stipulano altri Accordi di programma tenendo conto della disponibilita' dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonche' delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso. Articolo 8 Il presente Accordo di programma sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il presidente della giunta della regione Toscana Chiti