Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.21 del 27-1-1997)
Con decreto ministeriale n. 21849 dell'11 dicembre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 gennaio 1995 per la S.c. a r.l. Consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza per le unita' di Gaudiano di Lavello (Potenza), Matera e Potenza. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza, per le unita' di Gaudiano di Lavello (Potenza), Matera e Potenza, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994. Istanza presentata in data 14 gennaio 1994. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra e' prorogato al 5 gennaio 1995. Istanza presentata in data 15 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21850 dell'11 dicembre 1996 e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale n. 11943 con effetto dal 1 luglio 1991 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Luigi Franchi S.p.a., con sede in Fornaci-Brescia (Brescia) e unita' di Fornaci-Brescia (Brescia), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991. Art. 22, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991. Con decreto ministeriale n. 21842 dell'11 dicembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996, della ditta S.p.a. La Buona Stampa, con sede in Ercolano (Napoli) e unita' di Ercolano (Napoli). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Buona Stampa, con sede in Ercolano (Napoli) e unita' di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 6 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21843 dell'11 dicembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.r.l. Co.Pa.Col., con sede in Napoli e unita' di Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Pa.Col., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21844 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unita' di Marcellinara (Catanzaro), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 21845 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liva, con sede in Spilimbergo (Pordenone), unita' di Maniago (Pordenone), per un massimo di 13 dipendenti, e Spilimbergo (Pordenone), per un massimo di 10 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1995 al 25 marzo 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 aprile 1996, n. 20361. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21846 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per un massimo di 146 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1 agosto 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996, n. 21613. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21847 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integra zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei ed. "La Voce", con sede in Milano, sede di Milano e unita' di Roma, per il periodo dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20318 del 28 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 marzo 1996 al 7 settembre 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21099 del 9 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale, dal 17 ottobre 1995, data del fallimento, di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale n. 21833 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 dicembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Italiana Quotidiani ed. "La Notte", con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21834 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Il Manifesto coop. Editrice, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21835 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 settembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 26 dicembre 1995 al 25 giugno 1996. Con decreto ministeriale n. 21836 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 aprile 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Investeditor Editrice de "Il Giornale di Bergamo Oggi", con sede in Bergamo e unita' di Bergamo, per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21837 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' Tipografica Tiburtina, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997. Con decreto ministeriale n. 21838 dell'11 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma, via Tor Sapienza, per il periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21839 dell'11 dicembre 1996, e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1994 al 29 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Societa' Editrice La Ragione, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' Editrice La Ragione, con sede in Roma e unita' Roma, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20045 del 13 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Con decreto ministeriale n. 21840 dell'11 dicembre 1996, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. TV Internazionale, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TV Internazionale, con sede in Roma, e unita' di Roma, per il periodo dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995. Art. 7, comma 4 della legge n. 236/93. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 settembre 1995 al 31 dicembre 1995. Art. 7, comma 4 della legge n. 236/93. Con decreto ministeriale n. 21841 dell'11 dicembre 1996, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.r.l. Associated Press Italia Photo Communications, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Associated Press Italia Photo Communications, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Con decreto ministeriale n. 21826 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eva Confezioni, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21827 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Agricola Rinascita, con sede in Brusciano (Napoli) e unita' di Brusciano (Napoli), per un massimo di 25 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21828 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selco Impianti, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e unita' di Scurelle Valsugana (Trento), per un massimo di 94 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 novembre 1996 al 21 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21829 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adrox, con sede in Storo (Trento) e unita' di Storo (Trento), per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1996 al 27 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 settembre 1996 al 24 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21830 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liva, con sede in Spilimbergo (Pordenone), e unita' di Maniago (Pordenone), per un massimo di 13 dipendenti e Spilimbergo (Pordenone), per un massimo di 10 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1996 al 29 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 aprile 1996 al 29 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21831 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adrox, con sede in Storo (Trento) e unita' di Storo (Trento), per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1996 al 27 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21832 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine speciali (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21819 dell'11 dicembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995, della ditta S.n.c. Nuova Rovigliano Trasporti di Scarpa Francesco, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 10 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Nuova Rovigliano Trasporti di Scarpa Francesco, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 febbraio 1994 al 14 agosto 1994. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 15 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/91, relativi al periodo dal 9 febbraio 1996 all'8 agosto 1996, della ditta S.p.a. Casa di cura Clinica San Michele, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e unita' di Piano di Sorrento (Napoli). Parere comitato tecnico del 10 settembre 1996: favorevole. A a seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 aprile 1995 con effetto dal 9 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Casa di Cura clinica San Michele, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e unita' di Piano di Sorrento (Napoli), per il periodo dal 9 febbraio 1996 all'8 agosto 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 9 febbraio 1995, n. 120. Contributo addizionale: no; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 aprile 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 aprile 1996 con effetto dal 1 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Adra, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21820 dell'11 dicembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 marzo 1994 al 9 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e cantieri vari in provincia di Napoli e Cercola (Napoli). Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendente dalla ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli, cantieri vari in provincia di Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 8 marzo 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996, n. 21602/1; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.c. a r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996, n. 21601/2 e 3; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Villa dei Gerani, con sede in Napoli, e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 giugno 1995 con effetto dal 12 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Villa dei Gerani, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 15 marzo 1995, n. 322. Contributo addizionale: no; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.c. a r.l. Caseificio Sociale di Sorano, con sede in Sorano (Grosseto) e unita' di Sorano (Grosseto). Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Caseificio Sociale di Sorano (Grosseto) e unita' di Sorano (Grosseto), per il periodo dal 1 marzo 1996 al 28 febbraio 1997. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/96. Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1996 con decorrenza 1 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.r.l. Finapple, con sede in Napoli e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Finapple, con sede in Napoli e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21821 dell'11 dicembre 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 19 aprile 1996 al 13 giugno 1996, della ditta S.p.a. Nocera Umbra Sud, con sede in Caserta e unita' di Contursi Terme (Salerno). Parere comitato tecnico del 18 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 giugno 1996 con effetto dal 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nocera Umbra Sud, con sede in Caserta e unita' di Contursi Terme (Salerno), per il periodo dal 19 aprile 1996 al 13 giugno 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 19 aprile 1995, n. 7107. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21822 dell'11 dicembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Europress, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone). Parere comitato tecnico del 25 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Europress, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone) per il periodo dal 26 aprile 1996 al 26 febbraio 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 1 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal 14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza ora Milano e unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 14 marzo 1996 al 13 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 marzo 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996 n. 21604/1; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 1 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal 14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza ora Milano e unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 14 marzo 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 settembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 novembre 1996 n. 21604/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21823 dell'11 dicembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli (Campobasso) e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996 con decorrenza 1 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 maggio 1996 n. 20691/6; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 agosto 1995 al 6 agosto 1996, della ditta S.r.l. Intelna, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 7 agosto 1995 al 6 agosto 1996. Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/1996. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 7 agosto 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. C.I.A.R.E., con sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona). Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.A.R.E., con sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.A.R.E., con sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 2 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1996 con decorrenza 2 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21824 dell'11 dicembre 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994, della ditta S.p.a. Officine Noschese, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e unita' di Pontecagnano Faiano (Salerno). Parere comitato tecnico del 3 ottobre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Noschese, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e unita' di Pontecagnano Faiano (Salerno), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21825 dell'11 dicembre 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Publicitas, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 dicembre 1995 n. 19505/3; 2) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago (Milano) e unita' di Altopascio (Lucca) e Muggio' (Milano). Parere comitato tecnico del 12 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago (Milano) e unita' di Altopascio (Lucca) e Muggio' (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 1 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21812 dell'11 dicembre 1996 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ponteggi Dalmine, con sede in Milano limitatamente allo stabilimento di Potenza, ed ai lavoratori gia' dipendenti dalla Fap Praticus, stabilimento di Graffignana (Milano), per il periodo dal 16 novembre 1995 al 15 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1995 con decorrenza 16 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21813 dell'11 dicembre 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. Impruneta, con sede in Roma e unita' di cui all'art. 2. Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impruneta, con sede in Roma e unita' di Impruneta (Firenze), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996, con decorrenza del 15 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21814 dell'11 dicembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.r.l. Profilati Italia, con sede Buccino (Salerno) e unita' di Buccino (Salerno). Parere comitato tecnico dell'8 ottobre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Profilati Italia, con sede in Buccino (Salerno) e unita' di Buccino (Salerno), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Profilati Italia, con sede in Buccino (Salerno) e unita' di Buccino (Salerno), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21815 dell'11 dicembre 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994, della ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone. Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 giugno 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Confezioni Maria Rossini, con sede in Carpenedolo (Brescia) e unita' di Carpenedolo (Brescia), per il periodo dal 4 giugno 1996 al 3 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1996 con decorrenza 4 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21816 dell'11 dicembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 maggio 1994 al 24 maggio 1996, della ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unita' di Alpignano (Torino). Parere comitato tecnico del 15 ottobre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 giugno 1994 al 24 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 25 maggio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 25 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino), e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1994 con decorrenza 25 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21817 dell'11 dicembre 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.p.a. Coin, con sede in Venezia e unita' di Brescia. Parere comitato tecnico del 10 ottobre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Coin, con sede in Venezia e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1995 con decorrenza 1 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21818 dell'11 dicembre 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli, con sede in Desio (Milano) e unita' di Misinto (Milano. Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo industriale Busnelli (Milano) e unita' di Misinto (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1995 con decorrenza 1 settembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 settembre 1996 n. 21413/1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21806 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori La Marca Vincenzo, Bianco Gaetano, Manfredini Francesco, La Marca Giovanni, Penna Rosario, Del Bono Carlo e Guarracino Salvatore, dipendenti della I.Re.P. s.a.s. di Ugo Vitolo, con sede in Napoli e unita' in Pompei, Secondigliano e Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1994 al 17 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 18 giugno 1994 al 17 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21807 dell'11 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e unita' in Scandicci (Firenze), per un massimo di centoquaranta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 settembre 1996 al 10 marzo 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dall'11 marzo 1997 al 10 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21808 dell'11 dicembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996, della ditta S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze e unita' di Sieci (Firenze). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze e unita' di Sieci (Firenze), per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21894 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori ed affini, con sede in Vigevano (Pavia), e unita' in Vigevano (Pavia), per un massimo di ventuno dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21895 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.O.I.M.E., con sede in Milano e unita' in Roma, per un massimo di diciassette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21896 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olimpia arredi, con sede in Milano e unita' in Desio (Milano), per un massimo di sedici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21897 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forni ed impianti industriali ing. De Bartolomeis, con sede in Milano e unita' in Milano, per un massimo di centosessantadue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 luglio 1996 all'11 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 12 gennaio 1997 all'11 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21898 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pantalonificio di Azzano, con sede in Azzano Mella (Brescia) e unita' in Azzano Mella (Brescia), per un massimo di quarantuno dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 25 marzo 1997 al 24 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21899 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Vito Quadrato, con sede in Bari e unita' in Bari, per un massimo di dieci dipendenti, Lecce, per un massimo di sette dipendenti, Messina per un massimo di undici dipendenti, Taranto per un massimo di 50 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1996 al 25 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21900 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Vito Quadrato, con sede in Bari e unita' di Bari (per un massimo di 10 dipendenti); Lecce (per un massimo di 7 dipendenti); Messina (per un massimo di 11 dipendenti); Taranto (per un massimo di 50 dipendenti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1996 al 14 luglio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 21028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21901 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Filtex, con sede in Rivotorto di Assisi (Perugia) e unita' di Rivotorto di Assisi (Perugia) per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21902 del 18 dicembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia editoriale piemmei ed. "La Voce", con sede in Milano, sede di Milano e sede di Roma, per il periodo dall'8 settembre 1996 al 7 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale, di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 21903 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Brindisi, per un massimo di 30 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 27 maggio 1997 al 22 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21887 del 18 dicembre 1996, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di 78 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Tessile di Cetraro S.p.a., sede di Cetraro (Cosenza) e unita' di Cetraro (Cosenza) e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 ottobre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in data 10 agosto 1995. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straodinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 21888 del 18 dicembre 1996, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di 110 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sipem S.p.a., sede di Assoro (Enna) e unita' di Milocca di Dittaino (Enna) e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30 giugno 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30 settembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Enna come da protocollo dello stesso, in data 26 agosto 1996. Pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straodinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 21889 del 18 dicembre 1996, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.R.V.E.T., con sede in Bergamo e unita' di Castelfranco Veneto (Treviso) e uffici e stabilimento di Bergamo, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 17672/1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21890 del 18 dicembre 1996, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 ottobre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna div. metalmeccanica, con sede in Genova e unita' solo per Genova div. metalmeccanica, per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1996 con decorrenza 1 maggio 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21891 del 18 dicembre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1995 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 27 dicembre 1995 al 26 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 27 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21892 del 18 dicembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996, della ditta S.r.l. Italservices, con sede in Siracusa e unita' di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996. Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Italservices, con sede in Siracusa e unita' di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996. Art. 6, comma 1, legge n. 608/96. Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1995 con decorrenza 25 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21893 del 18 dicembre 1996, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia) e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) e unita' di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1995, n. 16916/4-5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21886 del 18 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Breda Fucine appartenente al gruppo Efim, con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), e' autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91 e dell'art. 3, comma 2-bis della legge 33 del 1993, dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21875 del 18 dicembre 1996, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1996 al 30 ottobre 1996, limitamente ai lavoratori dipendenti dalla societa' Cersam, con sede in Milano e unita' di Massa Carrara per i quali e' stata gia' disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 a decorrere dal 31 luglio 1995. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Massa Carrara come da protocollo dello stesso, in data 22 agosto 1996. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 21874 del 16 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, e per un periodo non eccedente i sette mesi, come da motivazione in premessa esplicitata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dai seguenti consorzi agrari: 1) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, (lavoratori interessati: n. 1), periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 maggio 1997; 2) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unita' di Bergamo, Boltiere (Bergamo), Calcinate (Bergamo), Castelli Calepio (Bergamo), Gazzanica (Bergamo), Lallio (Bergamo), Mapello (Bergamo) e Zogno (Bergamo), (lavoratori interessati: n. 18), periodo dal 3 ottobre 1996 al 2 maggio 1997; 3) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede e unita' in Catanzaro, (lavoratori interessati: n. 58, sospesi ad orario ridotto equivalenti a n. 13 lavoratori sospesi a zero ore), periodo dal 2 giugno 1996 al 1 gennaio 1997; 4) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara e unita' di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti), (lavoratori interessati: n. 40, sospesi a rotazione equivalenti a n. 25 lavoratori sospesi a zero ore), periodo dal 29 dicembre 1996 al 28 luglio 1997; 5) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unita' di Como e Sondrio, (lavoratori interessati: n. 7, periodo dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997; 6) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Imperia, La Spezia, Genova e Savona, con sede in Imperia e unita' di Imperia, (lavoratori interessati: n. 4), periodo dal 10 luglio 1996 al 9 febbraio 1997; 7) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unita' di L'Aquila, (lavoratori interessati: n. 2), periodo dal 1 agosto 1996 al 28 febbraio 1997; 8) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce e unita' di Lecce, (lavoratori interessati: n. 21, di cui n. 3 sospesi a zero ore e n. 18 sospesi ad orario ridotto equivalenti a n. 8 lavoratori sospesi a zero ore), periodo dal 13 luglio 1996 al 12 febbraio 1997; 9) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, son sede in Lucca e unita' di Lucca, (lavoratori interessati: n. 13), periodo dal 4 ottobre 1996 al 3 maggio 1997; 10) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unita' di Pistoia, (lavoratori interessati: n. 1), periodo dal 6 ottobre 1996 al 5 maggio 1997; 12) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unita' di Salerno e stabilimento tabacchi Avellino - Piano d'Ardine (Avellino), (lavoratori interessati: n. 81), periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 luglio 1997; 13) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Taranto, con sede in Taranto e unita' di Taranto, (lavoratori interessati: n. 20, di cui n. 3 a zero ore e n. 17 a rotazione equivalenti a n. 8 lavoratori a zero ore), periodo dal 13 luglio 1996 al 12 febbraio 1997; 14) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unita' di Modugno (Bari), Altamura (Bari) e Brindisi, (lavoratori interessati: n. 9), periodo dal 5 maggio 1996 al 4 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei cinque miliardi di lire stanziati per il biennio 1996/1997. Il predetto Istituto e' tenuto, altresi', a comunicare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali l'esatta quantificazione degli oneri conseguenti all'esecuzione del presente decreto, onde consentire la verifica delle residue disponibilita' nell'ambito delle risorse finanziaie stanziate. Con decreto ministeriale n. 21872 del 16 dicembre 1996, sono accertati i presupposti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 settembre 1995 al 29 dicembre 1995 della S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno per le unita' di cui all'art. 2. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa (decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'8 luglio 1994), gia' disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dall'8 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Sc. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, per lo stabilimento Tabacchi di Avellino, localita' Piano d'Ardine, per il periodo dal 18 settembre 1995 al 29 dicembre 1995. Il periodo di cui al precedente articolo e' autorizzato - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 21873 del 16 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sc. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unita' in Tabacchificio di Avellino - Piano d'Ardine (Avellino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.