MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.21 del 27-1-1997)

   Con  decreto  ministeriale  n.  21849  dell'11  dicembre 1996 sono
accertati i presupposti di cui all'art. 1, comma 5,  della  legge  n.
223/1991,  relativi  al  periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 gennaio 1995
per la S.c. a r.l. Consorzio agrario  regionale  della  Lucania,  con
sede  in  Potenza  per  le  unita'  di Gaudiano di Lavello (Potenza),
Matera e Potenza.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla  S.c.
a  r.l.  Consorzio  agrario  regionale  della  Lucania,  con  sede in
Potenza, per le unita' di Gaudiano di  Lavello  (Potenza),  Matera  e
Potenza, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994.
   Istanza presentata in data 14 gennaio 1994.
   Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale di cui
sopra e' prorogato al 5 gennaio 1995.
   Istanza presentata in data 15 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21850  dell'11  dicembre  1996  e'
autorizzata  l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale  n.
11943  con  effetto  dal  1  luglio  1991  in  favore  dei lavoratori
interessati dipendenti  dalla  Luigi  Franchi  S.p.a.,  con  sede  in
Fornaci-Brescia  (Brescia) e unita' di Fornaci-Brescia (Brescia), per
il periodo dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991.
   Art. 22, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.
   Con decreto  ministeriale  n.  21842  dell'11  dicembre  1996,  e'
approvato  il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996, della  ditta  S.p.a.  La  Buona
Stampa, con sede in Ercolano (Napoli) e unita' di Ercolano (Napoli).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. La Buona Stampa, con sede  in  Ercolano
(Napoli) e unita' di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 6 dicembre
1995 al 5 giugno 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 6
dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21843  dell'11  dicembre  1996, e'
approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al  periodo
dal   1   giugno  1994  al  30  novembre  1994,  della  ditta  S.r.l.
Co.Pa.Col., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Pa.Col., con sede in Napoli e unita'
di Napoli, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 luglio 1994 con decorrenza 1
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21844 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con  sede
in  Marcellinara (Catanzaro) e unita' di Marcellinara (Catanzaro), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale n. 21845 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liva, con sede in  Spilimbergo
(Pordenone),  unita'  di  Maniago  (Pordenone),  per un massimo di 13
dipendenti,  e  Spilimbergo  (Pordenone),  per  un  massimo   di   10
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 30  ottobre  1995  al  25
marzo 1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
4 aprile 1996, n. 20361.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21846 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.M.S.  -  Fabbricazione
macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento)  e
unita'  di  Rovereto  (Trento),  per un massimo di 146 dipendenti, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1 agosto 1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
5 novembre 1996, n. 21613.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21847 dell'11 dicembre 1996, a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 marzo
1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integra zione salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.    Compagnia  Editoriale  Piemmei  ed.  "La Voce", con sede in
Milano, sede di Milano e  unita'  di  Roma,  per  il  periodo  dall'8
settembre 1995 al 7 marzo 1996.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 20318 del 28 marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
marzo 1996 al 7 settembre 1996.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 21099 del 9 luglio 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale   ai   lavoratori   interessati,  nonche'  all'esonero  del
contributo addizionale, dal 17 ottobre 1995, data del fallimento,  di
cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale n. 21833 dell'11 dicembre 1996, a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
legge n. 416/81, intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del  15
dicembre   1995,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Societa' Italiana Quotidiani ed. "La Notte",
con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo  dal  1  agosto
1996 al 31 gennaio 1997.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 21834 dell'11 dicembre 1996, a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di crisi aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Il
Manifesto coop. Editrice, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma,
per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 21835 dell'11 dicembre 1996, a seguito
dell'accertamento delle  condizioni  di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del 29 settembre 1995, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e  unita'  di  Milano,  per  il
periodo dal 26 dicembre 1995 al 25 giugno 1996.
   Con decreto ministeriale n. 21836 dell'11 dicembre 1996, a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
legge n. 416/81, intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del  30
aprile   1996,   e'   prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Investeditor  Editrice  de "Il Giornale di
Bergamo Oggi", con sede in  Bergamo  e  unita'  di  Bergamo,  per  il
periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 21837 dell'11 dicembre 1996, a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del 4  dicembre  1995,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Societa'
Tipografica  Tiburtina,  con  sede  in  Roma e unita' di Roma, per il
periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997.
   Con decreto ministeriale n. 21838 dell'11 dicembre 1996, a seguito
dell'accertamento delle  condizioni  di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del  7  marzo  1996,  e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  che  versino
nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unita'
di Roma, via Tor Sapienza, per il periodo dal 24 aprile  1996  al  23
ottobre 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21839  dell'11  dicembre  1996, e'
accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al  periodo
dal  1  settembre  1994  al  29  febbraio  1996,  della  ditta S.r.l.
Societa' Editrice La Ragione, con sede in Roma e unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa'
Editrice La Ragione, con sede in Roma e unita' Roma, per  il  periodo
dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 20045 del 13 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996.
   Con decreto  ministeriale  n.  21840  dell'11  dicembre  1996,  e'
accertata  la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 23 marzo  1995  al  31  dicembre  1995,  della  ditta  S.p.a.  TV
Internazionale, con sede in Roma e unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  TV
Internazionale, con sede in Roma, e unita' di Roma,  per  il  periodo
dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995.
   Art. 7, comma 4 della legge n. 236/93.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
settembre 1995 al 31 dicembre 1995.
   Art. 7, comma 4 della legge n. 236/93.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21841  dell'11  dicembre  1996, e'
accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal  1  aprile  1996  al 31 marzo 1997, della ditta S.r.l. Associated
Press Italia Photo Communications, con  sede  in  Roma  e  unita'  di
Milano e Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Associated
Press  Italia  Photo  Communications,  con  sede  in Roma e unita' di
Milano e Roma, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
   Con decreto ministeriale n. 21826 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Eva Confezioni, con sede in
Ascoli Piceno e unita'  di  Ascoli  Piceno,  per  un  massimo  di  19
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  6  giugno  1996  al  5
dicembre 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6
dicembre 1996 al 5 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21827 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Agricola Rinascita,
con sede in Brusciano (Napoli) e unita' di Brusciano (Napoli), per un
massimo  di  25  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  24  novembre
1995 al 23 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
maggio 1996 al 23 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21828 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selco Impianti,  con  sede  in
Scurelle  Valsugana (Trento) e unita' di Scurelle Valsugana (Trento),
per un massimo di 94 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  22  maggio
1996 al 21 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22
novembre 1996 al 21 maggio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21829 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Adrox,  con  sede  in  Storo
(Trento) e unita' di Storo (Trento), per un massimo di 22 dipendenti,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 28 marzo 1996 al 27 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28
settembre 1996 al 24 gennaio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21830 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liva, con sede in  Spilimbergo
(Pordenone),  e  unita'  di Maniago (Pordenone), per un massimo di 13
dipendenti  e  Spilimbergo  (Pordenone),  per  un   massimo   di   10
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  26  marzo  1996  al  29
aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30
aprile 1996 al 29 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21831 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Adrox,  con  sede  in  Storo
(Trento) e unita' di Storo (Trento), per un massimo di 22 dipendenti,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 25 gennaio 1996 al 27 marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21832 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.M.S.  -  Fabbricazione
macchine speciali (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento)  e
unita'  di  Rovereto  (Trento),  per  un massimo di 20 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2
febbraio 1997 al 1 agosto 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21819 dell'11 dicembre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995, della ditta S.n.c.
Nuova Rovigliano Trasporti di Scarpa Francesco,  con  sede  in  Torre
Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 10 settembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.n.c. Nuova Rovigliano  Trasporti  di  Scarpa
Francesco,  con  sede  in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre
Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 febbraio 1994 al 14 agosto
1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 marzo  1994  con  decorrenza  15
febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
223/91, relativi al periodo dal 9 febbraio 1996  all'8  agosto  1996,
della  ditta  S.p.a.  Casa  di  cura Clinica San Michele, con sede in
Piano di Sorrento (Napoli) e unita' di Piano di Sorrento (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 10 settembre 1996: favorevole.
   A a seguito dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  27 aprile 1995 con effetto dal 9 febbraio 1995, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.  Casa
di Cura clinica San Michele, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e
unita'  di  Piano di Sorrento (Napoli), per il periodo dal 9 febbraio
1996 all'8 agosto 1996.
   Art. 3, comma 2, legge  n.  223/91  -  Sentenza  tribunale  del  9
febbraio 1995, n. 120.
   Contributo addizionale: no;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  23  aprile 1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
23 aprile  1996  con  effetto  dal  1  aprile  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Adra, con sede
in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1  ottobre  1995  al  31
marzo 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 5 ottobre 1995 con decorrenza 1
ottobre 1995.
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21820 dell'11 dicembre 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  marzo  1994  al  9  ottobre 1994, della ditta S.r.l.
Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e cantieri vari  in  provincia
di Napoli e Cercola (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendente dalla ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli,
cantieri vari in provincia di  Napoli  e  Cercola  (Napoli),  per  il
periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 26 aprile 1994 con decorrenza 8
marzo 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
5 novembre 1996, n. 21602/1;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.c.  a  r.l.
Metrosud, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Metrosud, con  sede  in  Napoli  e
unita' di Napoli, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1995 con decorrenza 3
aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
5 novembre 1996, n. 21601/2 e 3;
    3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/91, relativi al periodo dal  12  aprile  1996  all'11  ottobre
1996,  della  ditta  S.p.a.  Villa  dei Gerani, con sede in Napoli, e
unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  23  giugno 1995 con effetto dal 12 aprile 1995, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Villa
dei Gerani, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal
12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 15 marzo
1995, n. 322.
   Contributo addizionale: no;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 1 marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.c. a r.l.
Caseificio  Sociale di Sorano, con sede in Sorano (Grosseto) e unita'
di Sorano (Grosseto).
   Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a  r.l.  Caseificio Sociale di Sorano
(Grosseto) e unita' di Sorano (Grosseto), per il periodo dal 1  marzo
1996 al 28 febbraio 1997.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/96.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9 aprile 1996 con decorrenza 1
marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta
S.r.l. Finapple, con sede in Napoli e unita' di Taranto.
   Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Finapple, con sede in
Napoli e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 gennaio 1996  al  30
giugno 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21821 dell'11 dicembre 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/91, relativi al periodo dal 19 aprile 1996 al 13 giugno 1996,
della ditta S.p.a. Nocera Umbra Sud, con sede in Caserta e unita'  di
Contursi Terme (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 18 settembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 28 giugno 1996 con effetto dal 19  aprile  1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Nocera  Umbra  Sud,  con  sede  in Caserta e unita' di Contursi Terme
(Salerno), per il periodo dal 19 aprile 1996 al 13 giugno 1996.
   Art. 3, comma 2, legge n.  223/91  -  Sentenza  tribunale  del  19
aprile 1995, n. 7107.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21822 dell'11 dicembre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 febbraio 1997, della ditta  S.p.a.
Europress,  con  sede  in  Ceprano  (Frosinone)  e  unita' di Ceprano
(Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 25 settembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Europress,  con  sede  in  Ceprano
(Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone) per  il  periodo  dal  26
aprile 1996 al 26 febbraio 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/1996;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  maggio  1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 maggio  1996  con  effetto  dal  1  ottobre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal
14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con  sede  in  Monza  ora  Milano  e
unita'  di  Formia  (Latina),  per il periodo dal 14 marzo 1996 al 13
settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con  decorrenza  14
marzo 1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
5 novembre 1996 n. 21604/1;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con  il  decreto  ministeriale  del  7  maggio  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7  maggio  1996  con  effetto  dal  1  ottobre  1995,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue  Fish  dal
14  marzo  1996  Pesclaudio  S.p.a.,  con  sede in Monza ora Milano e
unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 14  marzo  1996  al  30
settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14
settembre 1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
5 novembre 1996 n. 21604/2.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21823 dell'11 dicembre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 maggio 1995 al 31  ottobre  1995,  della  ditta  S.r.l.
Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unita' di
Napoli.
   Parere comitato tecnico del 19 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli (Campobasso)  e
unita'  di  Napoli,  per  il  periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996  con  decorrenza  1
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
29 maggio 1996 n. 20691/6;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 agosto 1995  al  6  agosto  1996,  della  ditta  S.r.l.
Intelna, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelna, con sede in Napoli e unita' di
Napoli, per il periodo dal 7 agosto 1995 al 6 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 510/1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 7
agosto 1995;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a.
C.I.A.R.E., con sede in Senigallia (Ancona) e  unita'  di  Senigallia
(Ancona).
   Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  C.I.A.R.E.,  con  sede  in  Senigallia
(Ancona)  e  unita'  di  Senigallia  (Ancona),  per  il periodo dal 2
gennaio 1996 al 1 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1996 con  decorrenza  2
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 2 gennaio  1996,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.A.R.E.,
con  sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona), per
il periodo dal 2 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto  1996  con  decorrenza  2
luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21824  dell'11  dicembre  1996  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3
maggio 1993 al 2 maggio 1994, della ditta S.p.a.  Officine  Noschese,
con  sede  in  Pontecagnano Faiano (Salerno) e unita' di Pontecagnano
Faiano (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 3 ottobre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Officine  Noschese,  con  sede  in
Pontecagnano  Faiano  (Salerno)  e  unita'  di  Pontecagnano   Faiano
(Salerno), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 27 maggio 1993 con decorrenza 3
maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21825 dell'11 dicembre 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  19  aprile 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
19 aprile  1995  con  effetto  dal  2  maggio  1994,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Publicitas, con
sede  in  Milano  e  unita'  di  Milano  e Roma, per il periodo dal 2
novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza  2
novembre 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
4 dicembre 1995 n. 19505/3;
    2) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio
1996, della ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago (Milano) e  unita'
di Altopascio (Lucca) e Muggio' (Milano).
   Parere comitato tecnico del 12 settembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 25 settembre 1995,  con  effetto  dal  1
settembre  1994,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.r.l. Panem, con sede in Assago  (Milano)  e  unita'  di
Altopascio (Lucca) e Muggio' (Milano), per il periodo dal 1 settembre
1995 al 28 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 1
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21812 dell'11 dicembre 1996 a  seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  7  dicembre
1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 7 dicembre 1994, con effetto dal 16 maggio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Ponteggi  Dalmine, con sede in Milano limitatamente allo stabilimento
di Potenza, ed ai lavoratori  gia'  dipendenti  dalla  Fap  Praticus,
stabilimento  di Graffignana (Milano), per il periodo dal 16 novembre
1995 al 15 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1995 con decorrenza 16
novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21813  dell'11  dicembre  1996  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al  periodo  dal
15  aprile  1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. Impruneta, con
sede in Roma e unita' di cui all'art. 2.
   Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Impruneta, con sede in Roma e unita' di
Impruneta  (Firenze),  per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile
1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996, con decorrenza del
15 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21814 dell'11 dicembre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta  S.r.l.
Profilati  Italia,  con  sede  Buccino  (Salerno) e unita' di Buccino
(Salerno).
   Parere comitato tecnico dell'8 ottobre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Profilati Italia, con sede in Buccino
(Salerno) e unita' di  Buccino  (Salerno),  per  il  periodo  dal  15
novembre 1993 al 14 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1993 con decorrenza 15
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straodinario   di   integrazione
salariale, con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Profilati Italia, con sede
in Buccino (Salerno) e unita' di Buccino (Salerno),  per  il  periodo
dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1 giugno 1994 con decorrenza 15
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21815 dell'11 dicembre 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  18  ottobre 1993 al 17 aprile 1994, della
ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di
Frosinone.
   Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Saiag Industria, con  sede
in  Cirie'  (Torino)  e  unita'  di  Frosinone, per il periodo dal 18
ottobre 1993 al 17 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1993 con decorrenza  18
ottobre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  1  giugno  1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento  straodinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1  giugno  1996  con  effetto  dal  4  dicembre  1995,  in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Confezioni
Maria  Rossini,  con  sede  in  Carpenedolo  (Brescia)  e  unita'  di
Carpenedolo (Brescia), per il periodo dal 4 giugno 1996 al 3 dicembre
1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1996  con  decorrenza  4
giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21816 dell'11 dicembre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 25 maggio 1994 al 24 maggio 1996, della ditta  S.p.a.  AE
Goetze,  con  sede  in  Alpignano  (Torino)  e  unita'  di  Alpignano
(Torino).
   Parere comitato tecnico del 15 ottobre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  AE  Goetze,  con  sede in Alpignano
(Torino) e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 giugno
1994 al 24 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con  decorrenza  25
maggio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con  effetto dal 25 maggio 1994, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AE  Goetze,  con  sede  in
Alpignano  (Torino),  e  unita' di Alpignano (Torino), per il periodo
dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 5 dicembre 1994 con decorrenza 25
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21817  dell'11  dicembre  1996  e'
approvato il programma per ristrutturazione  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  febbraio  1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.p.a.
Coin, con sede in Venezia e unita' di Brescia.
   Parere comitato tecnico del 10 ottobre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Coin, con sede in Venezia
e unita' di Brescia, per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31  luglio
1996.
   Istanza  aziendale presentata il 28 dicembre 1995 con decorrenza 1
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21818  dell'11  dicembre  1996  e'
approvato il programma per riorganizzazione  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  settembre 1995 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a.
Gruppo industriale Busnelli, con sede in Desio (Milano) e  unita'  di
Misinto (Milano.
   Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   Gruppo   industriale
Busnelli  (Milano) e unita' di Misinto (Milano), per il periodo dal 1
settembre 1995 al 29 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1995  con  decorrenza  1
settembre 1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
30 settembre 1996 n. 21413/1.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21806 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei   lavoratori   La  Marca  Vincenzo,  Bianco  Gaetano,  Manfredini
Francesco, La  Marca  Giovanni,  Penna  Rosario,  Del  Bono  Carlo  e
Guarracino  Salvatore, dipendenti della I.Re.P. s.a.s. di Ugo Vitolo,
con sede in Napoli e unita' in Pompei,  Secondigliano  e  Napoli,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 aprile 1994 al 17 giugno 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
prorogata dal 18 giugno 1994 al 17 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale ai lavoratori di cui all'art. 8, comma 8-bis,
della legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21807 dell'11 dicembre 1996, in favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede in
Scandicci (Firenze) e unita' in Scandicci (Firenze), per  un  massimo
di  centoquaranta  dipendenti,  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 settembre
1996 al 10 marzo 1997.
   La corresponsione del  trattamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata
dall'11 marzo 1997 al 10 settembre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21808  dell'11  dicembre  1996, e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal  29  gennaio 1996 al 28 luglio 1996, della ditta S.p.a. Ceramiche
Brunelleschi, con sede in Firenze e unita' di Sieci (Firenze).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Ceramiche Brunelleschi, con sede in
Firenze e unita' di Sieci (Firenze), per il periodo  dal  29  gennaio
1996 al 28 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 29
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21894 del 18 dicembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori ed
affini, con sede in Vigevano (Pavia), e unita' in  Vigevano  (Pavia),
per   un   massimo   di   ventuno   dipendenti,   e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.
   La  corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra, e' prorogata
dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21895 del 18 dicembre 1996, in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.O.I.M.E., con sede in Milano
e  unita'  in  Roma,  per  un  massimo  di diciassette dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal
28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21896 del 18 dicembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Olimpia arredi, con sede in
Milano  e  unita'  in  Desio  (Milano),  per  un  massimo  di  sedici
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  23  giugno  1996  al  22
dicembre 1996.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal
23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21897 del 18 dicembre 1996, in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forni ed impianti industriali
ing. De Bartolomeis, con sede in Milano e unita' in  Milano,  per  un
massimo   di   centosessantadue   dipendenti,   e'   autorizzata   la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 12 luglio 1996 all'11 gennaio 1997.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal
12 gennaio 1997 all'11 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21898 del 18 dicembre 1996, in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pantalonificio di Azzano, con
sede in Azzano Mella (Brescia) e unita' in  Azzano  Mella  (Brescia),
per   un   massimo   di  quarantuno  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal
25 marzo 1997 al 24 settembre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21899 del 18 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Vito Quadrato,  con  sede
in  Bari e unita' in Bari, per un massimo di dieci dipendenti, Lecce,
per un massimo di sette dipendenti, Messina per un massimo di  undici
dipendenti,  Taranto  per un massimo di 50 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 15 luglio 1996 al 25 agosto 1996.
   La  corresponsione  del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal
26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21900 del 18 dicembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. ing. Vito Quadrato, con sede
in Bari e unita' di Bari (per un massimo  di  10  dipendenti);  Lecce
(per  un  massimo  di  7  dipendenti);  Messina (per un massimo di 11
dipendenti);  Taranto  (per  un  massimo  di   50   dipendenti),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 26 febbraio 1996 al 14 luglio 1996.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
27 giugno 1996, n. 21028.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21901 del 18 dicembre 1996, in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Filtex, con sede in
Rivotorto  di  Assisi  (Perugia)  e  unita'  di  Rivotorto  di Assisi
(Perugia)  per  un  massimo  di  16  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1
marzo 1997 al 31 agosto 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21902 del 18 dicembre 1996, a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35,  terzo  comma,
legge  n.  416/1981,  intervenuto  con il decreto ministeriale del 28
marzo  1996,  e'  prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Compagnia editoriale piemmei ed.  "La  Voce",
con  sede  in  Milano,  sede di Milano e sede di Roma, per il periodo
dall'8 settembre 1996 al 7 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale, di cui all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto ministeriale n. 21903 del 18 dicembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Energia - Gruppo
Fochi, con sede in Bologna e unita' di Brindisi, per un massimo di 30
dipendenti,  e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 27 novembre 1996 al 26
maggio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra,  e'  ulteriormente
prorogata dal 27 maggio 1997 al 22 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21887 del 18 dicembre 1996,  ai  sensi
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.  510,  convertito  con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore  di  un
numero  massimo  di  78  lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad
orario ridotto, dipendenti dalla Tessile di Cetraro S.p.a.,  sede  di
Cetraro  (Cosenza)  e  unita'  di  Cetraro  (Cosenza)  e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1995
al 31 gennaio 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  31
luglio 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31
ottobre 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in  data  10  agosto
1995.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straodinario di integrazione salariale.
   Con  decreto  ministeriale n. 21888 del 18 dicembre 1996, ai sensi
del  decreto-legge  1  ottobre   1996,   n.   510,   convertito   con
modificazioni  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un
numero massimo di 110 lavoratori sospesi dal lavoro  o  lavoranti  ad
orario  ridotto, dipendenti dalla Sipem S.p.a., sede di Assoro (Enna)
e unita' di Milocca di Dittaino (Enna)  e'  concesso  il  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  1  luglio 1996 al 31
dicembre 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  30
giugno 1997.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30
settembre 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Enna
come da protocollo dello stesso, in data 26 agosto 1996.
   Pagamento diretto: si.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straodinario di integrazione salariale.
   Con  decreto ministeriale n. 21889 del 18 dicembre 1996, a seguito
dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta  con
il  decreto  ministeriale  del  7  novembre  1994,  e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7
novembre  1994  con  effetto  dal  23  agosto  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.R.V.E.T.,
con sede in Bergamo e  unita'  di  Castelfranco  Veneto  (Treviso)  e
uffici e stabilimento di Bergamo, per il periodo dal 23 febbraio 1994
al 22 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1994 con decorrenza 23
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
25 maggio 1995, n. 17672/1.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21890 del 18 dicembre 1996, a seguito
dell'approvazione  della  proroga   complessa   del   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 28 ottobre 1996, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1 novembre
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Iritecna div. metalmeccanica, con sede in Genova e unita' solo
per  Genova  div. metalmeccanica, per il periodo dal 1 maggio 1996 al
31 ottobre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1996  con  decorrenza  1
maggio 1996.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21891 del 18 dicembre 1996, a  seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1995,
e'  autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 16 marzo 1995 con effetto dal  27  giugno  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Sebi, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il  periodo  dal  27
dicembre 1995 al 26 giugno 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 27
dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21892  del  18  dicembre  1996, e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al  periodo  dal
25   settembre   1995  al  24  settembre  1996,  della  ditta  S.r.l.
Italservices, con sede in Siracusa e unita' di Gela  (Caltanissetta),
per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996.
   Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Italservices, con sede  in  Siracusa  e
unita'  di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 25 settembre 1995
al 24 settembre 1996.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/96.
   Istanza  aziendale presentata il 17 ottobre 1995 con decorrenza 25
settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto  ministeriale  n.  21893  del  18  dicembre  1996,  e'
approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale, relativo al
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995,  della  ditta  S.r.l.
Stradi  Renzo, con sede in Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia) e unita'
di Castelnuovo di  Sotto  (Reggio  Emilia),  per  il  periodo  dal  7
febbraio 1994 al 6 agosto 1994.
   Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con  sede  in
Castelnovo  di  Sotto (Reggio Emilia) e unita' di Castelnovo di Sotto
(Reggio Emilia), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo  1994  con  decorrenza  7
febbraio 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
25 febbraio 1995, n. 16916/4-5.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21886 del 18 dicembre 1996, in favore
dei  lavoratori  dipendenti   dalla   S.p.a.   Nuova   Breda   Fucine
appartenente  al  gruppo  Efim,  con  sede e stabilimento in Sesto S.
Giovanni  (Milano),  e'  autorizzata  la  proroga   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 223/91 e dell'art. 3, comma 2-bis della legge 33  del  1993,
dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale n. 21875 del 18 dicembre 1996, ai sensi
del  decreto-legge  1  ottobre   1996,   n.   510,   convertito   con
modificazioni  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, e' prorogata la
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
dal  31  luglio  1996  al  30 ottobre 1996, limitamente ai lavoratori
dipendenti dalla societa' Cersam, con sede  in  Milano  e  unita'  di
Massa  Carrara  per i quali e' stata gia' disposta la concessione del
predetto  trattamento  con  decreto ministeriale del 10 maggio 1996 a
decorrere dal 31 luglio 1995.
   L'istanza della societa'  e'  stata  inoltrata  all'U.P.L.M.O.  di
Massa  Carrara  come  da  protocollo  dello stesso, in data 22 agosto
1996.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto nazionale della  previdenza  e  assistenza  sociale  e'
autorizzato,  la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con decreto ministeriale n. 21874 del 16 dicembre 1996,  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, e
per un periodo non eccedente i sette mesi,  come  da  motivazione  in
premessa   esplicitata,   e'   autorizzata   la   corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dai seguenti consorzi agrari:
    1)  S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede
in Arezzo e unita' di Arezzo, (lavoratori interessati: n. 1), periodo
dal 21 ottobre 1996 al 20 maggio 1997;
    2) S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede
in  Bergamo  e  unita'  di  Bergamo,  Boltiere  (Bergamo),  Calcinate
(Bergamo),  Castelli  Calepio  (Bergamo), Gazzanica (Bergamo), Lallio
(Bergamo),  Mapello  (Bergamo)   e   Zogno   (Bergamo),   (lavoratori
interessati: n. 18), periodo dal 3 ottobre 1996 al 2 maggio 1997;
    3)  S.c.  a  r.l. Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con
sede e unita' in Catanzaro, (lavoratori interessati: n.  58,  sospesi
ad orario ridotto equivalenti a n. 13 lavoratori sospesi a zero ore),
periodo dal 2 giugno 1996 al 1 gennaio 1997;
    4)  S.c.  a  r.l.  Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e
Pescara, con sede in Pescara e  unita'  di  Pescara  e  San  Giovanni
Teatino (Chieti), (lavoratori interessati: n. 40, sospesi a rotazione
equivalenti  a  n.  25 lavoratori sospesi a zero ore), periodo dal 29
dicembre 1996 al 28 luglio 1997;
    5) S.c. a r.l.  Consorzio  agrario  interprovinciale  di  Como  e
Sondrio,  con  sede  in  Como e unita' di Como e Sondrio, (lavoratori
interessati: n. 7, periodo dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997;
    6) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Imperia,  La
Spezia,  Genova  e  Savona,  con sede in Imperia e unita' di Imperia,
(lavoratori interessati: n. 4), periodo  dal  10  luglio  1996  al  9
febbraio 1997;
    7)  S.c.  a  r.l.  Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con
sede in L'Aquila e unita' di L'Aquila,  (lavoratori  interessati:  n.
2), periodo dal 1 agosto 1996 al 28 febbraio 1997;
    8)  S.c.  a r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede
in Lecce e unita' di Lecce, (lavoratori interessati: n. 21, di cui n.
3 sospesi a zero ore e n. 18 sospesi ad orario ridotto equivalenti  a
n. 8 lavoratori sospesi a zero ore), periodo dal 13 luglio 1996 al 12
febbraio 1997;
    9)  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario interprovinciale di Lucca e
Massa Carrara, son sede in  Lucca  e  unita'  di  Lucca,  (lavoratori
interessati: n. 13), periodo dal 4 ottobre 1996 al 3 maggio 1997;
    10)  S.c.  a  r.l.  Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con
sede in Pistoia e unita' di Pistoia, (lavoratori interessati: n.  1),
periodo dal 6 ottobre 1996 al 5 maggio 1997;
    12)  S.c.  a  r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno,
Napoli e Avellino,  con  sede  in  Salerno  e  unita'  di  Salerno  e
stabilimento   tabacchi   Avellino   -   Piano  d'Ardine  (Avellino),
(lavoratori interessati: n. 81), periodo dal 30 dicembre 1996  al  29
luglio 1997;
    13)  S.c.  a  r.l.  Consorzio agrario provinciale di Taranto, con
sede in Taranto e unita' di Taranto, (lavoratori interessati: n.  20,
di  cui  n.  3  a  zero  ore  e  n. 17 a rotazione equivalenti a n. 8
lavoratori a zero ore), periodo dal 13 luglio  1996  al  12  febbraio
1997;
    14)  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario interprovinciale di Bari e
Brindisi, con sede in Bari  e  unita'  di  Modugno  (Bari),  Altamura
(Bari)  e  Brindisi,  (lavoratori  interessati:  n. 9), periodo dal 5
maggio 1996 al 4 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'   tenuto   a
controllare  l'andamento  dei  flussi di spesa afferenti all'avvenuta
erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini  del
rispetto  del  limite  dei  cinque  miliardi di lire stanziati per il
biennio 1996/1997.  Il  predetto  Istituto  e'  tenuto,  altresi',  a
comunicare  al  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale ed al
Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  l'esatta
quantificazione  degli  oneri conseguenti all'esecuzione del presente
decreto, onde consentire la  verifica  delle  residue  disponibilita'
nell'ambito delle risorse finanziaie stanziate.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21872  del  16 dicembre 1996, sono
accertati i presupposti di cui all'art. 2, comma 2,  della  legge  n.
223/1991,  relativi  al  periodo dal 18 settembre 1995 al 29 dicembre
1995 della S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno,
Napoli e Avellino, con sede in Salerno per le unita' di cui  all'art.
2.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione   salariale   per   liquidazione  coatta  amministrativa
(decreto del  Ministero  dell'agricoltura  e  foreste  dell'8  luglio
1994),  gia'  disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con
effetto dall'8 luglio 1994,  in  favore  dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  Sc.  a  r.l. Consorzio agrario interprovinciale di
Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, per lo  stabilimento
Tabacchi di Avellino, localita' Piano d'Ardine, per il periodo dal 18
settembre 1995 al 29 dicembre 1995.
   Il  periodo  di  cui  al  precedente articolo e' autorizzato - ove
necessario - anche in deroga  al  limite  massimo  di  fruizione  dei
trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, e' autorizzato al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale   ai   lavoratori   interessati,  nonche'  all'esonero  dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.
160/1988.
   Con decreto ministeriale n. 21873 del 16 dicembre 1996, in  favore
dei   lavoratori  dipendenti  dalla  Sc.  a  r.l.  Consorzio  agrario
interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e
unita' in Tabacchificio di Avellino - Piano d'Ardine  (Avellino),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento del periodo di integrazione  salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno
1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
ulteriormente prorogata dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.