Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte.(GU n.21 del 27-1-1997)
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente; Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino tedesco sig. Kanka Matthias Stephan e la relativa documentazione allegata; Considerato che il titolo tedesco "Erste Staatsprufung Fur Das Lehramt", conseguito dall'interessato il 23 giugno 1986, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di quattro anni dalla Universita' statale di Kassel; Considerato che il sig. Kanka Matthias Stephan risulta in possesso del "Zweite Staatsprufung Fur Das Lehramt An Gymnasien" rilasciato dalla competente autorita' del Land Hessen (Assia, R.F.G.) in data 15 marzo 1990, e che detto titolo e' da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane; Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 30 agosto 1993 dal console d'Italia in Francoforte su Meno che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra; Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dagli attestati di servizio rilasciati dalle presidi dell'istituto magistrale "S. Rosa da Viterbo" di Viterbo e del liceo ginnasio "De Sanctis" di Roma; Considerato che per l'insegnamento di storia dell'arte e' richiesta una piu' approfondita conoscenza delle discipline afferenti alla classe di concorso 61/A, i cui programmi d'esame sono indicati nel decreto ministeriale 3 settembre 1982; Ritenuto opportuno pertanto sottoporre il migrante a misure compensative, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996; Vista la scelta del migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato; Ritenuto di dover disciplinare, in conformita' del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova; Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento; Decreta: 1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dal sig. Kanka Matthias Stephan nato a Darmstadt (RFT) il 30 luglio 1960, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale. 2. La prova attitudinale e' diretta ad accertare la conoscenza degli argomenti previsti nel programma di concorso di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982 citato in premessa. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana. Il superamento della prova scritta e' condizione di ammissione alla prova orale. Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice. 3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita con decreto del provveditore agli studi di Roma ed e' formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre. 4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Roma per gli adempimenti consequenziali. 5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento. Roma, 23 dicembre 1996 Il direttore generale: RICEVUTO