MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 dicembre 1996 

  Riconoscimento  di  titolo di studio estero quale titolo abilitante
per l'esercizio in  Italia  della  professione  di  insegnante  nelle
scuole  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado nella classe di
concorso 61/A - Storia dell'arte.
(GU n.21 del 27-1-1997)

                 IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
                       E DEGLI AFFARI GENERALI
                          E AMMINISTRATIVI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua  la
direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento dei diplomi di  istruzione  superiore  che  sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n.  297  del
16  aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente
il reclutamento del personale docente;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dal cittadino tedesco sig.  Kanka  Matthias  Stephan  e  la  relativa
documentazione allegata;
  Considerato  che  il  titolo  tedesco  "Erste Staatsprufung Fur Das
Lehramt",  conseguito  dall'interessato  il  23  giugno  1986,  viene
rilasciato  al  termine  di un corso di studi della durata di quattro
anni dalla Universita' statale di Kassel;
  Considerato che il sig. Kanka Matthias Stephan risulta in  possesso
del  "Zweite  Staatsprufung  Fur Das Lehramt An Gymnasien" rilasciato
dalla competente autorita' del Land Hessen (Assia, R.F.G.) in data 15
marzo 1990, e che detto titolo e' da  considerare  corrispondente  al
diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;
  Vista  la dichiarazione di valore rilasciata in data 30 agosto 1993
dal console d'Italia in Francoforte su Meno che certifica  il  valore
legale dei titoli di cui sopra;
  Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata
dagli  attestati  di  servizio rilasciati dalle presidi dell'istituto
magistrale "S. Rosa da Viterbo" di Viterbo e del liceo  ginnasio  "De
Sanctis" di Roma;
  Considerato che per l'insegnamento di storia dell'arte e' richiesta
una  piu'  approfondita  conoscenza  delle  discipline afferenti alla
classe di concorso 61/A, i cui programmi d'esame  sono  indicati  nel
decreto ministeriale 3 settembre 1982;
  Ritenuto   opportuno  pertanto  sottoporre  il  migrante  a  misure
compensative,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  n.
115/1992;
  Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del
sopracitato   decreto   legislativo,  espresso  nella  seduta  del  4
settembre 1996;
  Vista la scelta del migrante di optare per la  prova  attitudinale,
di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;
  Ritenuto di dover disciplinare, in conformita' del sopracitato art.
8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;
  Ritenuto  che  ricorrono  tutti gli altri requisiti di legge per il
riconoscimento;
                              Decreta:
  1. I titoli citati in premessa, conseguiti  in  Germania  dal  sig.
Kanka  Matthias  Stephan  nato a Darmstadt (RFT) il 30 luglio 1960, e
inerenti alla formazione professionale di insegnante,  costituiscono,
per  l'interessato,  titolo  di  abilitazione all'esercizio in Italia
della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria
di  secondo  grado  nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte,
subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.
  2. La prova attitudinale e'  diretta  ad  accertare  la  conoscenza
degli  argomenti previsti nel programma di concorso di cui al decreto
ministeriale 3 settembre 1982 citato in premessa. L'esame consiste in
una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana.
  Il superamento della prova scritta e' condizione di ammissione alla
prova orale.
  Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente  motivato
dalla commissione giudicatrice.
  3.  La commissione per la valutazione della prova e' costituita con
decreto del provveditore agli studi di  Roma  ed  e'  formata  da  un
presidente  e  due  docenti  in  possesso  dei requisiti previsti dal
decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far  parte  delle  commissioni
esaminatrici dei concorsi a cattedre.
  4.  Le  istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente
impartite dal provveditore agli studi di  Roma  per  gli  adempimenti
consequenziali.
  5.  Gli  atti  relativi  all'esito  della  prova  attitudinale sono
trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per  la  definizione
del procedimento.
   Roma, 23 dicembre 1996
                                      Il direttore generale: RICEVUTO