Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.22 del 28-1-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11; Visto l'art. 6 del comma 2 del decreto MURST del 31 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994, che prevede che "potranno essere affidati moduli didattici, con le modalita' previste negli statuti delle singole iniversita', a professori a contratto", al fine di facilitare tale ricorso a qualificate esperienze e professionalita' esterne; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facolta' di ingegneria in data 16 giugno 1995, dal senato accademico in data 18 luglio 1995 e dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data 25 settembre 1995; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale n. 1910 reso nella seduta del 10 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 155 e con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo: Art. 156. - Il consiglio di facolta' puo' provvedere alla attribuzione degli insegnamenti ufficiali dei corsi di diploma universitario in ingegneria, previsti dal manifesto degli studi, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, in misura non superiore al 50% degli insegnamenti attivati per ciascun corso di diploma universitario. Il consiglio di facolta' attribuisce l'insegnamento con motivata deliberazione, che sara' adottata sentito il corrispondente consiglio di corso di diploma universitario, prefissando altresi' le prestazioni e il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo' essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di universita' estera. La sua qualificazione professionale sara' comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica ed amministrativa. Il rettore, in esecuzione della delibera del consiglio di facolta', stipula il relativo contratto il diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Per la durata del contratto, per il personale dipendente dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca si applica l'art. 25, comma X, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1990. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 31 ottobre 1996 Il rettore