COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 21 gennaio 1997 

  Sostituzione  dell'art. 21 del regolamento per il funzionamento del
sistema telematico delle borse valori italiane  per  la  negoziazione
dei  contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a
valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato  con
delibera  n.  9726  del  15  gennaio  1996  e successive modifiche ed
integrazioni. (Deliberazione n. 10461).
(GU n.27 del 3-2-1997)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  415  del 12 luglio 1996, ed in
particolare l'art. 66, comma 1, lettera f), dello stesso;
  Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle  borse  valori  italiane  per  la  negoziazione  dei  contratti
uniformi  a  termine  su  strumenti  finanziari  collegati  a  valori
mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria
delibera  n.  9726  del  15 gennaio 1996 e le successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la propria delibera n. 10460 del 21 gennaio 1997 con la quale
sono  state  apportate  alcune  modifiche  alle  caratteristiche  dei
contratti di opzione ISOa;
  Ritenuto   opportuno   modificare  il  comma  1  dell'art.  21  del
suindicato  regolamento,  a  seguito  dell'avvenuta  modifica   delle
caratteristiche dei contratti ISOa;
                              Delibera:
  Il  comma  1  dell'art.  21 del regolamento indicato in premessa e'
sostituito dal seguente comma:
  "1. In ciascuna giornata  di  negoziazione,  gli  operatori  market
maker  si impegnano, con riferimento ai contratti di opzione ISOa sui
quali effettuano l'attivita' di market maker, a rispondere, entro  il
termine di cinque minuti, alle richieste di cui all'art. 19, comma 8,
con  proposte in acquisto ed in vendita per quantitativi di contratti
pari ad un numero di azioni sottostanti non inferiore a diecimila per
ciascuna serie di opzioni call ISOa e put  ISOa  relative  ai  cinque
prezzi  di  esercizio  centrali,  definiti  in  relazione  al  prezzo
dell'ultimo contratto avente ad oggetto il relativo titolo  azionario
sottostante,  concluso  sul  sistema telematico azionario delle borse
valori italiane nella giornata di borsa aperta precedente".
  La presente delibera entra in vigore il giorno 24 febbraio 1997, ed
e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  nel
Bollettino  della  Consob  e  comunicata al Consiglio di borsa che ne
curera' la diffusione nei modi d'uso.
   Milano, 21 gennaio 1997
                                              Il presidente: BERLANDA