Sostituzione del secondo, del quinto e del quattordicesimo capoverso della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996. (Deliberazione n. 10460).(GU n.27 del 3-2-1997)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vistala legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, comma 1, lettera f), dello stesso; Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la propria delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 con la quale sono state determinate le caratteristiche dei contratti di opzione ISOa; Vista la propria delibera n. 10331 del 27 novembre 1996 con la quale e' stata disposta la cessazione del regime di convivenza delle negoziazioni dei contratti ISOa e delle negoziazioni dei contratti a premio sul medesimo titolo azionario sottostante; Ritenuto opportuno modificare le caratteristiche del contratto ISOa al fine di incrementare la liquidita' e rendere dette caratteristiche maggiormente omogenee a quelle dei contratti a premio; Delibera: 1. Il secondo capoverso della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 e' sostituito dal seguente capoverso: "Il contratto ISOa ha valore nominale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di titoli azionari sottostanti il contratto medesimo, fissato dalla Consob in relazione al prezzo del titolo azionario sottostante ed al relativo quantitativo minimo negoziabile sul sistema telematico azionario delle borse valori". 2. Il quinto capoverso della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, e' sostituito dal seguente capoverso: "Per ciascuna scadenza call e put sono quotati almeno nove prezzi di esercizio, espressi in lire e riferiti ad un singolo titolo azionario, con intervalli pari a: Prezzo di esercizio Intervallo __ __ inferiore a 500 lire .......... 10 lire tra 501 e 1000 lire .......... 25 lire tra 1001 e 3000 lire .......... 50 lire tra 3001 e 10000 lire .......... 100 lire tra 10001 e 15000 lire .......... 250 lire oltre 15000 lire .......... 500 lire 3. Il quattordicesimo capoverso della delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 e' sostituito dal seguente capoverso: "Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la cassa confronta il prezzo di riferimento del titolo azionario sottostante ciascun contratto ISOa rilevato l'ultimo giorno di contrattazione con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza. Il compratore, entro le ore 8,30 del giorno di scadenza, puo' comunicare alla cassa, tramite il sistema di negoziazione, la propria volonta' di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la cassa medesima abbia rispettivamente proposto l'esericizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta della Cassa". Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma della presente delibera entreranno in vigore il 24 febbraio 1997 e le disposizioni contenute nel terzo comma della presente delibera entreranno in vigore il 24 marzo 1997. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob nonche' inviata in copia al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso. Milano, 21 gennaio 1997 Il presidente: BERLANDA