Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1995, n. 2412, cosi' come modificata dall'ordinanza 4 luglio 1996, n. 2452. (Ordinanza n. 2505).(GU n.28 del 4-2-1997)
IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 datata 10 agosto 1995 contenente disposizioni urgenti per alcune opere pubbliche nelle regioni del Piemonte e della Lombardia; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 4 luglio 1996, n. 2452, con la quale si e' proceduto a modificare l'ordinanza datata 10 agosto 1995, n. 2412; Considerato che la regione Piemonte con nota n. 841 del 23 gennaio 1997 ha rappresentato la necessita' di apportare ulteriori modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412/1995, cosi' come integrata dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2452/1996; Ritenuto di dover accogliere le richieste di modifica volte ad accelerare le attivita' tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 1993 e 1994; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1995, n. 2412, cosi' come modificata dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 4 luglio 1996, n. 2452, sono aggiunti i seguenti commi: "3. Gli interventi di cui al comma 2 che singolarmente non superano l'importo complessivo di L. 500.000.000 e ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale nelle quali la regione Piemonte ha subdelegato con legge regionale la funzione amministrativa, non sono sottoposti a parere ed autorizzazione della Conferenza dei servizi e sono autorizzati e gestiti direttamente dagli enti interessati. Il potere di controllo e' fatto salvo nei termini disposti dalle vigenti norme regionali. I provvedimenti amministrativi adottati dagli enti interessati di cui al presente comma devono espressamente dichiarare la rispondenza degli interventi in progetto ai criteri dettati dal PS45 approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po con deliberazione n. 9 del 10 maggio 1995. Ove gli interventi di cui al presente comma facciano parte di un progetto generale formato da stralci esecutivi, ancorche' ciascuno inferiore a L. 500.000.000, gli enti sono tenuti a sottoporre i predetti progetti alla Conferenza dei servizi di cui al comma 1". "4. I progetti di variante o di variante e suppletivi, per i quali sono stati autorizzati dall'amministrazione regionale i maggiori oneri rispetto al progetto principale, non sono sottoposti ad ulteriori approvazioni e/o autorizzazioni purche' nell'atto amministrativo di adozione gli enti dichiarino che sono fatte salve le tipologie e le valenze ambientali sulle quali si era espressa con autorizzazione la Conferenza dei servizi. Tale atto, comprensivo degli elaborati del progetto di variante, deve essere trasmesso ai settori regionali competenti per la verifica in ordine alla salvaguardia delle valenze ambientali dichiarate. A tali fini, l'atto diviene efficace dal momento della trasmissione. Eventuali eccezioni di merito potranno essere sollevate dagli assessorati regionali competenti entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti". "5. Alla Conferenza dei servizi sono comunque sottoposti, per l'approvazione ed autorizzazione, tutti gli interventi destinati alla mera costruzione di nuovi ponti". La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 1997 Il Ministro: NAPOLITANO