PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 gennaio 1997 

  Modificazioni ed  integrazioni  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  10  agosto  1995,  n. 2412, cosi' come
modificata dall'ordinanza 4  luglio  1996,  n.  2452.  (Ordinanza  n.
2505).
(GU n.28 del 4-2-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in  data  5  giugno  1996,  con  il  quale
vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412
datata 10 agosto 1995  contenente  disposizioni  urgenti  per  alcune
opere pubbliche nelle regioni del Piemonte e della Lombardia;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile 4  luglio  1996,  n.  2452,  con  la  quale  si  e'
proceduto a modificare l'ordinanza datata 10 agosto 1995, n.  2412;
  Considerato  che la regione Piemonte con nota n. 841 del 23 gennaio
1997 ha rappresentato la necessita' di apportare ulteriori  modifiche
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412/1995,
cosi' come integrata dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 2452/1996;
  Ritenuto  di  dover  accogliere  le  richieste di modifica volte ad
accelerare le attivita' tecnico-amministrative per  la  realizzazione
degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 1993 e 1994;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato prof. Franco Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1995, n. 2412, cosi'  come  modificata  dall'ordinanza  del
Ministro  per il coordinamento della protezione civile 4 luglio 1996,
n. 2452, sono aggiunti i seguenti commi:
  "3. Gli interventi di cui al comma 2 che singolarmente non superano
l'importo  complessivo  di  L.  500.000.000  e  ricadenti   in   aree
sottoposte   a   vincolo   idrogeologico   o   a  vincolo  di  tutela
paesaggistico-ambientale  nelle  quali   la   regione   Piemonte   ha
subdelegato  con legge regionale la funzione amministrativa, non sono
sottoposti a parere ed autorizzazione della Conferenza dei servizi  e
sono  autorizzati  e  gestiti direttamente dagli enti interessati. Il
potere di controllo e' fatto salvo nei termini disposti dalle vigenti
norme regionali. I provvedimenti amministrativi adottati  dagli  enti
interessati  di cui al presente comma devono espressamente dichiarare
la rispondenza degli interventi in progetto ai  criteri  dettati  dal
PS45  approvato  dal  Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino
del fiume Po con deliberazione n. 9  del  10  maggio  1995.  Ove  gli
interventi  di  cui  al  presente comma facciano parte di un progetto
generale formato da stralci esecutivi, ancorche' ciascuno inferiore a
L. 500.000.000, gli enti sono tenuti a sottoporre i predetti progetti
alla Conferenza dei servizi di cui al comma 1".
  "4.  I progetti di variante o di variante e suppletivi, per i quali
sono stati  autorizzati  dall'amministrazione  regionale  i  maggiori
oneri  rispetto  al  progetto  principale,  non  sono  sottoposti  ad
ulteriori   approvazioni   e/o   autorizzazioni   purche'   nell'atto
amministrativo  di  adozione gli enti dichiarino che sono fatte salve
le tipologie e le valenze ambientali sulle quali si era espressa  con
autorizzazione  la  Conferenza  dei  servizi.  Tale atto, comprensivo
degli elaborati del progetto di variante, deve  essere  trasmesso  ai
settori   regionali   competenti  per  la  verifica  in  ordine  alla
salvaguardia delle valenze ambientali dichiarate. A tali fini, l'atto
diviene efficace dal momento della trasmissione. Eventuali  eccezioni
di  merito  potranno  essere  sollevate  dagli  assessorati regionali
competenti entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione  degli
atti".
  "5.  Alla  Conferenza  dei  servizi  sono  comunque sottoposti, per
l'approvazione ed autorizzazione, tutti gli interventi destinati alla
mera costruzione di nuovi ponti".
  La presente ordinanza viene  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 gennaio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO