Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1997.(GU n.28 del 4-2-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172; Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, con il quale e' stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994; Visto il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, che, all'art. 2 comma 7, differisce al 28 febbraio 1997 il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare le tariffe relativamente all'anno 1997; Vista la delibera in data 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995, con la quale questo Comitato ha formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1995; Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti - rispettivamente - la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS); Vista la delibera in data 26 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe degli acquedotti e di fognatura per il 1996, stabilendo al 1 settembre di detto anno la decorrenza dei relativi aumenti e prevedendo la facolta' di procedere all'esazione, per tali eventuali incrementi, a decorrere dal 1 gennaio 1997; Vista la nota n. US/942 del 16 ottobre 1996, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 36/1994, con riferimento tanto agli adempimenti di propria competenza quanto agli adempimenti di competenza regionale, rilevando come la complessiva situazione di ritardo nella emanazione - da parte delle regioni - dei provvedimenti di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e di definizione delle forme giuridiche di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione delle strutture di gestione non renda possibile, nonostante la ricordata approvazione del metodo normalizzato, il passaggio al regime tariffario previsto dagli articoli 13 e 14 della legge di cui sopra alla data del 1 gennaio 1997 e proponendo quindi di prorogare la validita' della disciplina transitoria rimessa al CIPE; Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1997; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal NARS nella seduta del 22 novembre 1996; Tenuto conto che, con nota n. 490196 del 26 novembre 1996, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel condividere la bozza di delibera predisposta dal citato Nucleo, ha dichiarato di farla propria; Tenuto conto delle disposizioni in materia di finanza locale ed in particolare delle disposizioni recate dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Ritenuto che, nelle more della piena attuazione della legge n. 36/1994 ed in considerazione delle determinazioni in materia tariffaria gia' assunte per il 1996, non debba farsi luogo ad aumenti tariffari ulteriori connessi alle attivita' di investimento e che non debbano essere concesse, per il 1997, deroghe oltre quelle previste da legge ed al punto 2.3 della presente delibera; Considerato che nella citata delibera del 26 giugno 1996 questo Comitato si era riservato di prevedere misure nei confronti delle regioni che non adottassero tempestivamente i provvedimenti attuativi della legge n. 36/1994 sopra ricordati; Preso atto che il Ministro dei lavori pubblici, nel corso della seduta tenuta dalla conferenza Stato-regioni il 7 novembre 1996, ha comunicato di aver attivato la procedura per l'adozione dei poteri sostitutivi, prevista dall'art. 19 della legge n. 36/1994; Udita la relazione svolta in seduta dal Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato; Acquisita in seduta l'intesa del Sottosegretario ai lavori pubblici; Delibera: Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio, nonche' gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera. 1. Determinazione delle tariffe. Ai fini della determinazione della tariffa base, nonche' dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio si applicano le direttive di cui al punto 1 della delibera adottata da questo Comitato il 10 maggio 1995. 2. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari. 2.1. Per l'anno 1997 gli incrementi tariffari non debbono superare la misura dell'1,4%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita'. 2.2. I limiti di cui al punto precedente non valgono per gli enti locali dissestati o in situazioni strutturalmente deficitarie che, con l'incremento tariffario cosi' calcolato, non raggiungono le percentuali di copertura obbligatoria dei costi di gestione del servizio. Ai fini di cui sopra si fa riferimento ai criteri di dimostrazione del tasso di copertura definiti dal Ministero dell'interno con la circolare del 20 dicembre 1994 n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1995, e successive eventuali modificazioni. 2.3. Possono derogare ai limiti di cui al punto 2.1 gli enti che gestiscano anche il servizio di fognatura per le utenze civili e siano abilitati a determinare le tariffe relative, purche' i limiti di cui al punto medesimo valgano per la media ponderata degli incrementi tariffari applicati ai servizi acquedottistico e di fognatura (utenze civili): a tali fini i pesi attribuiti ai due citati servizi sono pari, rispettivamente, all'82,4% (acquedotti) ed al 17,6% (fognatura). 2.4. Gli incrementi tariffari di cui al punto 1.1 sono applicati sulle tariffe vigenti, purche' le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui all'allegato 1 della delibera del 26 giugno 1996 meglio specificata in premessa, ovvero sulle tariffe rideterminate ai sensi del periodo successivo. Qualora gli adeguamenti tariffari connessi alla revisione relativa all'anno 1996 non siano stati effettuati entro i termini previsti, gli stessi, purche' deliberati con distinto provvedimento nei termini fissati per le determinazioni tariffarie 1997, avranno decorrenza dal 1 gennaio del 1997 stesso. 3. Remunerazione del capitale investito. La remunerazione del "capitale proprio" investito di cui al punto 1.4 della richiamata delibera del 10 maggio 1995 e' calcolata secondo le prevalenti condizioni di mercato della regione in cui sono localizzati gli investimenti e comunque in misura non superiore al 7% lordo. 4. Procedure. Si applicano le procedure precisate al punto 4 della richiamata delibera del 10 maggio 1995. Invita il Ministro dei lavori pubblici ad aggiornare, non appena possibile, questo Comitato sullo stato di attuazione degli adempimenti regionali previsti dalla legge n. 36/1994. Roma, 27 novembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 18