MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.32 del 8-2-1997)

   Con decreto ministeriale n. 21955 del 17 gennaio 1997 e' annullato
il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 n. 16690, con il quale e'
stata  disposta  l'approvazione  del  programma  per crisi aziendale,
relativo al periodo dal 2 settembre 1993 al 1  settembre  1994  della
S.p.a.  Atro  con  sede  in  Milano  e  unita' di Biassono (Milano) e
Crugnola  di  Mornago   (Varese),   nonche'   l'autorizzazione   alla
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
predetta  societa',  per  il  periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo
1994.
   Con decreto ministeriale n. 21956 del 17 gennaio 1997, e' revocato
il decreto ministeriale  n.  21682  del  15  novembre  1996,  recante
l'approvazione del programma per crisi aziendale, relativo al periodo
dal  1  giugno  1994  al  31  maggio  1995,  della societa' Sanderson
agrumaria meridionale p.a., con sede  ed  unita'  in  Messina,  e  la
contestuale   autorizzazione   alla  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
interessati dipendenti dalla predetta societa'.
   Con decreto ministeriale n. 21957 del 17 gennaio 1997 e' approvato
il  programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio
1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.c. a r.l.  Edilfornaciai,  con
sede  in  Villanova  di  Castenaso  (Bologna)  e  cantieri di Napoli,
cantieri di Roma, ufficio di Bologna, ufficio di Napoli,  ufficio  di
Roma.
   Parere comitato tecnico del 15 ottobre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.c.  a  r.l.  Edilfornaciai,  con  sede  in
Villanova  di  Castenaso  (Bologna) e cantieri di Napoli, cantieri di
Roma, ufficio di Bologna, ufficio di Napoli, ufficio di Roma, per  il
periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1996 con decorrenza 5
febbraio 1996, con esclusione del personale assunto per la durata dei
cantieri.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21958 del 17 gennaio 1997 e' approvato
il  programma  per  crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio
1996 al  30  aprile  1997,  della  ditta  CPG  C.U.D.  Consorzio  per
l'universita'  a  distanza,  con  sede in Rende (Cosenza) e unita' di
Rende (Cosenza) e Roma.
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  CPG  C.U.D.  Consorzio  per l'universita' a
distanza,  con  sede in Rende (Cosenza) e unita' di Rende (Cosenza) e
Roma per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1996 con decorrenza
1 maggio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21959 del 17 gennaio 1997 e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1  febbraio
1996  al  31  gennaio  1997,  della ditta S.r.l. Olympic, con sede in
Bologna e unita' di Verrucchio fraz. Villa (Rimini).
   Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unita'
di Verrucchio fraz. Villa (Rimini) per il periodo dal 1 febbraio 1996
al 31 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza
1 febbraio 1996.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 21793/1-2 del 3 dicembre 1996.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma per crisi aziendale,
intervenuta con  il  presente  decreto,  e'  autorizzata  l'ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 1 febbraio 1996, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Olmpic,  con  sede in
Bologna e unita' di Verrucchio fraz. Villa (Rimini), per  il  periodo
dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1996 con decorrenza
1 agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21960 del 17 gennaio 1997 e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo  dal  21  marzo
1994  al 20 settembre 1994, della ditta S.a.s. Navaltubi, con sede in
La Spezia e unita' di Follo e La Spezia.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.a.s.  Navaltubi,  con sede in La Spezia e
unita'  di  Follo  e La Spezia per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza
12 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21961 del 17 gennaio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo  Fochi,  con  sede  in
Bologna  e unita' di Bologna per un massimo di trentatre dipendenti e
Roma  per  un  massimo  di   sette   dipendenti   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 21528 del 17 ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 169/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21962 del 17 gennaio  1997  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Full Trading, con sede in
Genova e unita' di Genova, per un massimo di quattordici  dipendenti,
Savona, per un massimo di quattro dipendenti e Torino, per un massimo
di   quattro   dipendenti,   e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1996
al 5 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
6 gennaio 1997 al 5 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21963 del 17 gennaio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Industrie  Laterizi  Tacconi,
con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per un massimo
di  cinquantaquattro  dipendenti;  Spoleto,  per  un  massimo  di due
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  1  luglio 1996 al 31
dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21964 del 17 gennaio  1997  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Giorgio Fabbri, con sede in
Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per un
massimo di quattordici dipendenti; e' autorizzata  la  corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile
1996 al 19 ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
ottobre 1996 al 19 aprile 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21965 del 17 gennaio  1997  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ST.I. ARM, con sede in Arezzo
e unita' di Arezzo, per un  massimo  di  settantadue  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
gennaio 1997 al 7 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21966 del 17 gennaio  1997,  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  6,  del  decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,
a decorrere dal 1 gennaio 1995 e' prorogata, in favore dei lavoratori
interessati  dipendenti  dalla S.p.a. Salumificio Salentino, con sede
in Avetrana (Taranto) e unita' di Avetrana (Taranto), per il  periodo
dal   1  gennaio  1995  al  30  giugno  1995  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 21967 del 17 gennaio 1997,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Salumificio Salentino, con
sede in  Avetrana  (Taranto)  e  unita'  di  Avetrana  (Taranto),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale n. 21968 del 17 gennaio 1997, a seguito
dell'accertamento delle  condizioni  di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del  2  agosto  1996, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. E.A.G., con sede in Pavia e unita' di Genova, per  il  periodo
dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21994 del 23 gennaio 1997, ai sensi
dell'art.  4,  comma  21  e  dell'art.  9,  comma  25  punto  b)  del
decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito con modificazioni
nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e'  concessa  in  favore  di  un
numero  massimo di 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a.
Societa' Pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina),
la  proroga  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per il periodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21995 del 23 gennaio 1997, ai sensi
dell'art.  4,  comma  21  e  dell'art.  9,  comma  25  punto  b)  del
decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510, convertito con modificazioni
nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e'  concessa  in  favore  di  un
numero  massimo di 140 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a.
Societa' Pneumatici Pirelli, unita' produttiva di Tivoli  (Roma),  la
proroga  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per
il periodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.