Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.32 del 8-2-1997)
Con decreto ministeriale n. 21955 del 17 gennaio 1997 e' annullato il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 n. 16690, con il quale e' stata disposta l'approvazione del programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1993 al 1 settembre 1994 della S.p.a. Atro con sede in Milano e unita' di Biassono (Milano) e Crugnola di Mornago (Varese), nonche' l'autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla predetta societa', per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Con decreto ministeriale n. 21956 del 17 gennaio 1997, e' revocato il decreto ministeriale n. 21682 del 15 novembre 1996, recante l'approvazione del programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, della societa' Sanderson agrumaria meridionale p.a., con sede ed unita' in Messina, e la contestuale autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla predetta societa'. Con decreto ministeriale n. 21957 del 17 gennaio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.c. a r.l. Edilfornaciai, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e cantieri di Napoli, cantieri di Roma, ufficio di Bologna, ufficio di Napoli, ufficio di Roma. Parere comitato tecnico del 15 ottobre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilfornaciai, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e cantieri di Napoli, cantieri di Roma, ufficio di Bologna, ufficio di Napoli, ufficio di Roma, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996, con esclusione del personale assunto per la durata dei cantieri. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21958 del 17 gennaio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta CPG C.U.D. Consorzio per l'universita' a distanza, con sede in Rende (Cosenza) e unita' di Rende (Cosenza) e Roma. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta CPG C.U.D. Consorzio per l'universita' a distanza, con sede in Rende (Cosenza) e unita' di Rende (Cosenza) e Roma per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1996 con decorrenza 1 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21959 del 17 gennaio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unita' di Verrucchio fraz. Villa (Rimini). Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unita' di Verrucchio fraz. Villa (Rimini) per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 1 febbraio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21793/1-2 del 3 dicembre 1996. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Olmpic, con sede in Bologna e unita' di Verrucchio fraz. Villa (Rimini), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1996 con decorrenza 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21960 del 17 gennaio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994, della ditta S.a.s. Navaltubi, con sede in La Spezia e unita' di Follo e La Spezia. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Navaltubi, con sede in La Spezia e unita' di Follo e La Spezia per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 12 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21961 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna per un massimo di trentatre dipendenti e Roma per un massimo di sette dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21528 del 17 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 169/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21962 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Full Trading, con sede in Genova e unita' di Genova, per un massimo di quattordici dipendenti, Savona, per un massimo di quattro dipendenti e Torino, per un massimo di quattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1996 al 5 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 gennaio 1997 al 5 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21963 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Laterizi Tacconi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per un massimo di cinquantaquattro dipendenti; Spoleto, per un massimo di due dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21964 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio Fabbri, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per un massimo di quattordici dipendenti; e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1996 al 19 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 ottobre 1996 al 19 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21965 del 17 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ST.I. ARM, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per un massimo di settantadue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21966 del 17 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 1 gennaio 1995 e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unita' di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21967 del 17 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unita' di Avetrana (Taranto), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21968 del 17 gennaio 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 agosto 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.A.G., con sede in Pavia e unita' di Genova, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Con decreto ministeriale n. 21994 del 23 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25 punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e' concessa in favore di un numero massimo di 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili. Con decreto ministeriale n. 21995 del 23 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25 punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e' concessa in favore di un numero massimo di 140 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, unita' produttiva di Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.