Scioglimento della societa' cooperativa edilizia Lessinia, in San Bonifacio.(GU n.31 del 7-2-1997)
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992; Decreta: La societa' cooperativa edilizia sottoelencata e' sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore: societa' cooperativa edilizia Lessinia, con sede in San Bonifacio, costituita per rogito notaio Mastelli Mario in data 24 giugno 1976, rep. n. 20590, reg. societa' n. 9239, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1604/147511. Verona, 23 gennaio 1997 Il dirigente: PISA