MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 1997 

  Modalita' per la regolarizzazione  degli  omessi  versamenti  delle
imposte  sui  redditi,  delle  altre  imposte, nonche' dei contributi
dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali.
(GU n.32 del 8-2-1997)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che prevede la possibilita' per i contribuenti di  regolarizzare
gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte,
nonche'  dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali
relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31  dicembre  1995,  a
condizione   che  sia  versata  l'imposta  a  suo  tempo  non  pagata
maggiorata di un importo, a titolo di sopratassa, stabilita in misura
percentuale diversa a seconda dell'anno che si intende sanare;
  Visto in particolare il comma  209,  ultimo  periodo,  che  prevede
l'emanazione  di  un  decreto  ministeriale  per la definizione delle
modalita' di riscossione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette,
e  28  gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di
riscossione dei tributi;
  Ritenuta la necessita' di istituire  nuovi  codici-tributo  per  il
pagamento  delle  somme  dovute  per la regolarizzazione degli omessi
versamenti;
  Visto il comma 216 con il quale si stabilisce la riserva all'erario
dell'entrate derivanti dal pagamento delle predette somme;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, comma 209,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la  regolarizzazione  degli
omessi  versamenti  delle  imposte  sui redditi, delle altre imposte,
nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni  annuali
relativi  ai  periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, e'
effettuato, per ciascun anno regolarizzato, al  concessionario  della
riscossione  competente  in  base al domicilio fiscale in essere alla
data del versamento. I  contribuenti  intestatari  o  meno  di  conto
fiscale utilizzano la distinta Mod. 8 o, in caso di pagamento tramite
gli uffici postali, il bollettino Mod. 11.
  2.  In  sede  di  compilazione  dei  modelli  di  cui al comma 1 e'
necessario riportare in maniera precisa l'indicazione e  il  relativo
codice  del  centro  di  servizio o dell'ufficio delle imposte ove fu
presentata la dichiarazione dei redditi oggetto di regolarizzazione.
  3. La sopratassa calcolata nelle diverse misure previste dal citato
comma 209, a seconda dell'anno oggetto di regolarizzazione, non  deve
essere   versata   autonomamente  ma  cumulativamente  all'imposta  o
contributo cui la stessa si riferisce.
  4. Sono istituiti i seguenti codici-tributo:
   4209 IRPEF - Imposta e sopratassa - omesso versamento;
   3209 ILOR - Imposta e sopratassa - omesso versamento;
   2209 IRPEG - Imposta e sopratassa - omesso versamento;
   1209  altre  imposte  e  relative  sopratasse  dovute  per  omesso
versamento;
   1211  imposta  sul  patrimonio  netto  dell'impresa e sopratasse -
omesso versamento;
   8893  contributo  per  le  prestazioni  del   servizio   sanitario
nazionale e sopratassa - omesso versamento.
  5.  I  versamenti  di  cui  al  codice-tributo  1209  devono essere
effettuati separatamente a  seconda  delle  diverse  imposte  che  si
intendono regolarizzare.
  6.  Per  ogni  periodo  di  imposta  oggetto di regolarizzazione va
compilata  un  apposita  distinta  o  bollettino.   Il   periodo   di
riferimento  da  riportare nei modelli di versamento e' l'anno per il
quale si effettua il pagamento da indicare nella forma AA.AA.
  7. Le somme di  cui  al  comma  3  sono  versate,  al  netto  delle
commissioni  spettanti,  per  intero all'Erario, al capo VI, capitolo
1052.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: VISCO