PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 30 gennaio 1997, n. 1 

  Note interpretative in applicazione del decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  9  agosto  1996,  n.  483,  in  materia  di
contributo sugli  interessi  relativi  a  finanziamenti  concessi  su
sovvenzioni statali ad attivita' musicali e teatrali di prosa.
(GU n.34 del 11-2-1997)
 
 Vigente al: 11-2-1997  
 

  1.  A  seguito  di  quesiti  ed osservazioni giunti agli uffici del
Dipartimento dello spettacolo, sia da parte degli  operatori  sia  da
parte di istituti di credito, ed in particolare dalla Banca nazionale
del  lavoro  -  Sezione di credito cinematografico e teatrale (nota 6
novembre  1996),  si  ritiene  opportuno  fornire  le  presenti  note
interpretative,   in   ordine   alla  applicazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483,  recante
disposizioni  di  attuazione  dell'art.  4 del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
1995, n. 203.
  2. Premessa.
  L'articolo  4  del  decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203,  nel  definire
la "gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato", statuisce che il
Fondo  istituito  dall'art.  2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e'
utilizzato, a decorrere dal 1 gennaio 1994, per la corresponsione  di
contributi  sugli  interessi  relativi  a  finanziamenti concessi sia
dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico
e teatrale, sia da altre banche,  enti  o  societa'  finanziarie,  in
favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa.
  Il citato art. 4 prevede, inoltre:
    a)  che  alla  gestione  del  fondo  si applicano le disposizioni
dell'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
    b) che "la misura di contributi e le modalita' ed i  termini  per
la loro corresponsione" sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
  In  ordine  al precedente punto a), occorre richiamare l'attenzione
sull'art. 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che  ha
prolungato  a  quarantadue  mesi  il  periodo  di  affidamento  della
gestione dei fondi  statali  istituiti  a  sostegno  delle  attivita'
cinematografiche  (e  quindi,  per  il  caso  in  oggetto, di prosa e
musica), da parte della Banca nazionale del lavoro.
 Quanto al precedente punto b), e' noto che le disposizioni  indicate
dal comma 2 del citato art. 4 sono state emanate solo con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  agosto  1996,  n.  483,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18  settembre  1996  (e,
conseguentemente,  entrate  in  vigore, per la naturale vacatio delle
disposizioni regolamentari - art. 10 disp. prel. al cod. civ. - il  2
ottobre 1996).
  3. La decorrenza dei contributi.
  Il  termine  iniziale  da  considerare ai fini della individuazione
delle operazioni di  finanziamento  per  le  quali  e'  possibile  la
corresponsione   di   contributi   sugli   interessi,   deve   essere
identificato, a parere di questa amministrazione, nel 1 gennaio 1994;
in altri termini, oggetto della predetta corresponsione di contributi
sugli  interessi  -  sussistendone,  ovviamente,   tutte   le   altre
condizioni di legge - sono i finanziamenti concessi a decorrere dalla
suddetta  data  1 gennaio 1994, sia dalla Banca nazionale del lavoro,
sia da altri istituti (banche, enti o societa' finanziarie).
  Tale determinazione temporale, discendendo direttamente dall'art. 4
del decreto-legge n. 97/1995, non e' in alcun modo condizionata dalla
pubblicazione  del  regolamento  avvenuta  solo  in data 18 settembre
1996. Cio'  in  quanto,  in  primo  luogo,  la  individuazione  della
decorrenza temporale e' direttamente effettuata dalla legge, e quindi
da  fonte primaria (si ricorda, a tal fine, che la data del 1 gennaio
1994 e' prevista fin dal decreto-legge 2 ottobre 1993 n. 394,  e  poi
dalle successive reiterazioni, decreti dei quali l'art. 1 della legge
n.  203/1995, di conversione, ha fatti salvi gli effetti). In secondo
luogo, il comma 2 del citato art. 4 demanda al  regolamento  solo  la
determinazione  della  misura,  delle  modalita' e dei termini per la
corresponsione dei contributi, e non gia' la delimitazione temporale"
della materia.
  Ne',   d'altra   parte,   il   regolamento   (prescindendo    dalla
illegittimita'   che   una   eventuale   disposizione  di  tale  tipo
presenterebbe) ha stabilito una decorrenza diversa.
  Lo stesso Consiglio  di  Stato  (parere  dell'adunanza  generale  9
novembre  1995)  afferma  che  la  novita' del provvedimento consiste
nell'ampliamento degli istituti di credito "ai quali sara' possibile,
a  decorrere  dal  1994,  rivolgersi   per   ottenere   le   medesime
facilitazioni al livello di contributi sugli interessi".
  4. Le operazioni assistibili da contributo.
    a) L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9  agosto  1996, n. 483, identifica come oggetto del contributo sugli
interessi non meri finanziamenti", bensi' "finanziamenti concessi  su
sovvenzioni statali", assegnate per le attivita' musicali e teatrali.
  Pur osservando che tale limitazione non e' prevista dall'art. 4 del
decreto-legge  n.  97/1995, si deve in ogni caso sottolineare che, in
quanto introdotta dal regolamento entrato  in  vigore  il  2  ottobre
1996,  tale  limitazione non puo' riferirsi ai finanziamenti concessi
anteriormente a tale ultima data. Ne consegue che, poiche'  l'art.  4
del   decreto-legge   n.   97/1995,  si  riferisce  esclusivamente  a
"finanziamenti", non ha  rilievo,  per  il  periodo  anteriore  al  2
ottobre 1996, la natura del contributo (statale, regionale, ecc.) cui
inerisce l'eventuale finanziamento concesso.
    b) L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 agosto 1996, n. 483 ("Modalita' e termini per la corresponsione del
contributo   sugli   interessi"),  ai  commi  1  e  3,  si  riferisce
espressamente ad ipotesi di "cessione" del  contributo,  al  fine  di
ottenere il finanziamento.
  E' stato quindi posto il problema se il riferimento alla "cessione"
deve  intendersi  come avente il carattere della esclusivita', ovvero
se esso possa essere interpretato  in  modo  estensivo,  comprendendo
anche   altri  istituti  consimili,  quali  la  procura  irrevocabile
all'incasso  ovvero  finanziamenti  disposti  nel   quadro   di   una
convenzione  per  la  gestione  del  servizio di tesoreria e di cassa
(ipotesi relativa, ad esempio, all'Ente teatrale italiano).
  Al fine della giusta soluzione del  problema  prospettato,  occorre
ancora  una volta ricordare che l'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995
individua   l'oggetto   del   contributo    sugli    interessi    nei
"finanziamenti"  concessi  a  favore delle attivita' musicali e delle
attivita' teatrali di prosa.  La  disciplina  primaria,  quindi,  non
individua  nella  "cessione" della sovvenzione pubblica ne' l'oggetto
dell'intervento sugli interessi, ne' la condizione indispensabile per
tale intervento. La "cessione" del contributo,  ove  ricorra,  appare
come  meramente  strumentale  al  finanziamento,  ma  non e', a tutta
evidenza, l'operazione considerata dalla norma primaria, che  rimane,
esclusivamente, il finanziamento in se' considerato.
  A  cio'  va  aggiunto  che,  relativamente alla "cessione", aspetto
sicuramente "nuovo" rispetto al testo di legge, la norma - ove  anche
sia  interpretata  restrittivamente  -  non  potrebbe  che  valere  a
decorrere dal 2  ottobre  1996.  Occorre,  quindi,  ritenere  che  il
riferimento  alla  "cessione"  effettuato dall'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto  1996,  n.  483,  vada
inteso  in senso meramente esplicativo, in quanto una interpretazione
restrittiva comporterebbe la  probabile  illegittimita'  della  norma
stessa,  sia  perche'  limitativa del contenuto dell'art. 4, comma 1,
decreto-legge n. 97/1995, sia perche' debordante dai  limiti  imposti
alla fonte regolamentare dal comma 2 del gia' citato art. 4.
  Ne  consegue  che  possono  formare  oggetto  di  contributi  sugli
interessi sia  finanziamenti  accompagnati  da  procura  irrevocabile
all'incasso,  sia  finanziamenti  erogati  nel  quadro  di  una unica
convenzione di tesoreria.
  Per le stesse ragioni, rientrano nella ammissibilita' a  contributo
anche  i  cd. "prefinanziamenti" posti in essere dalla BNL e concessi
su sovvenzioni statali da assegnare.
  E cio' a maggior ragione laddove, come esposto dai diversi soggetti
che  hanno  richiesto  i  chiarimenti  ministeriali,  tali  istituti,
diversi   dalla   cessione  del  contributo,  presentano  i  medesimi
requisiti di forma richiesti per la cessione dall'art. 69  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
  5. Modalita' applicative.
  Le  interpretazioni  sin  qui  esposte  consentono di puntualizzare
alcuni aspetti applicativi del regolamento.
   a) Ai fini della erogazione del contributo  sugli  interessi,  pur
non   essendo   indispensabile   la   presenza  della  "cessione  del
contributo", nei sensi precisati  al  precedente  punto  4,  occorre,
tuttavia,  che  la documentazione presentata al gestore del Fondo sia
idonea a provare sia il momento temporale del finanziamento, al quale
il contributo sugli  interessi  inerisce,  sia,  in  particolare,  la
destinazione  del  finanziamento  ad  attivita'  musicale  ovvero  ad
attivita' teatrale  di  prosa,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto
dall'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995.
   b)   Ai   fini  della  concreta  erogazione  degli  interessi  sui
contributi, per i casi in  cui  non  sia  presente  la  cessione  dei
contributi   medesimi,   l'indicazione   contenuta  nell'art.  2  del
regolamento alla "data di operativita' della cessione",  deve  essere
necessariamente  riferita  alla data dell'operazione di finanziamento
concretamente effettuata.
  6. Termini del procedimento.
  L'art. 3, comma 3, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 agosto 1996, n. 483, prevede, al fine della erogazione dei
contributi,  che i soggetti finanziatori facciano pervenire, entro il
31 gennaio di ogni anno, "l'estratto conto riferito  al  31  dicembre
dell'anno precedente".
  E'   di  tutta  evidenza  che  tale  modalita',  introdotta  da  un
regolamento entrato in vigore  solo  il  2  ottobre  1996,  non  puo'
riferirsi  agli  anni  1994  e  1995,  per i quali il termine e' gia'
decorso.
  Ove  i  soggetti  interessati  non  abbiano  gia'  provveduto  alla
comunicazione relativa ai detti anni 1994 e 1995 all'istituto gestore
del  fondo,  sara',  in  ogni  caso,  quest'ultimo,  informandone  il
Dipartimento  dello  spettacolo, ad impartire disposizione attuative,
cosi' come previsto dall'art. 4 del piu'  volte  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 483 del 1996.
                                           Il Ministro
                                    delegato per lo spettacolo
                                              VELTRONI