Note interpretative in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributo sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attivita' musicali e teatrali di prosa.(GU n.34 del 11-2-1997)
Vigente al: 11-2-1997
1. A seguito di quesiti ed osservazioni giunti agli uffici del Dipartimento dello spettacolo, sia da parte degli operatori sia da parte di istituti di credito, ed in particolare dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale (nota 6 novembre 1996), si ritiene opportuno fornire le presenti note interpretative, in ordine alla applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. 2. Premessa. L'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel definire la "gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato", statuisce che il Fondo istituito dall'art. 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e' utilizzato, a decorrere dal 1 gennaio 1994, per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi sia dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale, sia da altre banche, enti o societa' finanziarie, in favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa. Il citato art. 4 prevede, inoltre: a) che alla gestione del fondo si applicano le disposizioni dell'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213; b) che "la misura di contributi e le modalita' ed i termini per la loro corresponsione" sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. In ordine al precedente punto a), occorre richiamare l'attenzione sull'art. 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prolungato a quarantadue mesi il periodo di affidamento della gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita' cinematografiche (e quindi, per il caso in oggetto, di prosa e musica), da parte della Banca nazionale del lavoro. Quanto al precedente punto b), e' noto che le disposizioni indicate dal comma 2 del citato art. 4 sono state emanate solo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1996 (e, conseguentemente, entrate in vigore, per la naturale vacatio delle disposizioni regolamentari - art. 10 disp. prel. al cod. civ. - il 2 ottobre 1996). 3. La decorrenza dei contributi. Il termine iniziale da considerare ai fini della individuazione delle operazioni di finanziamento per le quali e' possibile la corresponsione di contributi sugli interessi, deve essere identificato, a parere di questa amministrazione, nel 1 gennaio 1994; in altri termini, oggetto della predetta corresponsione di contributi sugli interessi - sussistendone, ovviamente, tutte le altre condizioni di legge - sono i finanziamenti concessi a decorrere dalla suddetta data 1 gennaio 1994, sia dalla Banca nazionale del lavoro, sia da altri istituti (banche, enti o societa' finanziarie). Tale determinazione temporale, discendendo direttamente dall'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995, non e' in alcun modo condizionata dalla pubblicazione del regolamento avvenuta solo in data 18 settembre 1996. Cio' in quanto, in primo luogo, la individuazione della decorrenza temporale e' direttamente effettuata dalla legge, e quindi da fonte primaria (si ricorda, a tal fine, che la data del 1 gennaio 1994 e' prevista fin dal decreto-legge 2 ottobre 1993 n. 394, e poi dalle successive reiterazioni, decreti dei quali l'art. 1 della legge n. 203/1995, di conversione, ha fatti salvi gli effetti). In secondo luogo, il comma 2 del citato art. 4 demanda al regolamento solo la determinazione della misura, delle modalita' e dei termini per la corresponsione dei contributi, e non gia' la delimitazione temporale" della materia. Ne', d'altra parte, il regolamento (prescindendo dalla illegittimita' che una eventuale disposizione di tale tipo presenterebbe) ha stabilito una decorrenza diversa. Lo stesso Consiglio di Stato (parere dell'adunanza generale 9 novembre 1995) afferma che la novita' del provvedimento consiste nell'ampliamento degli istituti di credito "ai quali sara' possibile, a decorrere dal 1994, rivolgersi per ottenere le medesime facilitazioni al livello di contributi sugli interessi". 4. Le operazioni assistibili da contributo. a) L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, identifica come oggetto del contributo sugli interessi non meri finanziamenti", bensi' "finanziamenti concessi su sovvenzioni statali", assegnate per le attivita' musicali e teatrali. Pur osservando che tale limitazione non e' prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995, si deve in ogni caso sottolineare che, in quanto introdotta dal regolamento entrato in vigore il 2 ottobre 1996, tale limitazione non puo' riferirsi ai finanziamenti concessi anteriormente a tale ultima data. Ne consegue che, poiche' l'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995, si riferisce esclusivamente a "finanziamenti", non ha rilievo, per il periodo anteriore al 2 ottobre 1996, la natura del contributo (statale, regionale, ecc.) cui inerisce l'eventuale finanziamento concesso. b) L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483 ("Modalita' e termini per la corresponsione del contributo sugli interessi"), ai commi 1 e 3, si riferisce espressamente ad ipotesi di "cessione" del contributo, al fine di ottenere il finanziamento. E' stato quindi posto il problema se il riferimento alla "cessione" deve intendersi come avente il carattere della esclusivita', ovvero se esso possa essere interpretato in modo estensivo, comprendendo anche altri istituti consimili, quali la procura irrevocabile all'incasso ovvero finanziamenti disposti nel quadro di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa (ipotesi relativa, ad esempio, all'Ente teatrale italiano). Al fine della giusta soluzione del problema prospettato, occorre ancora una volta ricordare che l'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995 individua l'oggetto del contributo sugli interessi nei "finanziamenti" concessi a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa. La disciplina primaria, quindi, non individua nella "cessione" della sovvenzione pubblica ne' l'oggetto dell'intervento sugli interessi, ne' la condizione indispensabile per tale intervento. La "cessione" del contributo, ove ricorra, appare come meramente strumentale al finanziamento, ma non e', a tutta evidenza, l'operazione considerata dalla norma primaria, che rimane, esclusivamente, il finanziamento in se' considerato. A cio' va aggiunto che, relativamente alla "cessione", aspetto sicuramente "nuovo" rispetto al testo di legge, la norma - ove anche sia interpretata restrittivamente - non potrebbe che valere a decorrere dal 2 ottobre 1996. Occorre, quindi, ritenere che il riferimento alla "cessione" effettuato dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, vada inteso in senso meramente esplicativo, in quanto una interpretazione restrittiva comporterebbe la probabile illegittimita' della norma stessa, sia perche' limitativa del contenuto dell'art. 4, comma 1, decreto-legge n. 97/1995, sia perche' debordante dai limiti imposti alla fonte regolamentare dal comma 2 del gia' citato art. 4. Ne consegue che possono formare oggetto di contributi sugli interessi sia finanziamenti accompagnati da procura irrevocabile all'incasso, sia finanziamenti erogati nel quadro di una unica convenzione di tesoreria. Per le stesse ragioni, rientrano nella ammissibilita' a contributo anche i cd. "prefinanziamenti" posti in essere dalla BNL e concessi su sovvenzioni statali da assegnare. E cio' a maggior ragione laddove, come esposto dai diversi soggetti che hanno richiesto i chiarimenti ministeriali, tali istituti, diversi dalla cessione del contributo, presentano i medesimi requisiti di forma richiesti per la cessione dall'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 5. Modalita' applicative. Le interpretazioni sin qui esposte consentono di puntualizzare alcuni aspetti applicativi del regolamento. a) Ai fini della erogazione del contributo sugli interessi, pur non essendo indispensabile la presenza della "cessione del contributo", nei sensi precisati al precedente punto 4, occorre, tuttavia, che la documentazione presentata al gestore del Fondo sia idonea a provare sia il momento temporale del finanziamento, al quale il contributo sugli interessi inerisce, sia, in particolare, la destinazione del finanziamento ad attivita' musicale ovvero ad attivita' teatrale di prosa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 97/1995. b) Ai fini della concreta erogazione degli interessi sui contributi, per i casi in cui non sia presente la cessione dei contributi medesimi, l'indicazione contenuta nell'art. 2 del regolamento alla "data di operativita' della cessione", deve essere necessariamente riferita alla data dell'operazione di finanziamento concretamente effettuata. 6. Termini del procedimento. L'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, prevede, al fine della erogazione dei contributi, che i soggetti finanziatori facciano pervenire, entro il 31 gennaio di ogni anno, "l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente". E' di tutta evidenza che tale modalita', introdotta da un regolamento entrato in vigore solo il 2 ottobre 1996, non puo' riferirsi agli anni 1994 e 1995, per i quali il termine e' gia' decorso. Ove i soggetti interessati non abbiano gia' provveduto alla comunicazione relativa ai detti anni 1994 e 1995 all'istituto gestore del fondo, sara', in ogni caso, quest'ultimo, informandone il Dipartimento dello spettacolo, ad impartire disposizione attuative, cosi' come previsto dall'art. 4 del piu' volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 483 del 1996. Il Ministro delegato per lo spettacolo VELTRONI