COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996 

  Approvazione del progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle
ricerche denominato "Biotecnologie".
(GU n.37 del 14-2-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge n. 702 del 22 dicembre 1975, che all'art. 15 prevede
la  realizzazione, da parte del Consiglio nazionale delle ricerche di
"programmi finalizzati", approvati dal CIPE;
  Visto il disegno di legge "Bilancio di previsione dello  Stato  per
l'anno  finanziario  1997  e  bilancio  pluriennale  per  il triennio
1997-1999", Atto Camera dei Deputati n. 2063/ bis-A  presentato  alla
Presidenza  il  31 luglio 1996, ed in particolare l'art. 21, punto 2,
che stabilisce per il 1997 un limite massimo di 300 miliardi di  lire
a  valere sulle assegnazioni complessive iscritte sul cap. 7502 dello
stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica "contributo al CNR" quale somma destinata
al finanziamento dei progetti finalizzati approvati dal CIPE;
  Visto il Piano triennale della  ricerca  1994-96  che  al  capitolo
2.4.2   prevede  fra  gli  obiettivi  del  Piano,  nell'ambito  delle
tecnologie diffusive, la ricerca nel settore delle biotecnologie;
  Vista la nota n. 3526 del 9  giugno  1995  trasmessa  dal  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica con la
quale e' stata trasmessa, tra l'altro, la  proposta  di  approvazione
del  progetto  finalizzato CNR "Biotecnologie" di durata quinquennale
per un importo complessivo di 129 miliardi di lire;
  Viste le note n. 1179 del 7 febbraio 1996, n. 3800  del  30  maggio
1996  e  n.  7655  del  15  ottobre  1996  con  le quali il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica  oltre  a
trasmettere elementi integrativi ha attribuito carattere di priorita'
all'attivazione del Progetto finalizzato "Biotecnologie";
  Vista  la  legge n. 878 del 17 dicembre 1986, istitutiva del Nucleo
di valutazione degli investimenti pubblici che, all'art.  1,  prevede
l'istruttoria  tecnico-economica da parte del Nucleo stesso dei piani
e progetti d'investimento dello Stato e degli altri enti pubblici;
  Vista la propria delibera dell'8 aprile  1987  che  ha  definito  i
criteri  per  l'istruttoria  tecnico-economica  relativa  ai predetti
progetti  finalizzati,  da  espletarsi  da  parte   del   Nucleo   di
valutazione degli investimenti pubblici;
  Vista  la  relazione  sul  progetto finalizzato CNR "Biotecnologie"
trasmessa  dal  citato  Nucleo  di  valutazione  degli   investimenti
pubblici con nota n. 8/1893 del 25 novembre 1996;
  Considerata la rilevanza strategica della ricerca del settore delle
biotecnologie  e la sua idoneita' a tradursi in risultati applicativi
in grado di concorrere  al  rafforzamento  della  competitivita'  del
sistema Paese;
  Valutati  gli  sfavorevoli  effetti  sullo  sviluppo  derivanti dal
livello comparativamente basso  dell'impegno  del  nostro  Paese  nel
settore della ricerca;
  Considerata  l'esigenza  che  anche  le  azioni  di  politica della
ricerca concorrano, ove compatibile con  il  perseguimento  del  loro
scopo  primario,  al rafforzamento delle aree depresse del territorio
nazionale;
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato  all'universita'  e
alla ricerca scientifica e tecnologica;
                              Delibera:
  1.  E'  approvato  il  progetto finalizzato del Consiglio nazionale
delle ricerche denominato "Biotecnologie" di cui alle premesse.
  2.   Il   fabbisogno   finanziario   complessivo   destinato   alla
realizzazione   del   progetto,   da   reperire   nell'ambito   delle
assegnazioni annuali al CNR, tenuto conto del limite massimo previsto
annualmente per il finanziamento dei progetti finalizzati, e' fissato
nella misura massima di 129 miliardi di lire secondo  l'articolazione
annuali di seguito indicata:
                   Anni                   mld lire
     1997   1998   1999   2000   2001      Totale
       -      -      -      -      -          -
     25,2   25,3   25,9   26,2   26,4       129,0
  3.  Nelle  fasi  di  avvio  ed  attuazione del progetto il Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  anche
avvalendosi  di  esperti  del nucleo di valutazione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica, verifichera':
    a) il carattere integrativo dell'eventuale ricorso  ad  ulteriori
strumenti   di  intervento  finanziario,  al  fine  di  evitare  ogni
possibile duplicazione nell'impiego di fondi pubblici;
    b) che gli organi  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  si
impegnino    a    favorire,    ove    compatibile   con   l'efficacia
dell'intervento, il coinvolgimento nel progetto di  unita'  operative
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1;
    c) che sia assicurato il coordinamento con analoghe iniziative in
corso di svolgimento e da svolgersi a cura di altre amministrazioni;
    d) che i risultati del progetto e l'articolazione pluriennale dei
costi  siano  in  linea  con le indicazioni contenute nello studio di
fattibilita' e  che  sia  perseguita,  a  cura  della  direzione  del
progetto, una piena integrazione fra i temi delle ricerche.
  4.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica, in occasione della presentazione al CIPE della periodica
relazione sullo stato di  attuazione  dei  progetti  finalizzati  del
C.N.R.,  esporra' le eventuali esigenze di aggiornamento dello studio
di fattibilita', derivanti dagli sviluppi della ricerca scientifica e
tecnologica e  sottoporra'  all'approvazione  dello  stesso  Comitato
quelle   proposte   di   modifiche   che  determinassero  sostanziali
cambiamenti ai contenuti del progetto.
                             Raccomanda
al  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica di:
   a) verificare che, nella fase di avvio, sia data ampia diffusione,
mediante  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, delle tematiche
del progetto, della possibilita' di  accesso  ai  finanziamenti,  dei
criteri di valutazione delle domande di ricerca;
   b) favorire, nell'ambito della normativa esistente, lo snellimento
delle   procedure   amministrative   per  un  efficace  e  tempestivo
svolgimento delle attivita' di ricerca;
   c) vigilare  affinche'  il  finanziamento  delle  varie  fasi  sia
correlato  all'avanzamento delle attivita' ed al raggiungimento degli
obiettivi previsti per le fasi precedenti;
   d) promuovere la predisposizione  di  uno  schema  informativo  da
parte   del   Consiglio   nazionale  delle  ricerche  da  aggiornarsi
annualmente  in  occasione  della  predisposizione  del  bilancio  di
previsione  nel  quale  figurino  -  per ogni progetto finalizzato in
corso  di  attuazione  o  di  proposta - lo stato di avanzamento e le
previsioni relative a tutte le scadenze successive.
   Roma, 27 novembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 38