UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.39 del 17-2-1997)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di
Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio  1994,  n.
33;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta  Ufficiale  del  19  luglio
1995,  n.  167,  con  il  quale  e'  stato  modificato  l'ordinamento
didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV/2,
relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  31   luglio   1996   recante
modificazioni  all'art.  2  della  tabella  XLV/2 allegata al decreto
ministeriale dell'11 maggio 1995;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
di ateneo  formulate  dalle  autorita'  accademiche  dell'Universita'
degli studi di Udine, rispettivamente in data:
   consiglio  della  facolta'  di  medicina e chirurgia del 12 giugno
1996, 18 settembre 1996 e 16 dicembre 1996;
   senato accademico del 10 luglio 1996 e 24 settembre 1996;
   consiglio di amministrazione del 27 giugno  1996  e  26  settembre
1996;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 10 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di  Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come segue:
                               Capo VI
               SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA
  Gli articoli dal 103 al 110, di cui al  decreto  rettorale  del  23
ottobre  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre
1992, n. 292, con il quale e' stato emanato  l'ordinamento  didattico
della  scuola  di  specializzazione in oncologia, vengono soppressi e
sostituiti  dai  seguenti  nuovi  articoli  con   scorrimento   della
numerazione degli articoli successivi:
  Art.  103 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella
facolta' di medicina e  chirurgia  dell'Universita'  degli  studi  di
Udine  e'  istituita la scuola di specializzazione in oncologia. Essa
risponde  alle  norme  generali  delle  scuole  di   specializzazione
dell'area medica.
  2.  La  scuola  ha  lo  scopo  di  formare medici specialistici nel
settore professionale dell'oncologia medica.
  3. La scuola e' articolata negli indirizzi di:
    a) oncologia medica;
    b) oncologia diagnostica.
  4. La scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  oncologia,
indirizzo di oncologia medica ovvero specialista in oncologia.
  5.   Le   universita'   possono   istituire   altresi'   corsi   di
aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della
legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della
direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
  Art.  104  (Organizzazione  della  scuola).  -  1.  Il  corso   dei
specializzazione  in oncologia ha la durata di quattro anni, con sede
amministrativa  presso  il  dipartimento  di   ricerche   mediche   e
morfologiche dell'Universita' degli studi di Udine, piazzale Kolbe, 3
- 33100 Udine.
  2.  Ciascun anno di corso prevede duecento ore di didattica formale
e  seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate  da  effettuare
frequentando  le strutture sanitarie del Policlinico universitario di
Udine e/o ospedaliere  convenzionate,  sino  a  raggiungere  l'orario
annuo  previsto  per  il  personale medico a tempo pieno operante nel
Servizio sanitario nazionale.
  3. Concorrono al funzionamento  della  scuola  le  altre  strutture
della  facolta'  di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi
di  Udine  e  del  Servizio  sanitario  nazionale   individuate   nei
protocolli   d'intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo n.   502/1992  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente  ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella
A  e  quello  dirigente  del  Servizio  sanitario   nazionale   delle
corrispondenti aree funzionali e discipline.
  4.  Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art.  7  del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono  automaticamente  a  tali  requisiti gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della  scuola  di  specializzazione.  Le  predette
strutture   non  universitarie  sono  individuate  con  i  protocolli
d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto  legislativo
n. 502/1992.
  6.  La  formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, congruo
addestramento professionale  pratico,  compreso  il  tirocinio  nella
misura  stabilita  dalla  normativa  comunitaria (legge n. 428/1990 e
decreto legislativo n. 257/1991).
  7. Fatti salvi i criteri per  la  regolamentazione  degli  accessi,
previsti  dalle  norme  vigenti,  ed  in  base  alle  risorse umane e
finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la  scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
8  (otto)  per ciascun anno di corso, per un totale di 32 (trentadue)
specializzandi. Il numero effettivo  degli  iscritti  e'  determinato
dalla   programmazione   nazionale,  stabilita  di  concerto  tra  il
Ministero  della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, e  dalla  successiva  ripartizione
dei  posti  tra  le singole scuole. Il numero degli iscritti non puo'
superare quello totale previsto dallo statuto.
  8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla  scuola  i  laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al
concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito
presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti
autorita' accademiche italiane.
  Art. 105 (Piano di studi e di addestramento professionale). - 1. Il
consiglio   della  scuola  determina  l'articolazione  del  corso  di
specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni  e
nelle  strutture  di  cui  al terzo comma del precedente articolo. Il
consiglio della scuola, al fine di conseguire  lo  scopo  di  cui  al
secondo  comma  dell'art. 103 e gli obiettivi previsti nel successivo
comma e specificati nelle tabelle  A  e  B  relative  agli  standards
formativi  per la scuola di specializzazione in oncologia, determina,
nel rispetto dei diritti dei malati:
    a) la tipologia  delle  attivita'  didattiche,  ivi  comprese  le
attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
    b)   la   suddivisione  nei  periodi  temporali  delle  attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della  scuola  nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi  settori
scientifico  disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione
del processo di addestramento  ivi  compresa  l'attivita'  svolta  in
prima   persona,  minima  indispensabile  per  il  conseguimento  del
diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella B.
  3. Il piano  dettagliato  delle  attivita'  formative,  di  cui  ai
precedenti  commi  primo e secondo, e' deliberato dal consiglio della
scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art. 106 (Programmazione annuale delle  attivita'  e  verifica  del
tirocinio).  -  1.  All'inizio  di ciascun anno di corso il consiglio
della scuola programma le attivita' comuni per gli  specializzandi  e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso  formativo  da  tutori  designati annualmente dal
consiglio della scuola.
  3. Il tirocinio e'  svolto  nelle  strutture  universitarie  ed  in
quelle  ospedaliere  convenzionate.  Lo svolgimento dell'attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai  docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il  consiglio  della  scuola  puo'  autorizzare  un  periodo di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con le finalita' della scuola per  periodi  complessivamente
non  superiori  ad  un  anno.  A conclusione del periodo di frequenza
all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere  utile,  sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
  Art.  107  (Esame  di  diploma).  -  1. L'esame finale consta nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno  un
anno  prima  dell'esame  stesso  e  realizzata  sotto  la guida di un
docente della scuola.
  2. La commissione d'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione e' nominata dal rettore d'ateneo, secondo la vigente
normativa.
  3.  Lo  specializzando,  per  essere ammesso all'esame finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in  prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo  lo  standards  nazionale
riportato nella tabella B.
  Art.  108  (Protocolli d'intesa e convenzioni). - 1. L'Universita',
su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  in
anatomia  patologica  e  del  consiglio  della facolta' di medicina e
chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la  stessa  convenzione,
puo'  stabilire  protocolli  d'intesa  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i  fini  di  cui
all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione in oncologia, puo'  altresi'  stabilire  convenzioni
con  enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 109 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards nazionali per  la  scuola  di  oncologia  (sugli  obiettivi
formativi   e   relativi   settori   disciplinari   di  pertinenza  e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica,  con  le  procedure  di  cui
all'art.  9  della  legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a
tutti gli indirizzi previsti.
  2. La  tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
                                                            Tabella A
              AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
             E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  conoscenze
fondamentali di biologia cellulare e molecolare del  differenziamento
e della proliferazione cellulare.
  Settori:  E04B  biologia molecolare, E05A biochimica, E11B biologia
applicata, F03X genetica medica.
B. Area di oncologia molecolare.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici  che  determinano  lo   sviluppo   della
malattia neoplostica.
  Settore: F04A patologia generale.
C. Area di laboratorio e diagnostica oncologica.
  Obiettivo:   lo   specializzando  deve  acquisire  le  fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche nei settori di  laboratorio  applicati
all'oncologia,    comprese   citomorfologia   ed   istopatologia,   e
diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B  patologia  clinica,  F06A anatomia patologica, F18X
diagnostica per immagini, E10X biofisica medica.
D. Area di oncologia medica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e tecniche  e  la  pratica  clinica  necessarie  per  la  valutazione
epidemiologica  e  per  la  prevenzione,  diagnosi  e cura dei tumori
solidi.
  Settori: F04B patologia clinica, F04C oncologia medica.
E. Area di epidemiologia e prevenzione.
  Obiettivo: conoscere i principi  di  epidemiologia  e  di  medicina
preventiva applicati all'oncologia.
  Settori:  F01X  statistica  medica,  F04B  patologia  clinica, F04C
oncologia medica, F22A igiene generale ed applicata.
    a) indirizzo di oncologia medica.
F. Area di oncologia medica.
  Obiettivo: lo specializzando deve  conseguire  conoscenze  avanzate
teoriche  e  di  pratica  clinica  necessarie per la diagnosi, cura e
trattamento del paziente neoplastico anche in fase critica.
  Settori:  E07X  farmacologa,  F05X  microbiologia  e  microbiologia
clinica,  F04C  oncologia  medica,  F07G  malattie  del  sangue, F18X
diagnostica per immagini e radioterapia, F21X anestesiologia.
G. Area di oncologia clinica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e pratiche correlate con la malattia neoplastica e  con  gli  aspetti
terapeutici non medici.
  Settori:  F08A  chirurgia  generale,  F08B chirurgia plastica, F08D
chirurgia  toracica,  F10X  urologia,   F12B   neorochirurgia,   F15A
otorinolaringoiatria,   F16A   malattie   apparato  locomotore,  F18X
diagnostica  per  immagini  e  radioterapia,   F20X   ginecologia   e
ostetricia.
   b) indirizzo di oncologia diagnostica.
H. Area della patologia cellulare e molecolare diagnostica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere   i   principi
metodologici relativi al rilievo  dei  fattori  eziopatogenici  delle
neoplasie   e   saperli   applicare   mediante  tecniche  di  analisi
molecolare; deve saper valutare le diverse funzioni  cellulari  e  le
modificazioni indotte dai modificatori della risposta biologica.
  Settore: F04B patologia clinica.
I. Area della citopatologia ed anatomia patologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere  le metodologie di
esecuzione delle analisi morfologiche ed ultrastrutturali su  cellule
e tessuti e saperne dare le principali interpretazioni diagnostiche.
  Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica.
L. Area della diagnostica per immagini.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  principali
correlazioni tra quadri derivati dalla diagnostica  per  immagini  ed
indagini diagnostiche di laboratorio in oncologia.
  Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia.
                                                            Tabella B
                        STANDARD COMPLESSIVO
                DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  1. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma
deve:
    a)  aver  eseguito  personalmente almeno 50 prelievi di materiale
organico mediante citoaspirazione;
    b) aver eseguito personalmente le determinazioni  di  laboratorio
relative  ad  almeno  150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando
alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
    c) avere compartecipato direttamente all'itinerario  diagnostico,
anche  mediante  tecniche  di diagnostica per immagini, di almeno 150
casi di pazienti affetti da neoplasie;
    d)  aver  eseguito  personalmente  l'itinerario   diagnostico   e
terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie;
  per l'indirizzo di oncologia diagnostica:
    e) aver eseguito personalmente le determinazioni laboratoristiche
complete di patologia clinica di 200 pazienti neoplastici;
    f)   aver   eseguito   personalmente  almeno  200  determinazioni
laboratoristiche  di   patologia   clinica,   utilizzando   metodiche
d'identificazione molecolare;
  per l'indirizzo di oncologia medica:
    g)       aver       seguito       personalmente      l'itinerario
diagnostico-terapeutico di  almento  250  pazienti  neoplastici,  dei
quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori:
    emolinfopatie;
    apparato gastroenterico;
    mammella;
    apparato genitale femminile;
    polmone.
  2. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione,
secondo   le   norme   di   buona  pratica  clinica,  di  almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  3.  Nel  regolamento  didattico  d'ateneo  verranno   eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
 
 
                              Capo VII
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                    IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
  Gli  articoli  dal  111  al 121, di cui al decreto rettorale del 31
ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  28  dicembre
1992,  n.  303, con il quale e' stato emanato l'ordinamento didattico
della  scuola  di  specializzazione  in  microbiologia  e  virologia,
vengono  soppressi  e  sostituiti  dai  seguenti  nuovi  articoli con
scorrimento della numerazione degli articoli successivi:
  Art. 110 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1.  Nella
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita' degli studi di
Udine e' istituita la scuola di specializzazione in  microbiologia  e
virologia,   essa  risponde  alle  norme  generali  delle  scuole  di
specializzazione dell'area medica articolata nei seguenti indirizzi:
    a) medico;
    b) tecnico.
  2. La scuola  ha  lo  scopo  di  formare  specialisti  laureati  in
medicina  e  chirurgia e scienze biologiche nel settore professionale
delle   analisi   microbiologiche,   batteriologiche,    virologiche,
micologiche e parassitologiche, applicate alla patologia umana.
  3.  La  scuola  rilascia i titoli di specialista in microbiologia e
virologia.
  4. L'Universita' puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai
sensi e  con  le  modalita'  previste  dall'art.  6  della  legge  n.
341/1990.  A  tali  corsi  di  applicano  le  norme  attuative  della
direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
  Art.  111  (Organizzazione  della  scuola).  -  1.  Il   corso   di
specializzazione  ha  la  durata  di  quattro  anni  per entrambi gli
indirizzi. Il primo biennio e' comune per entrambi gli  indirizzi  ed
e'  finalizzato  agli obiettivi formativi della microbiologia e della
virologia  generali.  Il  terzo  e  quarto  anno,  indirizzo  medico,
prevedono  la  formazione degli specializzandi laureati in medicina e
chirurgia su base clinica,  diagnostica  e  terapeutica.  Per  quanto
attiene  l'indirizzo  tecnico,  il  terzo e quarto anno di corso sono
finalizzati alla preparazione nel campo  delle  tecnologie  applicate
alla   microbiologia   nei   campi   laboratoristico,  alimentare  ed
ambientale.
  La sede della scuola e' situata presso il dipartimento di  ricerche
mediche   e  morfologiche  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine,
piazzale Kolbe, 3 - 33100 Udine.
  2. Ciascun anno di corso prevede, 200 ore di  didattica  formale  e
seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  professionale  guidato, da
effettuare  frequentando  le   strutture   sanitarie   delle   scuole
universitarie  e/o  ospedaliere convenzionate, sino al raggiungimento
dell'orario annuo complessivo previsto  per  il  personale  medico  a
tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina
e  chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonche' le
strutture  ospedaliere  e  sanitarie  convenzionate  e  il   relativo
personale       universitario       appartenente      ai      settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del
Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree  funzionali  e
discipline.
  4.  Le  strutture  ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel
loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art.  7  del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono  automaticamente  a  tali  requisiti gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della  scuola  di  specializzazione.  Le  predette
strutture  non  universitarie  sono  individuate  con i protocolli di
intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.
502/1992.
  6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed  in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da  garantire,  oltre  ad una adeguata preparazione teorica, un
congruo addestramento professionale pratico,  compreso  il  tirocinio
nella  struttura  stabilita  dalla  normativa  comunitaria  (legge n.
428/1990 e decreto legislativo n. 357/1991).
  7. Fatti salvi i criteri generali  per  la  regolamentazione  degli
accessi,  previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane
e finanziarie ed  alle  strutture  ed  attrezzature  disponibili,  la
scuola  e'  in  grado  di  accettare  un  numero  massimo di iscritti
determinato in 2 per ciascun anno  di  corso,  per  un  totale  di  8
specializzandi  per  l'indirizzo  medico  e  di 1 per ciascun anno di
corso per un totale di 4 specializzandi per l'indirizzo  tecnico.  Il
numero  effettivo  degli iscritti e' determinato dalla programmazione
nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e  dalla  successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il
numero degli iscritti alla scuola non  puo'  superare  quello  totale
previsto nello statuto.
  8.  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla scuola i laureati
del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'indirizzo medico ed
i laureati del corso di laurea in scienze biologiche per  l'indirizzo
tecnico.  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del
diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della   professione.   Sono
altresi'  ammessi  al concorso coloro che siano in possesso di titolo
di  studio  conseguito  presso  universita'  straniere   e   ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  Art.  112  (Piano di studi di addestramento professionale). - 1. Il
consiglio della scuola e' tenuto a  determinare  l'articolazione  del
corso  di  specializzazione  ed  il  relativo  piano  degli studi nei
diversi anni e nelle strutture di cui al terzo comma  del  precedente
articolo.  Il  consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo
di cui al secondo comma dell'art. 110 e gli  obiettivi  previsti  nel
successivo  comma  e  specificati  nelle  tabelle A e B relative agli
standards formativi specifici per  ogni  specializzazione,  determina
pertanto nel rispetto dei diritti dei malati:
    a)   la  tipologia  delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
    b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita'  teorica
e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  2.  Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto degli obiettivi generali e di quelli  da  raggiungere  nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico-disciplinari riportati nella tabella A.  L'organizzazione
del  processo  di  addestramento  ivi  compresa l'attivita' svolta in
prima  persona,  minima  indispensabile  per  il  conseguimento   del
diploma,  e' attuata nel rispetto di quanto previsto per la scuola di
specializzazione in microbiologia e virologia nella specifica tabella
B.
  3. Il piano dettagliato di cui ai precedenti commi primo e secondo,
deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico  nel  manifesto
annuale degli studi.
  Art.   113   (Programmazione   annuale  attivita'  e  verifica  del
tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno  di  corso  il  consiglio
della  scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso  formativo  da  tutori  designati  annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il  tirocinio  e'  svolto  nelle  strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate. Lo  svolgimento  dell'attivita'  di
tirocinio e l'esito positivo dell'esame sono attestati dai docenti ai
quali  sia  affidata  la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4. Il consiglio della  scuola  potra'  autorizzare  un  periodo  di
frequenza    all'estero   in   strutture   universitarie   ed   extra
universitarie coerenti con le  finalita'  della  scuola  per  periodi
complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del suddetto
periodo  il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base
di idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  sopraindicate
strutture estere.
  Art.  114  (Esame  di  diploma).  -  1. L'esame finale consta nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con  i
fini  della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un
anno prima dell'esame stesso  e  realizzata  sotto  la  guida  di  un
docente della scuola.
  2.  La  commissione  d'esame  per  in  conseguimento del diploma di
specializzazione e' nominata  dal  rettore  dell'ateneo,  secondo  la
vigente normativa.
  3.  Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve aver
frequentato in misura corrispondente  al  monte  ore  previsto,  aver
superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,  atti
medici specialistici certificati secondo la tabella B.
  Art.  115 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita',
su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di  specializzazione  in
microbiologia  e virologia e del consiglio della facolta' di medicina
e chirurgia, quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione
puo' stabilire protocolli  di  intesa  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art.  6  del  decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui
all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione in microbiologia e virologia puo' altresi' stabilire
convenzioni   con   enti   pubblici   o   privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento per lo svolgimento di  attivita'  coerenti  con  gli
scopi della scuola.
  Art. 116 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards   nazionali   per   la   scuola   di   specializzazione  in
microbiologia e virologia, sono decretate ed aggiornate dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  con  le
procedure  di  cui  all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards
sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
  2. La  tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
                                                            Tabella A
              AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZATE
             E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  conoscenze
fondamentali  di  biologia  celulare  e  molecolare  di  genetica   e
fisiologia  dei  microorganismi  (batteri,  miceti,  parassiti) e dei
virus.
  Settori: E04B biologia molecolare, E12X microbiologia generale.
B. Area di microbiologia generale.
  Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i  fondamentali  della
genetica  dei  microorganismi, del loro metabolismo, della genetica e
biologia molecolare delle infezioni virali  e  dell'integrazione  del
genoma virale in celule eucariote.
  Settori:   E12X   microbiologia   generale,  F05X  microbiologia  e
microbiologia clinica.
C. Area di batteriologia clinica.
  Obiettivo: lo specializzando  deve  apprendere  le  metodologie  di
laboratorio   per   la   coltivazione   dei   batteri   per  la  loro
identificazione con metodiche convenzionali e molecolari.
  Settori:  E12X  microbiologia  generale,   F05X   microbiologia   e
microbiologia clinica.
D. Area di micologia medica.
  Obiettivo:  deve  altresi'  apprendere  le  metodiche  di  diagnosi
micologica, utilizzando metodologie convenzionali e molecolari;  deve
infine  apprendere  i  fondamenti  di  organizzazione  e sicurezza di
laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.
  Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.
E. Area di virologia clinica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere  le   fondamentali
conoscenze  teoriche  e  tecniche  per  la  coltivazione  di  cellule
infettate con virus, per l'identificazione di virus e di loro  parti,
utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.
  Settori:   E12X   microbiologia   generale,  F05X  microbiologia  e
microbiologia clinica.
F. Area di parassitologia clinica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere  le   fondamentali
conoscenze  teoriche  e  tecniche per l'identificazione dei parassiti
d'interesse  umano  e  di  loro  costituenti,  utilizzando  metodiche
convenzionali e molecolari.
  Settori:   F05X   microbiologia   e   microbiologia  clinica,  V32B
parassitologia.
G. Area di malattie da infezione.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere  le   fondamentali
conoscenze  relative  alle  malattie  da  infezione, al fine di poter
effettuare diagnosi differenziali, sotto il profilo  laboratoristico,
delle malattie batteriche, micotiche, virali e parassitarie.
  Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.
                                                            Tabella B
                        STANDARD COMPLESSIVO
                DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  1. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo secializzando
deve aver:
    a)   seguito   l'itinerario   diagnostico   sotto   gli   aspetti
batteriologici, virologici, micologici o  parassitologici  di  almeno
400 casi clinici;
    b)   eseguito   almeno   5.000  esami  batteriologici  sino  alla
formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;
    c) eseguito almeno 800 esami virologici, sino  alla  formulazione
diagnostica in almeno il 30% dei casi;
    d)  eseguito  almeno 500 esami micologici, sino alla formulazione
diagnostica in almeno il 30% dei casi;
    e)  eseguito  almeno  500  esami   parassitologici,   sino   alla
formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi.
  2.   Nel  regolamento  didattico  d'ateneo  verranno  eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il  relativo  peso
specifico.
  Art.  117  (Disposizioni  comuni  - Titolo di abilitazione). - 1. I
laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati  in  graduatoria
di   merito   per   l'accesso  alle  scuole  di  specializzazione  in
"oncologia" e "microbiologia e  virologia"  possono  essere  iscritti
alle  scuole  stesse  purche'  conseguano  il  titolo di abilitazione
all'esercizio professionale entro la prima sessione utile  successiva
all'effettivo  inizio  dei  corsi.  Durante  tale  periodo i predetti
specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e  le  prime  nozioni
pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita'
professionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 18 dicembre 1996
                                               Il rettore: STRASSOLDO