Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.39 del 17-2-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994, n. 33; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1995, n. 167, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV/2, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996 recante modificazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale dell'11 maggio 1995; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine, rispettivamente in data: consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 12 giugno 1996, 18 settembre 1996 e 16 dicembre 1996; senato accademico del 10 luglio 1996 e 24 settembre 1996; consiglio di amministrazione del 27 giugno 1996 e 26 settembre 1996; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1996; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come segue: Capo VI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA Gli articoli dal 103 al 110, di cui al decreto rettorale del 23 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1992, n. 292, con il quale e' stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in oncologia, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Art. 103 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Udine e' istituita la scuola di specializzazione in oncologia. Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'oncologia medica. 3. La scuola e' articolata negli indirizzi di: a) oncologia medica; b) oncologia diagnostica. 4. La scuola rilascia il titolo di specialista in oncologia, indirizzo di oncologia medica ovvero specialista in oncologia. 5. Le universita' possono istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 104 (Organizzazione della scuola). - 1. Il corso dei specializzazione in oncologia ha la durata di quattro anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Universita' degli studi di Udine, piazzale Kolbe, 3 - 33100 Udine. 2. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie del Policlinico universitario di Udine e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della scuola le altre strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Udine e del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 8 (otto) per ciascun anno di corso, per un totale di 32 (trentadue) specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti non puo' superare quello totale previsto dallo statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 105 (Piano di studi e di addestramento professionale). - 1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al terzo comma del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'art. 103 e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi per la scuola di specializzazione in oncologia, determina, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative, di cui ai precedenti commi primo e secondo, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 106 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 107 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore d'ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale riportato nella tabella B. Art. 108 (Protocolli d'intesa e convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in anatomia patologica e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in oncologia, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 109 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di oncologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare. Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E11B biologia applicata, F03X genetica medica. B. Area di oncologia molecolare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplostica. Settore: F04A patologia generale. C. Area di laboratorio e diagnostica oncologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini. Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F18X diagnostica per immagini, E10X biofisica medica. D. Area di oncologia medica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi. Settori: F04B patologia clinica, F04C oncologia medica. E. Area di epidemiologia e prevenzione. Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia. Settori: F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F22A igiene generale ed applicata. a) indirizzo di oncologia medica. F. Area di oncologia medica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico anche in fase critica. Settori: E07X farmacologa, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04C oncologia medica, F07G malattie del sangue, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F21X anestesiologia. G. Area di oncologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici. Settori: F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica, F08D chirurgia toracica, F10X urologia, F12B neorochirurgia, F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie apparato locomotore, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F20X ginecologia e ostetricia. b) indirizzo di oncologia diagnostica. H. Area della patologia cellulare e molecolare diagnostica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi metodologici relativi al rilievo dei fattori eziopatogenici delle neoplasie e saperli applicare mediante tecniche di analisi molecolare; deve saper valutare le diverse funzioni cellulari e le modificazioni indotte dai modificatori della risposta biologica. Settore: F04B patologia clinica. I. Area della citopatologia ed anatomia patologica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di esecuzione delle analisi morfologiche ed ultrastrutturali su cellule e tessuti e saperne dare le principali interpretazioni diagnostiche. Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica. L. Area della diagnostica per immagini. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali correlazioni tra quadri derivati dalla diagnostica per immagini ed indagini diagnostiche di laboratorio in oncologia. Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE 1. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: a) aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione; b) aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; c) avere compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie; d) aver eseguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie; per l'indirizzo di oncologia diagnostica: e) aver eseguito personalmente le determinazioni laboratoristiche complete di patologia clinica di 200 pazienti neoplastici; f) aver eseguito personalmente almeno 200 determinazioni laboratoristiche di patologia clinica, utilizzando metodiche d'identificazione molecolare; per l'indirizzo di oncologia medica: g) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almento 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori: emolinfopatie; apparato gastroenterico; mammella; apparato genitale femminile; polmone. 2. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. 3. Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Capo VII SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA Gli articoli dal 111 al 121, di cui al decreto rettorale del 31 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303, con il quale e' stato emanato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Art. 110 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Udine e' istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica articolata nei seguenti indirizzi: a) medico; b) tecnico. 2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti laureati in medicina e chirurgia e scienze biologiche nel settore professionale delle analisi microbiologiche, batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche, applicate alla patologia umana. 3. La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia. 4. L'Universita' puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi di applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 111 (Organizzazione della scuola). - 1. Il corso di specializzazione ha la durata di quattro anni per entrambi gli indirizzi. Il primo biennio e' comune per entrambi gli indirizzi ed e' finalizzato agli obiettivi formativi della microbiologia e della virologia generali. Il terzo e quarto anno, indirizzo medico, prevedono la formazione degli specializzandi laureati in medicina e chirurgia su base clinica, diagnostica e terapeutica. Per quanto attiene l'indirizzo tecnico, il terzo e quarto anno di corso sono finalizzati alla preparazione nel campo delle tecnologie applicate alla microbiologia nei campi laboratoristico, alimentare ed ambientale. La sede della scuola e' situata presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Universita' degli studi di Udine, piazzale Kolbe, 3 - 33100 Udine. 2. Ciascun anno di corso prevede, 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio professionale guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino al raggiungimento dell'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. 3. Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonche' le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella struttura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 357/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 2 per ciascun anno di corso, per un totale di 8 specializzandi per l'indirizzo medico e di 1 per ciascun anno di corso per un totale di 4 specializzandi per l'indirizzo tecnico. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'indirizzo medico ed i laureati del corso di laurea in scienze biologiche per l'indirizzo tecnico. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 112 (Piano di studi di addestramento professionale). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al terzo comma del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'art. 110 e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato di cui ai precedenti commi primo e secondo, deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 113 (Programmazione annuale attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo dell'esame sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola potra' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra universitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del suddetto periodo il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle sopraindicate strutture estere. Art. 114 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per in conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo la tabella B. Art. 115 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 116 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZATE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia celulare e molecolare di genetica e fisiologia dei microorganismi (batteri, miceti, parassiti) e dei virus. Settori: E04B biologia molecolare, E12X microbiologia generale. B. Area di microbiologia generale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali della genetica dei microorganismi, del loro metabolismo, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in celule eucariote. Settori: E12X microbiologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica. C. Area di batteriologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di laboratorio per la coltivazione dei batteri per la loro identificazione con metodiche convenzionali e molecolari. Settori: E12X microbiologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica. D. Area di micologia medica. Obiettivo: deve altresi' apprendere le metodiche di diagnosi micologica, utilizzando metodologie convenzionali e molecolari; deve infine apprendere i fondamenti di organizzazione e sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti. Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica. E. Area di virologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la coltivazione di cellule infettate con virus, per l'identificazione di virus e di loro parti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari. Settori: E12X microbiologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica. F. Area di parassitologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'identificazione dei parassiti d'interesse umano e di loro costituenti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari. Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, V32B parassitologia. G. Area di malattie da infezione. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze relative alle malattie da infezione, al fine di poter effettuare diagnosi differenziali, sotto il profilo laboratoristico, delle malattie batteriche, micotiche, virali e parassitarie. Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE 1. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo secializzando deve aver: a) seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici o parassitologici di almeno 400 casi clinici; b) eseguito almeno 5.000 esami batteriologici sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi; c) eseguito almeno 800 esami virologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi; d) eseguito almeno 500 esami micologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi; e) eseguito almeno 500 esami parassitologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi. 2. Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 117 (Disposizioni comuni - Titolo di abilitazione). - 1. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione in "oncologia" e "microbiologia e virologia" possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 18 dicembre 1996 Il rettore: STRASSOLDO