MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 gennaio 1997, n. 6018 

  Garanzie  afferenti  l'erogazione  anticipata  delle   agevolazioni
contributive  previste  dalla normativa nazionale e/o comunitaria per
le imprese del comparto ittico.
(GU n.39 del 17-2-1997)
 
 Vigente al: 17-2-1997  
 

                                  All'Associazione           italiana
                                  cooperative pesca
                                  Alla Federcoopesca
                                  Alla Lega pesca
                                  All'Unci pesca
                                  Alla Federpesca
                                  All'Ancit
                                  All'Associazione       piscicoltori
                                  italiani
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Comando generale capitanerie di
                                  porto
                                  Alle capitanerie di porto
  In  relazione  all'oggetto   e'   stata   frequentemente   rilevata
l'insufficienza  delle  attuali  misure  che  le imprese del comparto
ittico  adottano  per  garantire  l'Amministrazione   a   fronte   di
finanziamenti pubblici ricevuti.
  E'  noto  che  le  garanzie  fideiussorie  presentate  da  soggetti
contraenti  con  la  pubblica  amministrazione,  ovvero  da  soggetti
beneficiari   di   anticipazioni   o   acconti   su   contributi,  su
finanziamenti, su mutui agevolati o  su  altre  forme  agovolative  a
carico  del  bilancio  dello  Stato o della Unione europea, spesso si
sono  rivelate  inadeguate  a  consentire  l'effettivo  ed  immediato
recupero  delle  somme  erogate  nel  caso d'inadempimento parziale o
totale degli obblighi assunti dai soggetti beneficiati.
  Cio' e' di regola dovuto al fatto che la  fideiussione  prestata  -
per  il suo carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale
- consente al garante di opporre al creditore, e  quindi  anche  alla
P.A.,  tutte  le  eccezioni  che  attengono  al rapporto sottostante,
permettendo in tal modo di dilazionare, anche per  periodi  temporali
di   lunga   durata,   il   recupero  del  credito,  con  conseguente
aggravamento dei pubblici bilanci.
  La impossibilita' per il creditore di attivare "a prima  richiesta"
la  garanzia prestata dal fideiussore determina l'ulteriore e incauto
effetto di favorire il rilascio di garanzie fideiussorie,  senza  che
spesso   sia  verificata,  da  parte  dei  garanti,  con  sufficiente
approfondimento, la effettiva capacita' finanziaria del debitore e la
sua idoneita' a  svolgere  le  attivita'  e  i  compiti  connessi  ai
finanziamenti ricevuti.
  Al  fine  di evitare gli inconvenienti segnalati, l'amministrazione
richiedera' - quando sia previsto l'obbligo di prestare  garanzia  in
relazione  alla  concessione  di  anticipazioni o acconti su somme da
erogare  -  la  prestazione  di  fidejussioni  che  consentano   alla
Amministrazione  creditrice di avvalersi della garanzia stessa, senza
che al garante sia riconosciuto il diritto di opporre eccezioni.
  Al  riguardo,   dovra'   esplicitamente   essere   prevista   dalla
fideiussione  apposita  clausola,  in forza della quale il garante e'
obbligato al pagamento a prima vista  e  senza  eccezioni  in  favore
dell'Amministrazione  (creditrice) richiedente, che non e', pertanto,
tenuta  a  fornire  alcuna  prova  dell'inadempimento  del   debitore
principale.
  Per quanto sopra, la polizza non dovra' contenere ne' la previsione
del   beneficio   della   preventiva  escussione  del  debitore,  ne'
limitazioni o condizioni alla immediata escussione del fideiussore.
  Il garante assume quindi piena responsabilita' a prima richiesta e,
a tale scopo, il rilascio di siffatta garanzia sara'  subordinato,  a
giudizio  della  Scrivente,  ad  accurati  accertamenti  da parte del
garante stesso in ordine alla solidita'  tecnica  e  finanziaria  del
debitore e sara' richiesto al debitore medesimo di fornire al garante
a   sua   volta   le  necessarie  garanzie  dirette  a  evitare  quei
comportamenti dilatori nel rapporto con  l'Amministrazione,  che  poi
determinano   la   perdita  di  risorse  finanziarie  pubbliche,  con
possibili conseguenze sul piano della responsabilita' contabile.
  Nell'ambito  della  fideiussione,  come  dinanzi  descritto,  altro
elemento  essenziale  da  regolare  e'  altresi' quello relativo alla
durata  della  garanzia.  E'  necessario  cioe'  prevedere   che   il
fideiussore  resti obbligato sino allo svincolo della garanzia stessa
da parte dell'Amministrazione garantita e, comunque, sino al  termine
massimo entro il quale l'Amministrazione puo' disporre l'espletamento
dell'attivita'   di   controllo   e   provvedere   alla  liquidazione
dell'agevolazione spettante.
  Lo  svincolo  avverra'  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento;   esso   sara'   contestualmente   disposto  non  appena
l'attivita' cui il finanziamento si riferisce  sia  stata  espletata,
ovvero  favorevolmente  valutata, con l'emissione e registrazione del
regolare provvedimento di liquidazione.
  Quanto all'importo della garanzia, esso dovra'  essere  commisurato
all'entita'  dell'agevolazione  garantita, maggiorato degli interessi
decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di
rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto  vigente
nello stesso periodo.
  Lo schema di garanzia da utilizzare per gli interventi nel comparto
ittico  e'  quello  approvato dal Ministero del tesoro con decreto 20
novembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 289 del 10 dicembre 1996) per gli anticipi delle quote di
cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria.
  Lo  stesso  schema  -  previo  adeguamento  nelle  premesse  e  con
modifiche al punto 3, per prevedere la  restituzione  delle  somme  a
mezzo  versamento sul Capitolo 3590 - Capo XVII - Entrate eventuali e
diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali  -  dovra'  essere  utilizzato  per  le  anticipazioni   su
finanziamenti nazionali.
  Si  ritiene  opportuno precisare che la garanzia, nella forma sopra
richiamata, puo' essere  prestata  dalle  banche,  dalle  imprese  di
assicurazioni  indicate  nella  legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli
intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   speciale   previsto
dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  Codeste  Associazioni  e  le  Capitanerie di Porto, che leggono per
conoscenza, sono pregate di dare la massima diffusione in sede locale
alla presente circolare agli operatori del comparto ittico.
                                          Il direttore generale
                                     della pesca e dell'acquacoltura
                                                 AMBROSIO
 Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 19