MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 febbraio 1997 

  Determinazione della misura  del  contributo  di  vigilanza  dovuto
dalle imprese esercenti attivita' assicurativa per l'anno 1997.
(GU n.41 del 19-2-1997)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  regio  decreto  4  gennaio  1925,  n.  63,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista   la   legge   24   dicembre  1969,  n.  990,  recante  norme
sull'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  385  del  18
aprile   1994   recante   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e  di
interesse  collettivo  di  competenza  del  Ministero dell'industria,
commercio e artigianato;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  174,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  175,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995,  con  il  quale  e'
stata  determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura
del nove per  cento  dei  premi,  escluse  le  tasse  e  le  imposte,
incassati  nell'esercizio  1996  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e  degli
oneri  di  qualsiasi  natura  e  specie,  posti a carico delle stesse
imprese a norma del citato testo unico n. 449/1959;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 1997;
  Rilevato  che  sul  contributo di vigilanza devono gravare anche le
spese per il  funzionamento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo - Isvap, ai sensi
dell'art. 23 della citata legge 576/1982;
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996  con  il  quale,  ai
sensi degli articoli 19 e 24 della citata legge n. 576/1982, e' stata
approvata  la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni - Isvap, in  data  24  settembre
1996,  concernente  il  bilancio  di  previsione per l'anno 1997 e la
relativa tabella organica del personale;
  Considerato  che,  tenuto  conto  dell'andamento  del  mercato,  si
ritiene di confermare le aliquote stabilite per l'anno 1996;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1997, dovuto dalle imprese
di assicurazioni e dalle rappresentanze di imprese  con  sede  in  un
Paese  terzo  rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio
della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,90 per mille  dei
premi incassati nell'esercizio 1996, per le assicurazioni sulla vita,
le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
  2.  Per  le  imprese  nazionali  e per le rappresentanze di imprese
estere che operano nel territorio della Repubblica, che esercitano la
sola riassicurazione, la misura del  contributo  e'  dello  0,25  per
mille nei premi incassati.
  3.  Il  contributo  di  vigilanza  di  cui  al  presente decreto e'
depurato dell'aliquota per gli oneri di gestione fissata con  decreto
ministeriale  28  dicembre  1995,  pari  al 9% dei premi assicurativi
incassati nell'esercizio 1996.
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 febbraio 1997
                                                 Il Ministro: BERSANI