Chiarimenti in merito alla predisposizione e gestione del bilancio 1997 degli enti locali.(GU n.42 del 20-2-1997)
Vigente al: 20-2-1997
Ai prefetti della Repubblica A tutte le amministrazioni provinciali A tutti i comuni A tutte le comunita' montane e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica Premessa. L'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", prevede che: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E' altresi' differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997 .. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilita' e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996". L'applicazione delle disposizioni recate dal riportato comma ha creato alcune difficolta' di carattere interpretativo, in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio, all'utilizzo dei "modelli" di bilancio validi per il 1996 ed alle modalita' di gestione del bilancio per il 1997. In ordine a tali problemi si forniscono, di seguito, i necessari chiarimenti. 1. Deliberazione dell'esercizio provvisorio per il 1997. La disciplina di carattere generale in tema di esercizio provvisorio e' recata dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, il quale prevede che l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, viene deliberato dall'ente locale per un periodo non superiore a due mesi. Il medesimo art. 5, al comma 3, prevede poi che " . ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'anno finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato ..". Per il 1997 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e' stato prorogato al 28 febbraio 1997 dal richiamato art. 1, comma 168, e la medesima disposizione prevede che per l'anno 1997 " .. in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro mesi ..". Sulla base delle disposizioni normative richiamate la situazione appare, quindi, differenziata per gli enti locali che hanno deliberato il bilancio prima del 31 dicembre 1996 e per gli enti locali che provvedono a tale adempimento dopo tale data. Per i primi, infatti, si applica direttamente la disposizione in deroga (valida per il solo 1997) recata dal citato art. 1, comma 168, con applicazione della facolta' di deliberare l'esercizio provvisorio per un periodo massimo di quattro mesi. Per gli altri, invece, vale a dire gli enti che non hanno deliberato il bilancio entro il 31 dicembre 1996, non puo' applicarsi la medesima disposizione, in quanto questa fa diretto e testuale riferimento al " .. bilancio gia' deliberato ..", che e' appunto, evidentemente, quello del 1997. Per tali enti, pertanto, si applichera' l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, con obbligo di deliberare l'esercizio provvisorio sulla base dell'ultimo bilancio approvato (il 1996) per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Successivamente, non appena deliberato il bilancio per l'esercizio 1997, sara' possibile deliberare nuovamente l'esercizio provvisorio - in base al richiamato art. 1, comma 168 - per un ulteriore periodo di tempo non superiore ai quattro mesi decorrenti dalla data della deliberazione del bilancio 1997. La "ratio" della costruzione normativa deve rinvenirsi, da un lato, nel rispetto dei tempi tecnici affidati all'organo regionale di controllo per l'esame del bilancio e, dall'altro, nell'intenzione di evitare che un periodo di tempo non congruo di esercizio provvisorio porti l'ente alla "gestione provvisoria" di cui al comma 2 del citato art. 5, con conseguenze gravemente limitative per la funzionalita' dell'ente stesso. 2. Predisposizione bilancio 1997. Il richiamato art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che "in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, .. i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilita' e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996". La deroga cosi disposta e' limitata all'utilizzo dei modelli di bilancio validi sino al 1996 (approvati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979) ed all'applicazione delle disposizioni del regolamento di contabilita' dell'ente relative alle modalita' di predisposizione e deliberazione del bilancio stesso. Non e' ravvisabile nella lettera della norma la reviviscenza generale delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979. A conferma di cio' si evidenzia, infatti, che, in occasione del rinvio dell'applicazione della nuova contabilita' disposto dal legislatore per il 1996, ben diversa e' stata la dizione utilizzata (art. 9 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539) con una previsione esplicita di applicabilita' delle regole dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979. 3. Regole di gestione del bilancio 1997. Il richiamo ai modelli di bilancio ed ai regolamenti di contabilita' "validi per il 1996" ha ingenerato, in alcuni, la convinzione che le regole di gestione di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995 siano derogabili nel caso che l'ente scelga di utilizzare la modulistica di bilancio valida per il 1996. Al riguardo si evidenzia dal 1 gennaio 1997 la piena applicazione per ogni ente dei principi di gestione recati dal nuovo ordinamento finanziario e contabile. Pertanto, in applicazione dei principi recati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in conformita' alle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 77 del 1995 la gestione e' affidata ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 77 del 1995 nell'ambito dei dipendenti dell'ente (ferme restando le parziali eccezioni previste dal medesimo articolo). Da cio' deriva l'illegittimita' di atti di gestione della giunta dell'ente che invadano le competenze ora affidate dalla legge ai responsabili dei servizi. 4. Istruzioni per la compilazione bilancio 1997. E' opportuno sciogliere alcuni nodi interpretativi sorti in sede di redazione del bilancio di previsione secondo i modelli approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il problema riguarda l'obbligo o meno di redigere, sia per la parte entrata che per la parte spesa, la colonna 3 relativa a valori dell'esercizio 1995 (accertamenti ultimo esercizio chiuso; impegni ultimo esercizio chiuso) e la colonna 4 relativa a valori dell'esercizio 1996 (previsioni definitive esercizio in corso) in sede di bilancio 1997. L'incertezza sorge dalla considerazione che le colonne 3 e 4 fanno riferimento a dati finanziari contenuti in documenti contabili redatti e gestiti secondo la passata disciplina, ossia seguendo l'impostazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Si ravvisa, pertanto, da parte degli enti locali, la difficolta' di convertire per il 1997 i dati finanziari contenuti nel conto del bilancio 1995 e nel bilancio di previsione 1996. Al riguardo si evidenzia che per la parte entrata la conversione si puo' facilmente effettuare, giacche' per tale ambito la struttura del bilancio non e' mutata in maniera rilevante, nel mentre le maggiori difficolta' si ravvisano per la parte spesa, in considerazione del fatto che per questo settore del bilancio e' stata radicalmente mutata la filosofia di gestione. Cio' premesso si ritiene che nella parte spesa la colonna 3, per il solo anno 1997 ed al fine di non appesantire i servizi interessati a questa prima fase di applicazione del nuovo ordinamento (vista l'utilita' relativa dei dati riferiti agli accertamenti dell'ultimo esercizio chiuso), non debba essere redatta. La colonna 4, invece, deve essere redatta in quanto e' in stretta connessione con le successive colonne 5 e 6 dove vanno indicate le variazioni in aumento o in diminuzione degli stanziamenti di competenza del bilancio 1997 rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio 1996. Il direttore generale dell'Amministrazione civile GELATI