MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 febbraio 1997, n. 7 

  Chiarimenti in merito alla predisposizione e gestione del  bilancio
1997 degli enti locali.
(GU n.42 del 20-2-1997)
 
 Vigente al: 20-2-1997  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                  A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo       atti      Ministero
                                  dell'interno - Sezione enti locali
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento   delle   entrate    -
                                  Direzione     centrale    per    la
                                  fiscalita' locale
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno - Presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
Premessa.
  L'art. 1,  comma  168,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
concernente  "Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica",
prevede che:
  "Il termine per la deliberazione del bilancio  di  previsione  1997
degli  enti  locali  e'  prorogato  al  28 febbraio 1997. E' altresi'
differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per  deliberare  le
tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito
per  i  tributi  locali e per i servizi locali relativamente all'anno
1997 .. In deroga a  quanto  stabilito  dal  decreto  legislativo  25
febbraio  1995, n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale puo'
deliberare  l'esercizio  provvisorio,  sulla  base  del bilancio gia'
deliberato, per un periodo di quattro  mesi  e  i  bilanci  del  1997
possono   essere   predisposti   anche   secondo   i  regolamenti  di
contabilita' e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996".
  L'applicazione delle disposizioni recate  dal  riportato  comma  ha
creato alcune difficolta' di carattere interpretativo, in ordine alla
disciplina  dell'esercizio provvisorio, all'utilizzo dei "modelli" di
bilancio validi per  il  1996  ed  alle  modalita'  di  gestione  del
bilancio per il 1997.
  In  ordine  a  tali problemi si forniscono, di seguito, i necessari
chiarimenti.
1. Deliberazione dell'esercizio provvisorio per il 1997.
  La  disciplina  di  carattere  generale  in   tema   di   esercizio
provvisorio  e'  recata dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto  legislativo  11
giugno  1996,  n.  336, il quale prevede che l'esercizio provvisorio,
nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  da  parte  dell'organo
regionale  di  controllo,  viene  deliberato  dall'ente locale per un
periodo non superiore a due mesi.
  Il medesimo art. 5, al comma 3, prevede poi che " . ove la scadenza
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata  da  norme  statali  in  un  periodo  successivo   all'inizio
dell'anno  finanziario  di  riferimento, si applica la disciplina del
comma   1,   intendendosi   come   riferimento   l'ultimo    bilancio
definitivamente approvato ..".
  Per  il  1997  il  termine  per  la  deliberazione  del bilancio di
previsione degli enti locali e' stato prorogato al 28  febbraio  1997
dal  richiamato art. 1, comma 168, e la medesima disposizione prevede
che per l'anno 1997 " .. in deroga a  quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77, e successive modificazioni,
l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del
bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro mesi ..".
  Sulla base delle disposizioni normative  richiamate  la  situazione
appare,   quindi,   differenziata  per  gli  enti  locali  che  hanno
deliberato il bilancio prima del 31 dicembre  1996  e  per  gli  enti
locali che provvedono a tale adempimento dopo tale data.
  Per  i  primi,  infatti, si applica direttamente la disposizione in
deroga (valida per il solo 1997) recata dal citato art. 1, comma 168,
con applicazione della facolta' di deliberare l'esercizio provvisorio
per un periodo massimo di quattro mesi.
  Per gli  altri,  invece,  vale  a  dire  gli  enti  che  non  hanno
deliberato il bilancio entro il 31 dicembre 1996, non puo' applicarsi
la  medesima  disposizione,  in  quanto  questa fa diretto e testuale
riferimento al " .. bilancio gia' deliberato  ..",  che  e'  appunto,
evidentemente, quello del 1997.
  Per  tali  enti,  pertanto,  si  applichera' l'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo  n.  77  del  1995,  con  obbligo  di  deliberare
l'esercizio provvisorio sulla base dell'ultimo bilancio approvato (il
1996)   per   un   periodo   di  tempo  non  superiore  a  due  mesi.
Successivamente, non appena deliberato il  bilancio  per  l'esercizio
1997, sara' possibile deliberare nuovamente l'esercizio provvisorio -
in base al richiamato art. 1, comma 168 - per un ulteriore periodo di
tempo  non  superiore  ai  quattro  mesi  decorrenti dalla data della
deliberazione del bilancio 1997.
  La "ratio" della costruzione normativa deve rinvenirsi, da un lato,
nel  rispetto  dei  tempi  tecnici  affidati  all'organo regionale di
controllo per l'esame del bilancio e, dall'altro, nell'intenzione  di
evitare  che un periodo di tempo non congruo di esercizio provvisorio
porti l'ente alla "gestione provvisoria" di cui al comma 2 del citato
art. 5, con conseguenze gravemente limitative  per  la  funzionalita'
dell'ente stesso.
2. Predisposizione bilancio 1997.
  Il  richiamato  art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  prevede  che  "in  deroga  a  quanto  stabilito   dal   decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, .. i
bilanci   del   1997  possono  essere  predisposti  anche  secondo  i
regolamenti di contabilita' e i modelli  di  bilancio  validi  per  i
bilanci del 1996".
  La  deroga  cosi  disposta  e' limitata all'utilizzo dei modelli di
bilancio validi sino al 1996 (approvati con il decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  421  del  1979)  ed   all'applicazione   delle
disposizioni  del regolamento di contabilita' dell'ente relative alle
modalita' di predisposizione e deliberazione del bilancio stesso.
  Non e'  ravvisabile  nella  lettera  della  norma  la  reviviscenza
generale  delle  disposizioni recate dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 421 del 1979.
  A conferma di cio' si evidenzia, infatti,  che,  in  occasione  del
rinvio   dell'applicazione  della  nuova  contabilita'  disposto  dal
legislatore per il 1996, ben diversa e' stata la  dizione  utilizzata
(art.  9  del  decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  1995,  n.  539)  con  una
previsione  esplicita  di  applicabilita'  delle  regole  dettate dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979.
3. Regole di gestione del bilancio 1997.
  Il  richiamo  ai  modelli  di  bilancio  ed   ai   regolamenti   di
contabilita'  "validi  per  il  1996"  ha  ingenerato,  in alcuni, la
convinzione che le regole di gestione di cui al  decreto  legislativo
n.  77  del  1995  siano  derogabili  nel  caso  che l'ente scelga di
utilizzare la modulistica di bilancio valida per il 1996.
  Al riguardo si evidenzia dal 1 gennaio 1997 la  piena  applicazione
per  ogni  ente dei principi di gestione recati dal nuovo ordinamento
finanziario e contabile.
  Pertanto, in applicazione dei principi recati dalla legge 8  giugno
1990,  n.  142, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in
conformita' alle disposizioni recate dal citato  decreto  legislativo
n.  77  del 1995 la gestione e' affidata ai responsabili dei servizi,
individuati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n.  77  del
1995 nell'ambito dei dipendenti dell'ente (ferme restando le parziali
eccezioni previste dal medesimo articolo).
  Da  cio'  deriva  l'illegittimita' di atti di gestione della giunta
dell'ente che invadano le competenze  ora  affidate  dalla  legge  ai
responsabili dei servizi.
4. Istruzioni per la compilazione bilancio 1997.
  E' opportuno sciogliere alcuni nodi interpretativi sorti in sede di
redazione  del bilancio di previsione secondo i modelli approvati con
il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
  Il problema riguarda l'obbligo o meno di redigere, sia per la parte
entrata  che  per  la  parte  spesa,  la  colonna 3 relativa a valori
dell'esercizio 1995 (accertamenti ultimo  esercizio  chiuso;  impegni
ultimo   esercizio   chiuso)   e  la  colonna  4  relativa  a  valori
dell'esercizio 1996 (previsioni definitive  esercizio  in  corso)  in
sede di bilancio 1997.
  L'incertezza  sorge dalla considerazione che le colonne 3 e 4 fanno
riferimento  a  dati  finanziari  contenuti  in  documenti  contabili
redatti  e  gestiti  secondo  la  passata  disciplina, ossia seguendo
l'impostazione stabilita dal decreto del Presidente della  Repubblica
19  giugno  1979,  n.  421. Si ravvisa, pertanto, da parte degli enti
locali, la difficolta' di convertire per il 1997  i  dati  finanziari
contenuti  nel  conto  del bilancio 1995 e nel bilancio di previsione
1996.
  Al riguardo si evidenzia che per la parte entrata la conversione si
puo' facilmente effettuare, giacche' per tale ambito la struttura del
bilancio non e' mutata in maniera rilevante, nel mentre  le  maggiori
difficolta'  si  ravvisano  per la parte spesa, in considerazione del
fatto che per questo  settore  del  bilancio  e'  stata  radicalmente
mutata la filosofia di gestione.
  Cio' premesso si ritiene che nella parte spesa la colonna 3, per il
solo  anno 1997 ed al fine di non appesantire i servizi interessati a
questa prima  fase  di  applicazione  del  nuovo  ordinamento  (vista
l'utilita'  relativa  dei dati riferiti agli accertamenti dell'ultimo
esercizio chiuso), non debba essere redatta.
  La colonna 4, invece, deve essere redatta in quanto e'  in  stretta
connessione  con  le  successive colonne 5 e 6 dove vanno indicate le
variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione  degli  stanziamenti   di
competenza  del  bilancio  1997  rispetto  alle previsioni definitive
dell'esercizio 1996.
                                           Il direttore generale
                                        dell'Amministrazione civile
                                                   GELATI