MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.43 del 21-2-1997)

   Con  decreto  ministeriale n. 22048 del 3 febbraio 1997, in favore
di 34 lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forese, con sede in Milano e
unita'  in  Pescara  e   Avezzano   (L'Aquila),   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 14 novembre 1995 al 3 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 14 maggio 1996 al 7 agosto 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale n. 22049 del 3 febbraio 1997, in favore
di 103 lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Agostino,  con  sede  in
Padova  e  unita' di Ravenna, S. Giorgio in Bosco (Padova) e Venezia,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 gennaio 1996 al 3 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22050  e' autorizzata l'estensione
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  in  favore  di  14  lavoratori  in contratto di formazione
lavoro dipendenti dalla ditta S.p.a. Morando impianti,  con  sede  in
Asti  e unita' di Asti, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 10 giugno
1996.
   Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1996 con  decorrenza  18
marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22051 del 3 febbraio 1997:
    1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  e  dell'art.  2,
comma  198,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
dal  29 ottobre 1996 al 28 gennaio 1997 limitatamente a 47 lavoratori
dipendenti dalla societa' Selenia  S.p.a.,  con  sede  in  Crotone  e
unita'  in Crotone, per i quali e' stata gia' disposta la concessione
del predetto trattamento con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 a
decorrere dal 19 ottobre 1995.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in data 28  novembre
1996.
   Pagamento diretto: no;
    2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  e  dell'art.  2,
comma  198,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, in favore di 46
lavoratori dipendenti dalla S.c.a.c. S.p.a. sede di  Montesilvano  ed
unita'  di  Torre  Annunziata  (Napoli),  e'  concesso il trattamento
straordinario di integazione salariale dal 5 aprile 1996 al 3 ottobre
1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso  sino  al  4
aprile 1997.
   Il  trattamento  di  cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 4
luglio 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 2 maggio 1996.
   Pagamento diretto: si.
   Il presente D.M. annulla  e  sostituisce  il  D.M.  21704  del  20
novembre 1996;
    3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  e  dell'art.  2,
comma  198,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, in favore di 18
lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  lavoratori  ad  orario  ridotto,
dipendenti  dalla  Gecomontaggi  S.r.l. sede di Siracusa ed unita' di
c/o Centrale Enel di Montalto di Castro  (Viterbo),  e'  concesso  il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 2 gennaio
1996 al 1 gennaio 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 24 gennaio 1996.
   Pagamento diretto: si.
   Il  presente  D.M.  annulla  e  sostituisce  il  D.M. 21517 del 17
ottobre 1996;
    4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  prorogata  la
concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
dal 1 dicembre 1996 al 28 febbraio 1997 limitatamente a 74 lavoratori
dipendenti dalla societa' Raccorderie meridionali, con sede in Napoli
e unita' in Castellammare di  Stabia,  per  i  quali  e'  stata  gia'
disposta   la   concessione  del  predetto  trattamento  con  decreto
ministeriale del 10 maggio 1996 a decorrere dal 1 dicembre 1995.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.R.L.M.O. di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 12 novembre 1996.
   Pagamento diretto: si;
    5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  in  favore  di  66
lavoratori   sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,
dipendenti dalla Itel S.p.a. sede di S. Gregorio di Catania ed unita'
di Siracusa e' concesso il trattamento straordinario di  integrazione
salariale dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30
aprile 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata all'U.P.L.M.O. di
Siracusa come da protocollo dello stesso, in data 20 giugno 1996.
   Pagamento diretto: si.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato, la'
ove espressamente disposto, ed erogare  direttamente  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale.
   Con decreto ministeriale n. 22052 del 3 febbraio 1997:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 agosto 1994 al  31  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera)
per il periodo dal 23 settembre 1994 al 31 gennaio 1995.
   Parere comitato tecnico del 21 novembre 1996, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera)
e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 23  settembre  1994
al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 1
agosto 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
   2)  a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 23 settembre 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Blucover,
con  sede  in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera), per il
periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1  marzo  1995  con  decorrenza  1
febbraio 1995;
    3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/91, relativi al periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996,
della ditta S.n.c. B. & L. appalti ing. Pietro Lazzoni & C., con sede
in Taranto e unita' di Taranto.
   Parere comitato tecnico del 21 novembre 1996, favorevole;
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per concordato preventivo, gia'  disposta  con
decreto  ministeriale 27 maggio 1995 con effetto dal 2 novembre 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.n.c.
B.  &  L.  appalti  ing.  Pietro  Lazzoni & C., con sede in Taranto e
unita' di Taranto, per il periodo dal 2 novembre  1995  al  1  maggio
1996.
   Articolo  3,  comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 2
novembre 1994.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22053 del 3 febbraio 1997 e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo  dal  2  aprile
1996  al 1 ottobre 1996, della ditta S.r.l. F.lli Molino, con sede in
Vasto (Chieti) e unita' di  Campomarino  (Campobasso),  Montenero  di
Bisaccia (Campobasso), San Salvo (Chieti);
   Parere comitato tecnico del 5 novembre 1996, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  dell'8 novembre 1996 con effetto dal 2 ottobre 1995, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli
Molino,  con  sede  in  Vasto  (Chieti)  e  unita'   di   Campomarino
(Campobasso), Montenero di Bisaccia (Campobasso), San Salvo (Chieti),
per il periodo dal 2 aprile 1996 al 1 ottobre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 aprile 1996 con decorrenza 2
aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22054  del  3  febbraio 1997 e' e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1
ottobre 1995, al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l.  Nuova  Sirci,
con sede in Gubbio (Perugia) e unita' di Gubbio (Perugia).
   Parere comitato tecnico del 13 novembre 1996, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Nuova  Sirci,  con  sede  in  Gubbio
(Perugia)  e unita' di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1 ottobre
1995 al 31 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 1 ottobre 1995  con  decorrenza  1
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22055 del 3 febbraio 1997:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazoine
aziendale, relativa al periodo dal 19 settembre 1995 al 18  settembre
1996,   della   ditta   S.p.a.   Firema  trasporti  unita'  operativa
metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unita' di  Metalmeccanica
lucana di Tito scalo (Potenza).
   Parere comitato tecnico del 14 novembre 1996, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  1  giugno  1996  con  effetto  dal  19
settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della
ditta S.p.a. Firema trasporti unita' operativa metalmeccanica lucana,
con  sede  in  Napoli e unita' di Metalmeccanica lucana di Tito scalo
(Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza  19
settembre 1995;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il  presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1  giugno  1996  con  effetto  dal  19  settembre 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla   ditta   S.p.a.   Firema
trasporti  unita' operativa metalmeccanica lucana, con sede in Napoli
e unita' di Metalmeccanica lucana di Tito  scalo  (Potenza),  per  il
periodo dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 aprile 1996 con decorrenza 19
marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22056 del 3 febbraio 1997:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per crisi aziendale,
relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 31 maggio 1996, della  ditta
S.r.l. Cimpa costruzioni immobiliari partenopee, con sede in Napoli e
unita'  di  Napoli  centro  direzionale Isola (Napoli), e Napoli, via
Chiatamone, 62.
   Parere comitato tecnico del 20 novembre 1996, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla   ditta   S.r.l.   Cimpa  costruzioni  immobiliari
partenopee, con sede in Napoli e unita' di Napoli centro  direzionale
Isola  (Napoli),  e  Napoli, via Chiatamone, 62, per il periodo dal 3
luglio 1995 al 2 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1995  con  decorrenza  3
luglio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
coresponsione   del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 3 luglio 1995, in favore dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   ditta  S.r.l.  Cimpa
costruzioni immobiliari partenopee, con sede in Napoli  e  unita'  di
Napoli  centro  direzionale  Isola (Napoli) e Napoli, via Chiatamone,
62, per il periodo dal 3 gennaio 1996 al 31 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con  decorrenza  3
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22057 del 3 febbraio 1997:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 26 dicembre 1994, della ditta S.p.a.
Alidolce con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1996, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Alidolce, con sede in Caivano (Napoli)
e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
coresponsione   del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Alidolce,
con  sede  in  Caivano  (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 26 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza  dal
1 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6  marzo  1995  al  5  marzo  1996,  della ditta S.p.a.
C.I.T.E.C. con sede in Roma e unita' di Roma (2 unita').
   Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. C.I.T.E.C., con sede in Roma e unita'
di Roma (2 unita'), per il periodo dal 6 marzo 1995  al  5  settembre
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  31 marzo 1995 con decorrenza 6
marzo 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
1  dicembre  1995,  n. 19447/1 vedi nota U.P.L.M.O. di Roma n. 6691/1
dell'11 dicembre 1996;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  12  maggio  1996  al 12 maggio 1997, della ditta S.p.a.
Russino conserve ittiche alimentari con sede in Coriano di  Rimini  e
unita' di Pineto (Teramo).
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1996, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Russino  conserve  ittiche  alimentari,
con  sede  in  Coriano  di Rimini e unita' di Pineto (Teramo), per il
periodo dal 13 maggio 1996 al 12 maggio 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con  decorrenza  13
maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22058 del 3 febbraio 1997:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al
31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo azienda di  Finmeccanica
con sede in Roma e unita' di Genova e Roma.
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  1  febbraio  1993  con effetto dal 1
gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Ansaldo  azienda  di  Finmeccanica, con sede in Roma e
unita' di Genova e Roma, per il periodo dal  1  gennaio  1995  al  30
giugno 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 febbraio 1995 con decorrenza
dal 1 gennaio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
   2)   a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di  Genova
e Roma, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza dal 1
luglio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in
favore dei lavoratori  interassati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Ansaldo  azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Genova
e Roma, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata  il  1  agosto  1995  con  decorrenza
dall'11 agosto 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    4)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  relativa al periodo dal 1 marzo 1995 al
30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Termosud  -  Gruppo  Ansaldo,  con
sede in Gioia del Colle (Bari) e unita' di Gioia del Colle (Bari).
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo
1992, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Giaia del Colle (Bari)
e unita' di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1  marzo  1995
al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza dal 1
marzo 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    5)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  relativa  al periodo dal 1 gennaio 1995
all'8 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede  in
Genova e unita' di Corsico (Milano).
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  1  febbraio  1993  con effetto dal 1
gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Corsico
(Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza dal 1
gennaio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    6)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Corsico (Milano), per
il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 luglio 1995 con decorrenza 1
luglio 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    7)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Corsico (Milano), per
il periodo dall'11 agosto 1995 all'8 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 11
agosto 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    8)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al  periodo  dal  1  marzo  1995
all'8  dicembre  1995,  della  ditta  S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo
componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e
unita' di Genova e Milano.
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  1  febbraio  1993  con  effetto  dal  1
gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994
Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Genova e Milano,  per
il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza dal
1 gennaio 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    9)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Ansaldo  Gie  gia'  Ansaldo  componenti  dal 30 dicembre 1994 Ansaldo
energia, con sede in Genova e unita'  di  Genova  e  Milano,  per  il
periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 luglio 1995 con decorrenza 1
luglio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    10)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio  1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti  dal  30  dicembre  1994  Ansaldo
energia,  con  sede  in  Genova  e  unita' di Genova e Milano, per il
periodo dall'11 agosto 1995 all'8 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con  decorrenza  11
agosto 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    11)  e'  approvata  la  proroga  complessa  del   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  relativa al periodo dal 9 dicembre 1994
all'8 dicembre 1995, della ditta  S.p.a.  Ansaldo  Gie  gia'  ansaldo
componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e
unita' di Legnano (Milano).
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
riorganizzazione aziendale, gia' disposta  con  decreto  ministeriale
del  1  febbraio  1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Ansaldo  Gie
gia'  Ansaldo  componenti  dal  30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con
sede in Genova e unita' di Legnano (Milano), per  il  periodo  dal  9
dicembre 1994 all'8 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza dal
9 dicembre 1994.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    12) a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 1 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Ansaldo  Gie  gia'  Ansaldo  componenti  dal 30 dicembre 1994 Ansaldo
energia, con sede in Genova e unita'  di  Legnano  (Milano),  per  il
periodo dall'8 giugno 1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  5 luglio 1995 con decorrenza 8
giugno 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    13)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti  dal  30  dicembre  1994  Ansaldo
energia,  con  sede  in  Genova  e unita' di Legnano (Milano), per il
periodo dall'11 agosto 1995 all'8 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con  decorrenza  11
agosto 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22059  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al  periodo  dal
23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Russo pavimenti,
con sede in Rose (Caserta) e unita' di Rose (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Russo pavimenti, con  sede
in  Rose  (Caserta) e unita' di Rose (Caserta), per il periodo dal 23
maggio 1994 al 22 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza  dal
23 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22060 del 3 febbraio  1997  a  seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo  1996,
e'   autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  7  marzo  1996  con effetto dal 22 maggio 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
F.I.R.  Fabbrica  italiana  rele',  con  sede  in S. Pellegrino Terme
(Bergamo) e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo), per il  periodo
dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 giugno 1996 con decorrenza 22
maggio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n. 22061 del 3 febbraio 1997 a seguito
dell'approvazione  relativa   al   programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996,
e'  autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto  dall'11  aprile  1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Centro servizi B 3, con sede in Torino  e  unita'  di  Rivoli  unita'
vendita  (Torino),  Torino amministrativi, Torino magazzino e servizi
generali, Torino unita' vendita, per il periodo dall'11 ottobre  1995
al 31 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 11
ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22062  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato il programma per riorganizzazione  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  20  giugno  1994  al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a.
Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), e  unita'  di  Bagnolo
Mella (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 4 dicembre 1996, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Italfond,  con
sede  in Bagnolo Mella (Brescia) e unita' di Bagnolo Mella (Brescia),
per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza  dal
20 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  del  programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 giugno 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Italfond,  con  sede  in  Bagnolo Mella (Brescia) e unita' di Bagnolo
Mella (Brescia), per il periodo dal 20 dicembre  1994  al  19  giugno
1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 20
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22063 del 3  febbraio  1997  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  6,  del  decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,
a decorrere dal 2 giugno 1995, e' prorogata, in favore dei lavoratori
interessati   dipendenti   dalla   S.c.   a  r.l.  Consorzio  agrario
provinciale di Varese, e unita' di  Varese,  per  il  periodo  dal  2
giugno  1995  al  1  dicembre  1995 la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 22064 del 3 febbraio  1997  in  favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Inv.  El.  involucri
elettromeccanici, con  sede  in  Catania  e  unita'  di  Catania,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 22  giugno  1995  al  21  dicembre
1995.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994,
n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto  ministeriale  n. 22065 del 3 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens  Nixdorf  Informatica,
con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Milano  -  Padova - Catania, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,
n.  299,  convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con decreto ministeriale n. 22066 del 3 febbraio  1997  in  favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Ansaldo  azienda  di
Finmeccanica, con sede  in  Roma  e  unita'  di  Genova  e  Roma,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 marzo 1996.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,
n.  299,  convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con decreto ministeriale n. 22067 del 3 febbraio  1997  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo energia, con sede in
Genova e unita' di Corsico (Milano), e' prorogata  la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
9 dicembre 1995 al 31 marzo 1996.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994,
n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio  1994,  n.
451.