Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.41 del 19-2-1998)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 contenente la nuova tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 che autorizza l'Universita' degli studi di Messina ad istituire per l'anno accademico 1997-1998 la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, e' integrato come appresso: Articolo unico Presso la facolta' di farmacia dell'Ateneo e' istituita la Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera. Dopo l'attuale art. 782, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera. Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera Art. 783. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Messina la Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera che conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera. Il corso di specializzazione in farmacia ospedaliera e' disciplinato dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 della tabella XLV/4 allegata al decreto del Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 settembre 1995. Art. 784. - La Scuola afferisce alla facolta' di farmacia dell'Universita' di Messina. La Scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori: a) a farmacia delle istituzioni ospedaliere; b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio. La Scuola rilascia il titolo di specialista in farmacia ospedaliera. La Scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio. Art. 785. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni e prevede 2.400 ore complessive di attivita' didattiche e di tirocinio. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. La modifica del numero degli iscritti puo' essere stabilita annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle esigenze del mercato del lavoro. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della Scuola. Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia od in chimica e tecnologia farmaceutiche. Sono altresi' ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniera, accettato dalle autorita' italiane, dal consiglio della Scuola e dal senato accademico e ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione alla Scuola. Art. 786. - Il consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' con il regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 787. - La Scuola comprende tre aree didattiche e di tirocinio professionale, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Area I - Biologica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia. Settori scientificodisciplinari: E07X (Farmacologia); F04A (Patologia generale); F05X (Microbiologia e microbiologia clinica); F22A (Igiene generale ed applicata). Area 2 - Chimicoanalitica farmaceutica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimicofarmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti strutturaattivita' ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici Settori scientificodisciplinari: A02B (Probabilita' e statistica matematica); C07X (Chimica farmaceutica); C09X (Chimica bromatologica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale). Area 3 - Tecnologicoapplicativa. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresi' approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e di tutte le tecniche piu' avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio. Settore scientificodisciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo). All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della Scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della Scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della Scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia ed all'estero in laboratori universitari o extra universitari. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla Scuola e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Il consiglio della Scuola e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attivita' didattiche nella Scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'Universita', su proposta del consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi staccate. Il consiglio della Suola puo' proporre convenzioni all'Azienda policlinico universitario per lo svolgimento dell'attivita' didattica degli specializzandi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubb1ica italiana. Messina, 12 gennaio 1998 Il rettore: Cuzzocrea