Interpretazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 settembre 1995, relativo alla determinazione dei contributi per le autorizzazioni concernenti l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati.(GU n.46 del 25-2-1997)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995, concernente la determinazione dei contributi per le autorizzazioni all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995; Considerato che l'art. 2 del predetto decreto 5 settembre 1995 ha dato luogo a dubbi di interpretazione; Ravvisata l'esigenza di esplicitare il significato del menzionato art. 2 del decreto 5 settembre 1995; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni recate dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 settembre 1995, citato in premessa, devono intendersi nel senso che i titolari di ciascuna autorizzazione di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, sono tenuti a corrispondere un contributo annuo di lire un milione per ogni sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie dei singoli servizi autorizzati. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 1997 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MACCANICO p. Il Ministro del tesoro PENNACCHI Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997 Registro n. 1 Poste, foglio n. 285