MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 febbraio 1997 

  Emissione  di  buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
centottantadue giorni.
(GU n.45 del 24-2-1997)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996  con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1996, n. 664,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei
titoli pubblici, in Italia  e  all'estero,  al  netto  di  quelli  da
rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici  al  14  febbraio
1997 e' pari a 4.941 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   28   febbraio   1997   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 agosto 1997 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1997.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato  nelle
premesse.   L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro  e  non
oltre  le  ore 13 del giorno 25 febbraio 1997, con l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato   decreto
ministeriale 5 dicembre 1996.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 febbraio 1997
                                     p. Il direttore generale: GRILLI