Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Regianca", in Roma.(GU n.47 del 26-2-1997)
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperativa; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992; Decreta: La societa' cooperativa edilizia sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59: societa' cooperativa edilizia "Regianca", con sede in Roma, costituita per rogito notaio Guido Bolognesi in data 4 marzo 1987, rep. n. 4911, reg. soc. n. 4996/87 tribunale di Roma, BUSC n. 29935/227094. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 1997 Il direttore: PIRONOMONTE