MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.46 del 25-2-1997)

   Con   decreto   ministeriale   8   febbraio  1997,  n.  22155,  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1 ottobre 1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. I.A.C. -
Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo  (Chieti)  e
unita'  di  Chieti  Scalo (Chieti), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
centoquaranta    unita',    su    un    organico    complessivo    di
trecentoquarantacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  I.A.C.  -  Industria  adriatica
confezioni,  a  corrispondere  il  particolare beneficio previsto dal
comma  4,  art.  6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.   510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei limiti finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo  1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   8   febbraio  1997,  n.  22156,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.T.E., con
sede in Bari e unita'  di  Capurso  (Bari),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  diciannove unita', su un organico complessivo di
trentuno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Cos.T.E.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   8   febbraio  1997,  n.  22157,  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 giugno 1996 al 3  giugno  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Area Ag coop.,
con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato  un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 36 ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo   di  lavoratori  pari  a  quattordici  unita',  di  cui  due
poligrafici da  37  a  25  ore  medie  settimanali,  su  un  organico
complessivo di quattordici unita'.
   L'I.N.P.S.   e   l'I.N.P.G.I.,   ove  interessato,  sono  altresi'
autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ARL - Area AG coop., a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto   ministeriale   8   febbraio  1997,  n.  22158,  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 marzo 1996  al  4  marzo  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista,  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Casfer
calcestruzzo, con sede in Selargius (Cagliari)  e  unita'  di  Donori
(Cagliari),  Quartu S. Elena (Cagliari) e Selargius (Cagliari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  25  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori  pari  a  diciannove  unita',  su  un  organico
complessivo di ventiquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Casfer   calcestruzzo,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.  6,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato  alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  8  febbraio   1997,   n.   22159,   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 luglio 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista, dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Simone  Maria,  con
sede  in  Torre  Annunziata  (Napoli),  e  unita' di Torre Annunziata
(Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unita',  su  un
organico complessivo di quarantasette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  De  Simone  Maria,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  8  febbraio   1997,   n.   22160,   e'
autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla De  Simone  Maria,  con  sede  in  Torre  Annunziata
(Napoli)  e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  21  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a quarantasette unita', su un organico complessivo di
quarantotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  De  Simone  Maria,  a  corrispondere  i
particolari  benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti finanziari
di cui al successivo comma  13  dell'art.  5,  del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   8   febbraio  1997,  n.  22161,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Sarda surgelati, con sede in Sassari e unita'
di  Porto  Torres  (Sassari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
venti unita', su un organico complessivo di ventidue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda surgelati, a corrispondere i
particolari  benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti finanziari
di cui al successivo comma  13  dell'art.  5,  del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.