MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.47 del 26-2-1997)

   Con  decreto  ministeriale n. 22124 dell'8 febbraio 1997, ai sensi
dell'art. 4, comma 21, del decreto legislativo 2 aprile 1996, n. 180,
e' concessa  in  favore  di  un  numero  massimo  di  428  lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Societa'  pneumatici Pirelli,
unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre
1995 al 5 giugno 1996.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 21994, articoli 1, 2 e 3, del 23 gennaio 1997.
   E' altresi' concessa una ulteriore proroga del trattamento di  cui
sopra per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si'.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
   Con decreto ministeriale n. 22125 dell'8 febbraio 1997,  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  21,  e  dell'art.  9,  comma  25, punto b), del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  28  novembre  1996, n. 608, e' concessa in favore di un
numero massimo di 140 lavoratori interessati dipendenti dalla  S.p.a.
Societa'  pneumatici  Pirelli, unita' produttiva in Tivoli (Roma), la
proroga del trattamento straordinario di integrazione  salariale  per
il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 marzo 1997.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   Pagamento diretto: si'.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 21995 del 23 gennaio 1997.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22126  dell'8  febbraio 1997, sono
accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2,  della  legge  n.
223/1991, relativi al periodo dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995,
della ditta S.p.a. Sicil.Co.Mar., con sede in Palermo e cantieri vari
in provincia di Messina.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori interessati dipendeti dalla ditta
S.p.a.  Sicil.Co.Mar.,  con  sede  in  Palermo  e  cantieri  vari  in
provincia  di  Messina,  per  il  periodo  dal 24 dicembre 1994 al 23
giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22127 dell'8 febbraio 1997,  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  21,  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,
e  dell'art.  2,  comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale   dal  2  gennaio  1997  al  1  aprile  1997
limitatamente a 17 lavoratori dipendenti dalla societa' Nuova Mecfond
- Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli per i  quali
e'  stata  gia'  disposta la concessione del predetto trattamento con
decreto ministeriale del 1 giugno 1996  a  decorrere  dal  2  gennaio
1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.M.O. di Napoli
come da protocollo dello stesso, in data 29 novembre 1996.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto nazionale della  previdenza  e  assistenza  sociale  e'
autorizzato,  la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22128  dell'8  febbraio  1997,  e'
revocato  il  decreto  ministeriale del 3 aprile 1995 con il quale e'
stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario  di
integrazione  salariale  dal  17  ottobre  1994  al 16 aprile 1995 in
favore dei lavoratori della S.p.a. I.T.C.  -  Industria  termotecnica
campana,  con  sede  in Buccinasco (Milano), limitatamente al periodo
dal 30 gennaio 1995 al 16 aprile 1995 per i dipendenti dall'unita' di
Casteggio (Pavia).
   In favore dei lavoratori dipendenti dalla sopra indicata societa',
unita' di Casteggio (Pavia), per un  massimo  di  95  lavoratori,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997.
   La  corresponsione  del  trattamento,  per  un   massimo   di   95
lavoratori,  disposto  con  il precedente art. 2, e' prorogata dal 14
aprile 1997 al 28 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -bis, della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22129 dell'8 febbraio 1997, in  favore
della  lavoratrice  Pintos Miriam Ethel, dipendente dalla Cobra Jeans
ex Confezioni  Manuero  2000,  con  sede  e  stabilimento  in  Nereto
(Teramo),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dall'11  luglio  1995  al  10
gennaio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  e' prorogata
dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concesso  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -bis, della legge
n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale n. 22130 dell'8 febbraio 1997, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Garniga, con sede in Isera
(Trento) e unita' di Isera (Trento), per un massimo di 45 dipendenti,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 25 agosto 1995 al 24 febbraio 1996.
   La  corresponsione del trattamento disposta con il precedente art.
1 e' prorogata dal 25 febbraio 1996 al 5 giugno 1996.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
9 febbraio 1996, n. 19968/2.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -bis, della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22131 dell'8 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garniga,  con  sede  in  Isera
(Trento) e unita' di Isera (Trento), per un massimo di 45 dipendenti,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 6 giugno 1996 al 24 agosto 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -bis, della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale  n.  22132  dell'8  febbraio  1997,  sono
accertati  i  presupposti  di cui all'art. 3, comma 2, della legge n.
223/91, relativi al periodo dal 9 giugno 1994  all'8  dicembre  1994,
della  ditta  S.r.l.  Ferrero  impianti  e macchine, con sede in Vado
Ligure (Savona) e unita' di Vado Ligure (Savona).
   Parere  comitato  tecnico  del  13  novembre 1996 e del 29 gennaio
1997: favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  20  ottobre 1993 con effetto dal 9 giugno 1993, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipedenti  dalla  ditta  S.r.l.
Ferrero  impianti  e  macchine,  con  sede  in Vado Ligure (Savona) e
unita' di Vado Ligure (Savona), per il  periodo  dal  9  giugno  1994
all'8 dicembre 1994.
   Art.  3,  comma  2,  legge  n.  223/1991, sentenza Tribunale del 9
giugno 1993, n. 3370.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22133 dell'8 febbraio 1997:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  12  giugno  1995 all'11 giugno 1996, della ditta S.p.a.
Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania)  e  unita'  di  S.
Gregorio di Catania (Catania).
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Itel,  con  sede  in  S.  Gregorio  di
Catania  (Catania)  e unita' di S. Gregorio di Catania (Catania), per
il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con  decorrenza  12
giugno 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 12 giugno 1995, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Itel,  con
sede  in  S.  Gregorio  di Catania (Catania) e unita' di Roma, per il
periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 9 gennaio 1996 con  decorrenza  12
dicembre 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1995 al 28 dicembre 1995,  della  ditta  S.p.a.
Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Itel,  con  sede  in  S.  Gregorio  di
Catania (Catania) e unita' di Catania, per il periodo dal 21 febbraio
1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 21 febbraio 1995, in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con
sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Catania, per  il
periodo dal 1 luglio 1995 al 28 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 luglio 1995 con decorrenza 1
luglio 1995;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  maggio  1995  al  30 aprile 1996, della ditta S.p.a.
Itel, con sede in S.  Gregorio  di  Catania  (Catania)  e  unita'  di
Siracusa.
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Itel,  con  sede  in  S.  Gregorio  di
Catania  (Catania) e unita' di Siracusa, per il periodo dal 19 luglio
1995 al 30 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995  con  decorrenza  1
maggio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 19 luglio 1995, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Itel,  con
sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Siracusa, per il
periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996.
    Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1995 con decorrenza 1
novembre 1995.
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1995 al 28 dicembre 1995,  della  ditta  S.p.a.
Itel,  con  sede  in  S.  Gregorio  di  Catania (Catania) e unita' di
Ragusa.
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Itel,  con  sede  in S. Gregorio di
Catania (Catania) e unita' di Ragusa, per il periodo dal 21  febbraio
1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 28 febbraio 1995 con decorrenza
dal 1 gennaio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 21 febbraio 1995, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Itel,  con
sede  in  S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Ragusa, per il
periodo dal 1 luglio 1995 al 28 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995  con  decorrenza  1
luglio 1995.
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 maggio 1996 al  30  aprile  1997,  della  ditta  S.r.l.
S.I.A.C.  -  Societa'  italiana  additivi per carburanti, con sede in
Pescara e unita' di Bussi (Pescara), Milano e Pescara.
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. S.I.A.C. - Societa' italiana additivi
per carburanti, con sede in Pescara  e  unita'  di  Bussi  (Pescara),
Milano  e Pescara, per il periodo dal 1 maggio 1996, con decorrenza 1
maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996, con  decorrenza  1
maggio 1996;
    10)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 giugno 1995 al  31  maggio  1996,  della  ditta  S.p.a.
Itel,  con  sede  in  S.  Gregorio  di  Catania (Catania) e unita' di
Agrigento.
   Parere del comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Itel,  con  sede  in S. Gregorio di
Catania (Catania) e unita' di Agrigento, per il periodo dal 1  giugno
1995 al 31 maggio 1996.
   Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 luglio 1995, con decorrenza 1
giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
 
 
   Con decreto ministeriale n. 22134 dell'8 febbraio 1997:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 17 ottobre
1996, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 17 ottobre 1996, con effetto dal 4  marzo  1996,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con  sede  in  Badia  al  Pino
(Arezzo)  e  unita'  di  Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4
settembre 1996 al 3 marzo 1997.
   Istanza aziendale presentta il 23 ottobre 1996  con  decorrenza  4
settembre 1996;
    2)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1996 al
31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Firema trasporti,  con  sede  in
Napoli e unita' operativa di Casaralta (Bologna).
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
ristrutturazione  aziendale,  gia'  disposta con decreto ministeriale
del 28 dicembre 1994, con effetto dal 1 gennaio 1994, in  favore  dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Firema
trasporti, con  sede  in  Napoli  e  unita'  operativa  di  Casaralta
(Bologna), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  28 dicembre 1994 con effetto dal 1 gennaio 1994 in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Firema  trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa di Casaralta
(Bologna), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1996  con  decorrenza  1
luglio 1996.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22135 dell'8 febbraio 1997:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al  4  febbraio  1997,  della
ditta  S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e
unita' di Trivero (Vercelli).
   Parere comitato tecnico del 20 novembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con
sede  in  Trivero  (Vercelli)  e unita' di Trivero (Vercelli), per il
periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 15 marzo  1996  con  decorrenza  5
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal 5 febbraio  1996,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio
Mario Zegna, con sede in  Trivero  (Vercelli)  e  unita'  di  Trivero
(Vercelli), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 agosto 1996 con decorrenza 5
agosto 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22136 dell'8 febbraio 1997:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  14  dicembre 1995 al 13 giugno 1996, della ditta S.p.a.
I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in  Borgo
Grappa (Latina) e unita' di Latina.
   Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  27  marzo  1996 con effetto dal 14 giugno 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
I.L.I.O.  Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Borgo
Grappa (Latina) e unita' di Latina, per il periodo  dal  14  dicembre
1995 al 13 giugno 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 luglio 1995 con decorrenza 14
dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 novembre 1993 al 30 ottobre 1994,  della  ditta  S.p.a.
Montanari Engineering, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l.  Montanari  Engineering,  con  sede  in
Napoli  e  unita' di Napoli, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30
aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza  1
novembre 1993;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Montanari Engineering, con
sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1  maggio  1994
al 30 ottobre 1994;
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1994 con decorrenza 1
maggio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  5  novembre
1996,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  5 novembre 1996 con effetto dal 26 settembre 1995,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.
Progetto  industrie,  con sede in Caserta e unita' di Caserta, per il
periodo dal 26 marzo 1996 al 25 settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1996 con  decorrenza  26
marzo 1996;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con  effetto dal 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Societa'  cooperativa
Gran   Sasso,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Bastia  (Perugia),
Cittaducale (Rieti), Monterchi (Arezzo), Piancastagnaio (Siena), Riva
del Garda (Trento) e Roma (sei unita' produttive), per il periodo dal
2 aprile 1996 al 1 ottobre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996  con  decorrenza  2
aprile   1996   come   da   nota   n.  2070/1  del  30  gennaio  1997
dell'U.P.L.M.O. di Roma.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
9  gennaio  1997,  n.  21929/5.  Esclusi  lavoratori sospesi per fine
cantiere e fine fase lavorativa;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  del  6  settembre  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
6  settembre  1996  con  effetto  dal  6 novembre 1995, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurobeton,  con
sede  in Brusciano (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per
il periodo dal 18 ottobre 1996 al 5 novembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 6
maggio 1996.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.r.l.  Gino
Pomepii, con sede in Formia (Latina) e unita' di Formia (Latina).
   Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Gino  Pompeii,  con  sede  in  Formia
(Latina)  e  unita'  di  Formia (Latina), per il periodo dal 2 maggio
1996 al 1 novembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996  con  decorrenza  2
maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 2 maggio 1996, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Gino Pompeii, con sede in
Formia (Latina) e unita' di Formia (Latina), per  il  periodo  dal  2
novembre 1996 al 30 aprile 1997.
   Istanza  aziendale  presentata il 5 dicembre 1996 con decorrenza 2
novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22137  dell'8  febbraio  1997,  e'
approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal
15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a.  Palcitric,  con
sede in Napoli e unita' di Calitri (Avellino) e uffici di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 19 novembre 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Palcitric, con sede in Napoli e  unita'
di  Calitri  (Avellino)  e  uffici  di  Napoli, per il periodo dal 15
aprile 1996 al 14 ottobre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con  decorrenza  15
aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22138 dell'8 febbraio 1997:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Cesare
Fiorucci,  con  sede  in  S.  Palomba-Pomezia  (Roma)  e unita' di S.
Palomba-Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Cesare  Fiorucci,  con  sede  in S.
Palomba-Pomezia (Roma) e unita' di S. Palomba-Pomezia (Roma), per  il
periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 giugno 1996 con decorrenza 6
maggio 1996;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 6 maggio 1996, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede
in S. Palomba-Pomezia (Roma) e unita' di S.  Palomba-Pomezia  (Roma),
per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997.
   Istanza  aziendale presentata il 17 dicembre 1996 con decorrenza 6
novembre 1996;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  aprile  1996  al  31  marzo 1997, della ditta S.n.c.
Astoricchio e figlio, con sede in Lecce e unita' di Lecce.
   Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.n.c. Astoricchio e figlio, con sede in Lecce
e  unita'  di Lecce, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre
1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996  con  decorrenza  1
aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.