Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.47 del 26-2-1997)
Con decreto ministeriale n. 22124 dell'8 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto legislativo 2 aprile 1996, n. 180, e' concessa in favore di un numero massimo di 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21994, articoli 1, 2 e 3, del 23 gennaio 1997. E' altresi' concessa una ulteriore proroga del trattamento di cui sopra per il periodo dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'. Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 22125 dell'8 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e' concessa in favore di un numero massimo di 140 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 marzo 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'. Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21995 del 23 gennaio 1997. Con decreto ministeriale n. 22126 dell'8 febbraio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995, della ditta S.p.a. Sicil.Co.Mar., con sede in Palermo e cantieri vari in provincia di Messina. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendeti dalla ditta S.p.a. Sicil.Co.Mar., con sede in Palermo e cantieri vari in provincia di Messina, per il periodo dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22127 dell'8 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1997 al 1 aprile 1997 limitatamente a 17 lavoratori dipendenti dalla societa' Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli per i quali e' stata gia' disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 a decorrere dal 2 gennaio 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 29 novembre 1996. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 22128 dell'8 febbraio 1997, e' revocato il decreto ministeriale del 3 aprile 1995 con il quale e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995 in favore dei lavoratori della S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in Buccinasco (Milano), limitatamente al periodo dal 30 gennaio 1995 al 16 aprile 1995 per i dipendenti dall'unita' di Casteggio (Pavia). In favore dei lavoratori dipendenti dalla sopra indicata societa', unita' di Casteggio (Pavia), per un massimo di 95 lavoratori, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997. La corresponsione del trattamento, per un massimo di 95 lavoratori, disposto con il precedente art. 2, e' prorogata dal 14 aprile 1997 al 28 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22129 dell'8 febbraio 1997, in favore della lavoratrice Pintos Miriam Ethel, dipendente dalla Cobra Jeans ex Confezioni Manuero 2000, con sede e stabilimento in Nereto (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 22130 dell'8 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garniga, con sede in Isera (Trento) e unita' di Isera (Trento), per un massimo di 45 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 agosto 1995 al 24 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 25 febbraio 1996 al 5 giugno 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 febbraio 1996, n. 19968/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22131 dell'8 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garniga, con sede in Isera (Trento) e unita' di Isera (Trento), per un massimo di 45 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1996 al 24 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma -bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22132 dell'8 febbraio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ferrero impianti e macchine, con sede in Vado Ligure (Savona) e unita' di Vado Ligure (Savona). Parere comitato tecnico del 13 novembre 1996 e del 29 gennaio 1997: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 con effetto dal 9 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipedenti dalla ditta S.r.l. Ferrero impianti e macchine, con sede in Vado Ligure (Savona) e unita' di Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza Tribunale del 9 giugno 1993, n. 3370. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22133 dell'8 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 giugno 1995 all'11 giugno 1996, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di S. Gregorio di Catania (Catania). Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di S. Gregorio di Catania (Catania), per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 12 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Roma, per il periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 9 gennaio 1996 con decorrenza 12 dicembre 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 28 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Catania, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 21 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Catania, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 28 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Siracusa. Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Siracusa, per il periodo dal 19 luglio 1995 al 30 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 1 maggio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Siracusa, per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1995 con decorrenza 1 novembre 1995. 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 28 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Ragusa. Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Ragusa, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza dal 1 gennaio 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 21 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Ragusa, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 28 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 maggio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.r.l. S.I.A.C. - Societa' italiana additivi per carburanti, con sede in Pescara e unita' di Bussi (Pescara), Milano e Pescara. Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.A.C. - Societa' italiana additivi per carburanti, con sede in Pescara e unita' di Bussi (Pescara), Milano e Pescara, per il periodo dal 1 maggio 1996, con decorrenza 1 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996, con decorrenza 1 maggio 1996; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Agrigento. Parere del comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Agrigento, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996. Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995, con decorrenza 1 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22134 dell'8 febbraio 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997. Istanza aziendale presentta il 23 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996; 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa di Casaralta (Bologna). Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa di Casaralta (Bologna), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1 gennaio 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa di Casaralta (Bologna), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22135 dell'8 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unita' di Trivero (Vercelli). Parere comitato tecnico del 20 novembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unita' di Trivero (Vercelli), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Mario Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unita' di Trivero (Vercelli), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 5 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22136 dell'8 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996, della ditta S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Borgo Grappa (Latina) e unita' di Latina. Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 marzo 1996 con effetto dal 14 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Borgo Grappa (Latina) e unita' di Latina, per il periodo dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1995 con decorrenza 14 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1993 al 30 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Montanari Engineering, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Montanari Engineering, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Montanari Engineering, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 30 ottobre 1994; Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1 maggio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 novembre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 novembre 1996 con effetto dal 26 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Progetto industrie, con sede in Caserta e unita' di Caserta, per il periodo dal 26 marzo 1996 al 25 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1996 con decorrenza 26 marzo 1996; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Societa' cooperativa Gran Sasso, con sede in Roma e unita' di Bastia (Perugia), Cittaducale (Rieti), Monterchi (Arezzo), Piancastagnaio (Siena), Riva del Garda (Trento) e Roma (sei unita' produttive), per il periodo dal 2 aprile 1996 al 1 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 2 aprile 1996 come da nota n. 2070/1 del 30 gennaio 1997 dell'U.P.L.M.O. di Roma. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 gennaio 1997, n. 21929/5. Esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e fine fase lavorativa; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 settembre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996 con effetto dal 6 novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 18 ottobre 1996 al 5 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 6 maggio 1996. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.r.l. Gino Pomepii, con sede in Formia (Latina) e unita' di Formia (Latina). Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gino Pompeii, con sede in Formia (Latina) e unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 2 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 2 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gino Pompeii, con sede in Formia (Latina) e unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 2 novembre 1996 al 30 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1996 con decorrenza 2 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22137 dell'8 febbraio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. Palcitric, con sede in Napoli e unita' di Calitri (Avellino) e uffici di Napoli. Parere comitato tecnico del 19 novembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Palcitric, con sede in Napoli e unita' di Calitri (Avellino) e uffici di Napoli, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22138 dell'8 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede in S. Palomba-Pomezia (Roma) e unita' di S. Palomba-Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede in S. Palomba-Pomezia (Roma) e unita' di S. Palomba-Pomezia (Roma), per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesare Fiorucci, con sede in S. Palomba-Pomezia (Roma) e unita' di S. Palomba-Pomezia (Roma), per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.n.c. Astoricchio e figlio, con sede in Lecce e unita' di Lecce. Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Astoricchio e figlio, con sede in Lecce e unita' di Lecce, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.