MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 24 febbraio 1997, n. 3 

  Modalita'  di distribuzione dei medicinali inibitori della proteasi
(Crixivan della Merck Sharp & Dohme, Invirase della  Roche  e  Norvir
della Abbott) per la cura dei pazienti affetti da AIDS.
(GU n.53 del 5-3-1997)
 
 Vigente al: 5-3-1997  
 

                                   Agli  assessori alla sanita' delle
                                  regioni  a  statuto   ordinario   e
                                  speciale
                                  Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e le province  autonome  di
                                  Trento e Bolzano
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Al   Comando   carabinieri  per  la
                                  sanita'
                                  Alla Federfarma
                                  Alle Associazioni distributori  dei
                                  medicinali
                                  Alla Merck Sharp e Dohme
                                  Alla Roche S.p.a.
                                  Alla Abbott S.p.a.
  Al  momento  attuale,  il trattamento farmacologico antiretrovirale
con  inibitori  della  proteasi  registrati  per   uso   clinico   in
combinazione con altri antiretrovirali viene effettuato impiegando le
specialita'   medicinali   denominate   Crixivan   (principio  attivo
Inadivir), Invirase (principio attivo Saquinavir), Norvir  (principio
attivo Ritonavir).
  Tali  prodotti  sono stati autorizzati all'immissione in commercio,
mediante la procedura europea centralizzata di cui al Regolamento CEE
n. 2309/93, e sono stati classificati, ai fini della rimborsabilita',
nella fascia a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge n.  537/1993
con   uso   limitato  ad  unita'  operative  di  malattie  infettive,
ospedaliere ed  universitarie,  nonche'  ad  altre  unita'  operative
prevalentemente  impegnate secondo i piani regionali, nelle attivita'
di assistenza ai soggetti con infezioni da AIDS (contrassegno H).
  Al fine di consentire la disponibilita' di  tali  medicinali  anche
attraverso le farmacie, senza ulteriori oneri di spesa per il S.S.N.,
la  Federfarma  e  le  Associazioni  di distributori all'ingrosso dei
farmaci  si  sono  dichiarate  disponibili  ad  effettuare,  in   via
provvisoria,  la  dispensazione  dei  farmaci  in  questione a titolo
completamente gratuito; inoltre, le aziende farmaceutiche interessate
hanno  assicurato  la  fornitura  delle  specialita'  medicinali   in
questione  alle  ASL  dietro  ordine  scritto, con consegna a proprie
spese presso i distributori all'ingrosso  di  farmaci  e  farmacisti,
secondo le indicazioni fornite nell'ordine citato.
  Pertanto  le  regioni  possono  ora  garantire  tramite  le  ASL la
disponibilita' degli inibitori della proteasi,  oltre  che  presso  i
centri   impegnati  nell'attivita'  di  assistenza  e  terapia  delle
patologie da AIDS, anche nelle farmacie aperte  al  pubblico  ubicate
nel proprio territorio.
  I  medicinali  verranno forniti dalle aziende farmaceutiche, di cui
all'oggetto,  in  base  all'ordine  scritto  delle  ASL   e   saranno
consegnati  dalle  stesse  aziende  ai  distributori  all'ingrosso di
farmaci e farmacisti, con diretta fatturazione  all'ASL  richiedente,
al  consueto  prezzo  di cessione. I medicinali in questione potranno
essere,  quindi,  dispensati  anche  dai   farmacisti   senza   costo
aggiuntivo  per la distribuzione, esclusivamente dietro presentazione
di ricetta medica rilasciata dai  predetti  Centri  di  assistenza  e
terapia   dei  pazienti  affetti  da  AIDS.  Le  ASL  sono  tenute  a
verificare, nei modi consueti, la corrispondenza dei quantitativo  di
medicinali  distribuito  nelle  farmacie,  dietro prescrizione medica
limitativa, all'ordinativo richiesto alle ditte interessate.
  Compete alle ASL la determinazione del quantitativo  di  medicinali
necessari  al  fabbisogno  del  proprio bacino d'utenza, sia riguardo
alle confezioni distribuite direttamente sia in riferimento a  quelle
dispensate,  con  le modalita' suddette, presso le farmacie aperte al
pubblico, individuando in base ai dati disponibili le  farmacie  e  i
relativi  distributori  maggiormente  coinvolti  in  questo regime di
dispensazione.
                                                   Il Ministro: BINDI