MINISTERO DELLE FINANZE

DIRETTIVA 25 novembre 1996 

  Semplificazione dei  rapporti  tra  amministrazione  finanziaria  e
contribuenti.
(GU n.58 del 11-3-1997)

  La presente iniziativa parte dalla  considerazione  che  anche  una
amministrazione  finanziaria  gestita  con  le  moderne  tecniche  di
programmazione e di controllo, caratterizzata dalla  professionalita'
dei  suoi  funzionari  e dotata di adeguati supporti informatici, non
puo' operare con la necessaria efficacia se non pone al centro  della
sua  considerazione i problemi del cittadino, nella sua duplice veste
di contribuente e di utente.
  L'esperienza di questi anni ha dimostrato che solo  se  l'attivita'
amministrativa  e'  adeguata  e  le  informazioni  al  cittadino sono
complete e corrette l'amministrazione puo' esercitare il suo ruolo in
modo soddisfacente. Creare le condizioni perche' si possa determinare
e manifestare il consenso dei cittadini intorno alle norme tributarie
non e', quindi, un di piu'  rispetto  all'esercizio  della  ordinaria
attivita'  amministrativa  ma,  piuttosto, costituisce una condizione
essenziale per la efficacia di questa azione, il presupposto  perche'
il  rapporto  impositivo  possa svilupparsi nel modo piu' corretto ed
adeguato e  la  stessa  credibilita'  dello  Stato,  oggi  gravemente
compromessa, possa essere ripristinata.
  E'  opportuno,  dunque,  operare  perche' venga corretto il modello
logico-funzionale  a  cui  sono  state  ispirate,  in   passato,   la
determinazione  delle  procedure  e la conseguente organizzazione del
lavoro. E cio' perche' si realizzi un modello di gestione che,  oltre
ad essere basato su principi di efficienza ed imprenditorialita', sia
orientato  al  rispetto  rigoroso  dei  diritti  e delle esigenze del
cittadino.  Un  modello  basato  non  sull'autoritarismo   ma   sulla
cooperazione  e  sul  rispetto  reciproco,  oltre  che sui criteri di
trasparenza, di partecipazione, di certezza dei diritti, di snellezza
delle procedure.
  Al  fine,  quindi,  di   perseguire   i   fini   sopra   riassunti,
l'amministrazione,  per  il tramite degli uffici in indirizzo, vorra'
attenersi scrupolosamente alle seguenti linee direttive.
A)   Chiarezza   e   trasparenza   delle   disposizioni   tributarie.
Semplificazione degli adempimenti.
  La  predisposizione  di atti e di provvedimenti amministrativi, che
incidono sullo svolgimento di successive procedure applicative, e  la
stessa configurazione di queste ultime, devono essere condotte sempre
-  nel pieno rispetto, peraltro, delle disposizioni di fonte primaria
e secondaria vigenti  -  in  modo  tale  che  il  contribuente  possa
conseguentemente  assolvere  le  obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti possibili e nelle forme  piu'  agevoli  e  meno
costose.
  Ferma   restando   la   necessita'   del  puntuale  rispetto  delle
indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri 24 settembre 1986, n. 1.1.26/1/0888.9.68, che con questa
direttiva   si   intende   integralmente  richiamare,  ogni  proposta
normativa riguardante l'amministrazione  finanziaria,  prima  che  la
stessa   prosegua  il  suo  ordinario  iter  formativo,  deve  essere
sottoposta all'esame dell'ufficio del coordinamento  legislativo,  il
quale,  per quanto concerne la valutazione dei profili concernenti la
elaborazione formale della proposta, si attiene, in quanto possibile,
alle seguenti indicazioni:
   gli  schemi  di disegni di legge e di decreti-legge che contengono
disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel  titolo;  la
rubrica   delle  partizioni  interne  e  dei  singoli  articoli  deve
menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute;
   i richiami  di  altre  disposizioni,  contenuti  negli  schemi  di
provvedimenti  normativi  in materia tributaria, devono essere fatti,
per quanto possibile, indicando anche il contenuto della disposizione
alla quale si intende fare rinvio;
   negli schemi di provvedimenti legislativi e normativi  non  devono
essere  previsti  adempimenti  con scadenza anteriore al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore.
B) Conoscibilita' delle norme.
  L'amministrazione finanziaria e' tenuta ad intraprendere ogni  piu'
opportuna  iniziativa  per  consentire  la  piu'  agevole  e completa
conoscenza,   da   parte   del   contribuente,   delle   disposizioni
amministrative vigenti in materia tributaria.
  A  tal  fine  l'amministrazione  finanziaria  e' tenuta a portare a
conoscenza  dei  contribuenti,  per  il  tramite  del   Servizio   di
documentazione    tributaria    istituito    presso   l'ufficio   del
coordinamento legislativo, tempestivamente e con i mezzi piu'  idonei
nel  quadro  delle  attuali  possibilita',  tutte  le  circolari e le
risoluzioni da essa emanate ed ogni altro atto o decreto che  dispone
sulla  organizzazione,  sulle  funzioni e sui procedimenti, salvo che
per questi ultimi  la  conoscibilita'  non  venga  esclusa  ai  sensi
dell'art.  24  della  legge  7  agosto  1990, n.   241. Gli uffici di
livello dirigenziale generale,  anche  avvalendosi  dell'ufficio  del
coordinamento  legislativo, curano l'avviamento della predisposizione
di testi, anche coordinati, che contengono la raccolta  dei  predetti
atti,  al fine di una loro futura e graduale messa a disposizione dei
contribuenti presso ogni ufficio impositore.
C)  Conoscibilita'  degli   atti.   Divieto   di   aggravamento   del
procedimento.
  Gli atti dell'amministrazione finanziaria destinati al contribuente
devono  essere  redatti  per iscritto con mezzi meccanici, ovvero con
mezzi informatici a misura che la  amministrazione  stessa  adegua  i
suoi processi operativi a quanto stabilito dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
  Fuori  dei  casi  in  cui gli atti dell'amministrazione finanziaria
devono  essere  portati  a  conoscenza  del   contribuente   mediante
notificazione,   in  occasione  della  comunicazione  degli  atti  al
contribuente devono  essere  sempre  adottati  accorgimenti  tali  da
impedire  che  terzi  possano  venire  indebitamente a conoscenza del
contenuto degli atti predetti.
  Nei rapporti con il contribuente l'amministrazione finanziaria deve
ricorrere, per quanto possibile, a  forme  espressive  o  esplicative
tali  da rendere il rapporto comunicativo estremamente comprensibile,
anche da parte di contribuenti  sforniti  di  conoscenze  in  materia
tributaria.   La   comprensibilita'   deve,  in  particolare,  essere
perseguita  in  occasione  della  predisposizione  delle   istruzioni
allegate ad un qualunque modello della amministrazione finanziaria.
  L'impiego  di codici di classificazione deve essere consentito solo
se accompagnato da una esauriente legenda.
  L'amministrazione finanziaria e'  richiamata,  in  particolare,  al
costante e puntuale rispetto di quanto prescritto dall'art. 18, commi
2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Ferma  l'esigenza  di  una  sempre  piu'  diffusa attivazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico, previsti  dall'art.  12  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  l'amministrazione  finanziaria   e'
richiamata, nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, ad una
puntuale  osservanza  delle  disposizioni contenute nel capo II della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  In particolare, tutti gli atti  della  amministrazione  finanziaria
destinati  al contribuente devono indicare, salvo che disposizioni di
legge o di regolamento non prescrivano ulteriori menzioni:
    a) l'ufficio competente;
    b) l'oggetto del procedimento;
    c) il termine di avvio e di durata del procedimento;
    d) il responsabile della  istruttoria  del  procedimento  e,  ove
diverso, il responsabile della adozione del provvedimento finale;
    e)  presso  quale  ufficio  e'  possibile  ottenere  informazioni
complete in ordine al contenuto dell'atto nonche'  prenderne  visione
ovvero estrarne copia;
    f)  il  termine  e l'autorita', amministrativa e giurisdizionale,
cui  e'  possibile  ricorrere,  con  tutti   i   necessari   elementi
identificativi della stessa.
  Compatibilmente   con   la   normativa   che   regola  il  relativo
procedimento e nel  rispetto,  comunque,  dei  limiti  derivanti  dal
generale  divieto di aggravamento della azione amministrativa, di cui
al comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  prima  di
procedere  alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione delle
imposte sui redditi che risultano dalle dichiarazioni,  i  funzionari
competenti   dell'amministrazione   finanziaria,  qualora  sussistano
incertezze  su  aspetti   rilevanti   della   dichiarazione,   devono
considerare la possibilita' dell'inoltro al contribuente, a mezzo del
servizio   postale,   al   suo   ultimo  indirizzo,  dichiarato  alla
amministrazione ovvero  dalla  stessa  conosciuto,  di  un  invito  a
fornire  i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti. I
predetti funzionari dovranno valutare  la  possibilita'  di  eseguire
tali adempimenti anche nei casi in cui, a seguito della liquidazione,
emerge  che  al  contribuente spetta un rimborso di imposta inferiore
rispetto a quello dal medesimo richiesto.
  Nel rispetto degli stessi limiti derivanti dalle prescrizioni della
legge n. 241 del 1990 sopra ricordati e ferma restando, in ogni caso,
l'osservanza della normativa in materia di istanze  di  rimborso  dei
tributi,  l'amministrazione  finanziaria valutera' la possibilita' di
assumere ogni iniziativa idonea a rendere tempestivamente  edotto  il
contribuente  di  fatti  o  circostanze  -  conosciuti  dalla  stessa
amministrazione -  suscettibili  di  far  incorrere  il  contribuente
stesso in decadenze ovvero di fargli subire l'irrogazione di sanzioni
nonche'  di determinare il mancato riconoscimento, totale o parziale,
di un suo credito.
  L'amministrazione  finanziaria  e'  tenuta  al  pieno  e   costante
rispetto  di  quanto  stabilito  al  comma 5 dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  in  ordine  agli oneri connessi alle comunicazioni che
devono essere effettuate al  contribuente  ai  sensi  della  legge  7
agosto 1990, n. 241.
D) Direttive in materia di rimborsi.
  Il  centro  di  servizio  o  l'ufficio delle imposte che provvede a
correggere una errata suddivisione di reddito tra  piu'  titolari  e'
tenuto  alla  contemporanea  comunicazione  a questi ultimi del nuovo
criterio di ripartizione, procedendo, quindi, d'ufficio  al  rimborso
nei  confronti  dei  contitolari il cui reddito sia stato in tal modo
ridotto.
  Il contribuente deve essere informato, nelle forme  piu'  idonee  e
nel minor tempo possibile, di persona ovvero al suo ultimo indirizzo,
dichiarato alla amministrazione ovvero dalla stessa conosciuto, tutte
le volte in cui un rimborso dovutogli non sia andato a buon fine.
  Il  vaglia  di  rimborso,  estinto  per  scadenza del termine, deve
essere  rinnovato  automaticamente,  mediante  il   suo   inserimento
d'ufficio  nell'ultimo  ordine di rimborsi in corso di erogazione. Se
la  mancata  riscossione  del  vaglia  deriva  da  errore  nei   dati
anagrafici del beneficiario, il centro di servizio deve provvedere al
rilascio  d'ufficio  di  una attestazione finalizzata a consentire il
pagamento del vaglia al contribuente da parte della  Banca  d'Italia,
previa correzione dell'errore nell'archivio dell'anagrafe tributaria.
  Le  proposte  di  rimborso  trasmesse  dagli  uffici  delle imposte
dirette alle sezioni staccate delle  direzioni  regionali  devono  in
ogni caso essere comunicate per conoscenza al contribuente.
E) Svolgimento delle verifiche fiscali.
  Gli  accessi,  le  ispezioni  e  le  verifiche  fiscali  nei locali
destinati  all'esercizio  di  attivita'   commerciali,   industriali,
agricole,  artistiche  o  professionali  sono  effettuati  in  base a
esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
  Fuori dei casi nei quali, ai  sensi  dell'art.  35  della  legge  7
gennaio  1929,  n.  4,  gli accessi devono essere effettuati senza il
rispetto di limiti di orario, la permanenza degli operatori civili  o
militari presso il domicilio, la residenza o la sede di attivita' del
contribuente,  dovuta  a verifiche, deve essere contenuta, salvo casi
eccezionali, entro l'orario ordinario di lavoro o di esercizio  delle
predette attivita'. Le verifiche devono, inoltre, essere condotte con
modalita'  tali da arrecare la minore turbativa possibile al regolare
svolgimento delle attivita' del soggetto che vi e' sottoposto  ovvero
delle sue relazioni personali, commerciali o professionali.
  La  permanenza  degli  operatori  civili  o  militari,  per  i fini
predetti, non deve, di massima, superare il termine di trenta  giorni
lavorativi.
  L'esame  dei  documenti  amministrativi  e  contabili  puo'  essere
effettuato,  su  richiesta   del   contribuente,   nell'ufficio   dei
verificatori  o presso il professionista che assiste o rappresenta il
contribuente stesso.
  Nel rispetto del principio di cooperazione  tra  amministrazione  e
contribuente,  dopo  il  rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte  degli  organi  di  controllo,  il
contribuente  puo'  comunicare  osservazioni  e  richieste  che  sono
valutate dagli uffici impositori prima della  emanazione  dell'avviso
di accertamento.
 F) Contribuenti non residenti.
  Gli  uffici  dell'amministrazione devono provvedere, anche mediante
opportune forme  di  collaborazione  con  i  consolati,  affinche'  i
contribuenti  residenti  all'estero  possano  fruire  di informazioni
tempestive sulle modalita' di  applicazione  delle  imposte,  possano
utilizzare  una  modulistica  semplificata  e procedure agevolate per
l'attribuzione   del   codice   fiscale,   la   presentazione   delle
dichiarazioni e il pagamento delle imposte.
   Roma, 25 novembre 1996
                                                   Il Ministro: VISCO
 Registrata alla Corte dei conti il 29 novembre 1996
 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 157