Semplificazione dei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti.(GU n.58 del 11-3-1997)
La presente iniziativa parte dalla considerazione che anche una amministrazione finanziaria gestita con le moderne tecniche di programmazione e di controllo, caratterizzata dalla professionalita' dei suoi funzionari e dotata di adeguati supporti informatici, non puo' operare con la necessaria efficacia se non pone al centro della sua considerazione i problemi del cittadino, nella sua duplice veste di contribuente e di utente. L'esperienza di questi anni ha dimostrato che solo se l'attivita' amministrativa e' adeguata e le informazioni al cittadino sono complete e corrette l'amministrazione puo' esercitare il suo ruolo in modo soddisfacente. Creare le condizioni perche' si possa determinare e manifestare il consenso dei cittadini intorno alle norme tributarie non e', quindi, un di piu' rispetto all'esercizio della ordinaria attivita' amministrativa ma, piuttosto, costituisce una condizione essenziale per la efficacia di questa azione, il presupposto perche' il rapporto impositivo possa svilupparsi nel modo piu' corretto ed adeguato e la stessa credibilita' dello Stato, oggi gravemente compromessa, possa essere ripristinata. E' opportuno, dunque, operare perche' venga corretto il modello logico-funzionale a cui sono state ispirate, in passato, la determinazione delle procedure e la conseguente organizzazione del lavoro. E cio' perche' si realizzi un modello di gestione che, oltre ad essere basato su principi di efficienza ed imprenditorialita', sia orientato al rispetto rigoroso dei diritti e delle esigenze del cittadino. Un modello basato non sull'autoritarismo ma sulla cooperazione e sul rispetto reciproco, oltre che sui criteri di trasparenza, di partecipazione, di certezza dei diritti, di snellezza delle procedure. Al fine, quindi, di perseguire i fini sopra riassunti, l'amministrazione, per il tramite degli uffici in indirizzo, vorra' attenersi scrupolosamente alle seguenti linee direttive. A) Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. Semplificazione degli adempimenti. La predisposizione di atti e di provvedimenti amministrativi, che incidono sullo svolgimento di successive procedure applicative, e la stessa configurazione di queste ultime, devono essere condotte sempre - nel pieno rispetto, peraltro, delle disposizioni di fonte primaria e secondaria vigenti - in modo tale che il contribuente possa conseguentemente assolvere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme piu' agevoli e meno costose. Ferma restando la necessita' del puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1986, n. 1.1.26/1/0888.9.68, che con questa direttiva si intende integralmente richiamare, ogni proposta normativa riguardante l'amministrazione finanziaria, prima che la stessa prosegua il suo ordinario iter formativo, deve essere sottoposta all'esame dell'ufficio del coordinamento legislativo, il quale, per quanto concerne la valutazione dei profili concernenti la elaborazione formale della proposta, si attiene, in quanto possibile, alle seguenti indicazioni: gli schemi di disegni di legge e di decreti-legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute; i richiami di altre disposizioni, contenuti negli schemi di provvedimenti normativi in materia tributaria, devono essere fatti, per quanto possibile, indicando anche il contenuto della disposizione alla quale si intende fare rinvio; negli schemi di provvedimenti legislativi e normativi non devono essere previsti adempimenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore. B) Conoscibilita' delle norme. L'amministrazione finanziaria e' tenuta ad intraprendere ogni piu' opportuna iniziativa per consentire la piu' agevole e completa conoscenza, da parte del contribuente, delle disposizioni amministrative vigenti in materia tributaria. A tal fine l'amministrazione finanziaria e' tenuta a portare a conoscenza dei contribuenti, per il tramite del Servizio di documentazione tributaria istituito presso l'ufficio del coordinamento legislativo, tempestivamente e con i mezzi piu' idonei nel quadro delle attuali possibilita', tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate ed ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti, salvo che per questi ultimi la conoscibilita' non venga esclusa ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli uffici di livello dirigenziale generale, anche avvalendosi dell'ufficio del coordinamento legislativo, curano l'avviamento della predisposizione di testi, anche coordinati, che contengono la raccolta dei predetti atti, al fine di una loro futura e graduale messa a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. C) Conoscibilita' degli atti. Divieto di aggravamento del procedimento. Gli atti dell'amministrazione finanziaria destinati al contribuente devono essere redatti per iscritto con mezzi meccanici, ovvero con mezzi informatici a misura che la amministrazione stessa adegua i suoi processi operativi a quanto stabilito dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Fuori dei casi in cui gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere portati a conoscenza del contribuente mediante notificazione, in occasione della comunicazione degli atti al contribuente devono essere sempre adottati accorgimenti tali da impedire che terzi possano venire indebitamente a conoscenza del contenuto degli atti predetti. Nei rapporti con il contribuente l'amministrazione finanziaria deve ricorrere, per quanto possibile, a forme espressive o esplicative tali da rendere il rapporto comunicativo estremamente comprensibile, anche da parte di contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. La comprensibilita' deve, in particolare, essere perseguita in occasione della predisposizione delle istruzioni allegate ad un qualunque modello della amministrazione finanziaria. L'impiego di codici di classificazione deve essere consentito solo se accompagnato da una esauriente legenda. L'amministrazione finanziaria e' richiamata, in particolare, al costante e puntuale rispetto di quanto prescritto dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferma l'esigenza di una sempre piu' diffusa attivazione degli uffici per le relazioni con il pubblico, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione finanziaria e' richiamata, nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, ad una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, tutti gli atti della amministrazione finanziaria destinati al contribuente devono indicare, salvo che disposizioni di legge o di regolamento non prescrivano ulteriori menzioni: a) l'ufficio competente; b) l'oggetto del procedimento; c) il termine di avvio e di durata del procedimento; d) il responsabile della istruttoria del procedimento e, ove diverso, il responsabile della adozione del provvedimento finale; e) presso quale ufficio e' possibile ottenere informazioni complete in ordine al contenuto dell'atto nonche' prenderne visione ovvero estrarne copia; f) il termine e l'autorita', amministrativa e giurisdizionale, cui e' possibile ricorrere, con tutti i necessari elementi identificativi della stessa. Compatibilmente con la normativa che regola il relativo procedimento e nel rispetto, comunque, dei limiti derivanti dal generale divieto di aggravamento della azione amministrativa, di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi che risultano dalle dichiarazioni, i funzionari competenti dell'amministrazione finanziaria, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, devono considerare la possibilita' dell'inoltro al contribuente, a mezzo del servizio postale, al suo ultimo indirizzo, dichiarato alla amministrazione ovvero dalla stessa conosciuto, di un invito a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti. I predetti funzionari dovranno valutare la possibilita' di eseguire tali adempimenti anche nei casi in cui, a seguito della liquidazione, emerge che al contribuente spetta un rimborso di imposta inferiore rispetto a quello dal medesimo richiesto. Nel rispetto degli stessi limiti derivanti dalle prescrizioni della legge n. 241 del 1990 sopra ricordati e ferma restando, in ogni caso, l'osservanza della normativa in materia di istanze di rimborso dei tributi, l'amministrazione finanziaria valutera' la possibilita' di assumere ogni iniziativa idonea a rendere tempestivamente edotto il contribuente di fatti o circostanze - conosciuti dalla stessa amministrazione - suscettibili di far incorrere il contribuente stesso in decadenze ovvero di fargli subire l'irrogazione di sanzioni nonche' di determinare il mancato riconoscimento, totale o parziale, di un suo credito. L'amministrazione finanziaria e' tenuta al pieno e costante rispetto di quanto stabilito al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine agli oneri connessi alle comunicazioni che devono essere effettuate al contribuente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. D) Direttive in materia di rimborsi. Il centro di servizio o l'ufficio delle imposte che provvede a correggere una errata suddivisione di reddito tra piu' titolari e' tenuto alla contemporanea comunicazione a questi ultimi del nuovo criterio di ripartizione, procedendo, quindi, d'ufficio al rimborso nei confronti dei contitolari il cui reddito sia stato in tal modo ridotto. Il contribuente deve essere informato, nelle forme piu' idonee e nel minor tempo possibile, di persona ovvero al suo ultimo indirizzo, dichiarato alla amministrazione ovvero dalla stessa conosciuto, tutte le volte in cui un rimborso dovutogli non sia andato a buon fine. Il vaglia di rimborso, estinto per scadenza del termine, deve essere rinnovato automaticamente, mediante il suo inserimento d'ufficio nell'ultimo ordine di rimborsi in corso di erogazione. Se la mancata riscossione del vaglia deriva da errore nei dati anagrafici del beneficiario, il centro di servizio deve provvedere al rilascio d'ufficio di una attestazione finalizzata a consentire il pagamento del vaglia al contribuente da parte della Banca d'Italia, previa correzione dell'errore nell'archivio dell'anagrafe tributaria. Le proposte di rimborso trasmesse dagli uffici delle imposte dirette alle sezioni staccate delle direzioni regionali devono in ogni caso essere comunicate per conoscenza al contribuente. E) Svolgimento delle verifiche fiscali. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati in base a esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Fuori dei casi nei quali, ai sensi dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, gli accessi devono essere effettuati senza il rispetto di limiti di orario, la permanenza degli operatori civili o militari presso il domicilio, la residenza o la sede di attivita' del contribuente, dovuta a verifiche, deve essere contenuta, salvo casi eccezionali, entro l'orario ordinario di lavoro o di esercizio delle predette attivita'. Le verifiche devono, inoltre, essere condotte con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile al regolare svolgimento delle attivita' del soggetto che vi e' sottoposto ovvero delle sue relazioni personali, commerciali o professionali. La permanenza degli operatori civili o militari, per i fini predetti, non deve, di massima, superare il termine di trenta giorni lavorativi. L'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato, su richiesta del contribuente, nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che assiste o rappresenta il contribuente stesso. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori prima della emanazione dell'avviso di accertamento. F) Contribuenti non residenti. Gli uffici dell'amministrazione devono provvedere, anche mediante opportune forme di collaborazione con i consolati, affinche' i contribuenti residenti all'estero possano fruire di informazioni tempestive sulle modalita' di applicazione delle imposte, possano utilizzare una modulistica semplificata e procedure agevolate per l'attribuzione del codice fiscale, la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte. Roma, 25 novembre 1996 Il Ministro: VISCO Registrata alla Corte dei conti il 29 novembre 1996 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 157