Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Iapigia Coop.", in Ceglie Messapico.(GU n.58 del 11-3-1997)
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2; Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo; Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita' della societa' cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1982; Decreta: La societa' cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al cambiamento disposto dell'art. 2544 del codice civile delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18: societa' cooperativa edilizia "Iapigia Coop." a r.l., con sede in Ceglie Messapico, costituita per rogito Barone dott. Gennaro in data 27 marzo 1983, rep. n. 5827, reg. soc. n. 2934, tribunale di Brindisi - BUSC n. 1402/198074. Brindisi, 18 febbraio 1997 Il direttore: MARZO