Piano d'azione per la piccola pesca costiera.(GU n.59 del 12-3-1997)
Vigente al: 12-3-1997
La Commissione europea, con decisione del 18 dicembre 1995, ha approvato, come e' noto, un "Piano di azione a sostegno della piccola pesca costiera", gestito da questo Ministero. Detto piano prevede un finanziamento complessivo di 536.000 ECU (di cui 402.000 ECU a carico della Commissione, 54.000 ECU quale contributo nazionale e 80.000 ECU a carico dei beneficiari), cosi' ripartito: Contributo comunitario nazionale Partecipazione e/o regionale dei beneficiari - - Investimenti a 80% 20% bordo delle imbarcazioni Formazione 100% professionale Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Commissione europea e su parere unanime del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, reso nella seduta del 22 gennaio scorso, delega l'esecuzione del piano a codeste organizzazioni cooperative. Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni e prescrizioni: Beneficiari del contributo agli investimenti sono esclusivamente gli armatori o proprietari di m/p di lunghezza fuori tutto inferiore a 9 metri, non abilitate al sistema a strascico, iscritti negli uffici marittimi afferenti alle seguenti localita': Puglia: Lesina; Campania: Ischia; Calabria: Crotone, Catanzaro M., Ciro', Cariati, Sant'Angelo Rossano, Corigliano Calabro, Vibo Valentia M., Pizzo Calabro, Maratea, Praia a Mare, Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro, Paola, S. Lucido, Tropea, Nicotera Marina, Scalea. Sono ammissibilli i costi relativi all'acquisto di dispositivi di sicurezza (GPS), verricelli salpareti, contenitori per la conservazione del pesce. Per dette iniziative, il finanziamento pubblico e' pari all'80% dei costi sostenuti. Il totale dei costi non potra' superare l'importo complessivo di L. 4.000.000, compresa la quota a carico del beneficiario (20%). Per gli imbarcati delle imbarcazioni che usufruiranno dei benefici di cui al precedente punto, successivamente alla realizzazione degli ammodernamenti, dovra' essere prevista l'organizzazione di una specifica giornata di formazione professionale, finalizzata ad istruirli sull'utilizzo delle nuove attrezzature. Detta formazione dovra' essere svolta da personale qualificato, in aree prossime alle marinerie interessate dall'iniziativa, onde agevolare la partecipazione degli interessati. I relativi costi sono totalmente a carico pubblico e dovra' prevedersi per ciascun discendente il rimborso forfettario per le spese di vitto e trasporto. Presentazione delle istanze. Le richieste di contributo dovranno pervenire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dall'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Questa Direzione generale redigera' l'elenco delle domande pervenute e lo trasmettera' alle organizzazioni cooperative delegate all'esecuzione del piano, per l'ulteriore seguito. Entro il 31 maggio 1997, previo esame delle richieste da parte di un apposito comitato da istituire dalle organizzazioni cooperative, dovra' essere data a ciascun richiedente comunicazione dell'esito della propria istanza e dell'ordine cronologico alla stessa attribuito. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione delle istanze, il richiedente dovra' procedere alla realizzazione degli investimenti strutturali, dandone comunicazione alle organizzazioni cooperative che dovranno quindi procedere all'organizzazione delle giornate di formazione. A ciascun imbarcato candidato agli interventi formativi dovra' essere fornita in tempo utile ogni informazione relativa all'organizzazionedei corsi, ivi compresi localita', luogo ed ogni altra precisazione necessaria alla riuscita dell'iniziativa. Il rimborso forfettario delle spese di ciascun partecipante dovra' essere erogato agli armatori o proprietari di ciascuna motobarca, i quali si impegneranno a darli ai loro equipaggi ed attesteranno l'avvenuto pagamento attraverso apposito atto notorio da far pervenire all'ufficio istituito dalle organizzazioni cooperative entro il termine ultimo del 30 settembre 1997. Per poter procedere alla erogazione del finanziamento da parte di questa amministrazione, le organizzazioni cooperative comunicheranno il nominativo del legale rappresentante e provvederanno ad aprire apposito conto bancario ove verranno accreditate le somme relative all'intervento in oggetto. Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura AMBROSIO Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 29