MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 1997 

  Integrazione al decreto dirigenziale 12 settembre 1996  concernente
il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
"Pinerolese".
(GU n.61 del 14-3-1997)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1988, con il quale e' stata
riconosciuta l'indicazione geografica "Pinerolese";
  Visti i decreti ministeriali con i quali  sono  state  riconosciute
altre  indicazioni  geografiche  per  i  vini  da tavola prodotti nel
territorio della zona di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Pinerolese";
  Visto  il  decreto  dirigenziale  12 settembre 1996 con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata  dei  vini
"Pinerolese"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare di
produzione;
  Vista la domanda presentata  dagli  interessati  con  la  quale  si
chiede  che  venga  consentita  la  possibilita' per i vini da tavola
ottenuti  da  uve  prodotte  nell'ambito  della  zona  di  produzione
delimitata  dall'art.  3 del citato decreto dirigenziale 12 settembre
1996, aventi l'indicazione geografica "Pinerolese" o  dichiarati  con
una  delle  indicazioni  geografiche riconosciute in via definitiva o
autorizzate in via transitoria, ai sensi dei decreti cui sopra si  fa
riferimento, provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in
fase  di  invecchiamento  in  legno e di affinamento in bottiglia, di
rivendicare la denominazione di origine controllata "Pinerolese";
  Ritenute fondate le predette  richieste  in  quanto  rispondenti  a
reali  esigenze  produttive  e  commerciali delle ditte interessate a
condizione che i prodotti di cui  trattasi  provengano  da  una  zona
ricadente   nell'ambito  del  territorio  di  produzione  attualmente
delimitato dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione  della
denominazione  di  origine  controllata  "Pinerolese"  ed  abbiano  i
requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione;
  Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere   all'integrazione   del
predetto  decreto  dirigenziale  12 settembre 1996 relativamente alla
possibilita' di rivendicare la denominazione di  origine  controllata
"Pinerolese"  per  i  vini  da tavola ad indicazione geografica sopra
individuati provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora  in
fase di invecchiamento e di affinamento;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione  prevede  che per i
riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi  si
provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  In  deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art.
2 del decreto dirigenziale 12 settembre 1996 di riconoscimento  della
denominazione  di origine controllata dei vini "Pinerolese", le ditte
interessate, che non intendono avvalersi delle disposizioni  previste
dall'art.  4  del  citato  decreto  dirigenziale  12  settembre 1996,
possono  rivendicare  la   denominazione   di   origine   controllata
"Pinerolese"  per  i  vini  in  fase  di invecchiamento in legno e di
affinamento in bottiglia provenienti dalle  vendemmie  1992,  1993  e
1994 alle seguenti condizioni:
    a)  le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con
l'indicazione  geografica  "Pinerolese"  o  con   altre   indicazioni
geografiche  riconosciute  in  via  definitiva  o  autorizzate in via
transitoria per i prodotti ottenuti nell'ambito del territorio  della
zona  di  produzione  dei vini a denominazione di origine controllata
"Pinerolese";
    b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state  prodotte
nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di
produzione   dei   vini   a   denominazione  di  origine  controllata
"Pinerolese" riconosciuta con decreto dirigenziale 12 settembre 1996;
    c)  i  quantitativi  di  vino  di  cui  trattasi  possono  essere
commercializzati   con   la   denominazione  di  origine  controllata
"Pinerolese" a decorrere dalla data in  cui  potranno  utilizzare  la
denominazione  di  origine  controllata "Pinerolese" i prodotti della
vendemmia 1996, purche' i suddetti quantitativi siano  sottoposti  ad
un  esame  chimico-fisico  ed  organolettico,  come previsto ai sensi
dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,  e  rispondano  ai
requisiti  stabiliti  dal  disciplinare  di  produzione approvato con
decreto  dirigenziale  12  settembre  1996  di  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata "Pinerolese";
    d)  i  relativi  quantitativi  di  vino  devono essere denunciati
all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per  la  repressione
delle  frodi  competente  per territorio, entro quarantacinque giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, per  gli  opportuni
controlli   in   merito  alle  quantita'  detenute  ed  ai  requisiti
posseduti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 febbraio 1997
                                               Il dirigente: ADINOLFI