MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 1997 

  Integrazione al decreto dirigenziale 14 settembre 1996  concernente
il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
"Colline Saluzzesi".
(GU n.61 del 14-3-1997)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visti i decreti ministeriali con i quali  sono  state  riconosciute
altre  indicazioni  geografiche  per  i  vini  da tavola prodotti nel
territorio della zona di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Colline Saluzzesi";
  Visto  il  decreto  dirigenziale  14 settembre 1996 con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata  dei  vini
"Colline Saluzzesi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dagli  interessati  con la quale si
chiede che venga consentita la possibilita'  per  i  vini  da  tavola
ottenuti  da  uve  prodotte  nell'ambito  della  zona  di  produzione
delimitata dall'art. 3 del citato decreto dirigenziale  14  settembre
1996,   aventi   l'indicazione   geografica   "Colline  Saluzzesi"  o
dichiarati con una delle indicazioni geografiche riconosciute in  via
definitiva o autorizzate in via transitoria, ai sensi dei decreti cui
sopra  si  fa  riferimento,  provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e
1994 tuttora in fase di invecchiamento in legno e di  affinamento  in
bottiglia,  di  rivendicare  la  denominazione di origine controllata
"Colline Saluzzesi";
  Ritenute fondate le predette  richieste  in  quanto  rispondenti  a
reali  esigenze  produttive  e  commerciali delle ditte interessate a
condizione che i prodotti di cui  trattasi  provengano  da  una  zona
ricadente   nell'ambito  del  territorio  di  produzione  attualmente
delimitato dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione  della
denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" ed abbiano i
requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione;
  Ritenuto   pertanto   necessario  provvedere  all'integrazione  del
predetto decreto dirigenziale 14 settembre  1996  relativamente  alla
possibilita'  di  rivendicare la denominazione di origine controllata
"Colline Saluzzesi" per i vini da tavola  ad  indicazione  geografica
sopra  individuati  provenienti  dalle  vendemmie  1992,  1993 e 1994
tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si
provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  In  deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art.
2 del decreto dirigenziale 14 settembre 1996 di riconoscimento  della
denominazione di origine controllata dei vini "Colline Saluzzesi", le
ditte  interessate,  che  non  intendono avvalersi delle disposizioni
previste dall'art. 4 del citato  decreto  dirigenziale  12  settembre
1996,  possono  rivendicare  la  denominazione di origine controllata
"Colline Saluzzesi" per i vini in fase di invecchiamento in  legno  e
di  affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e
1994 alle seguenti condizioni:
    a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve  con
l'indicazione  geografica "Colline Saluzzesi" o con altre indicazioni
geografiche riconosciute in  via  definitiva  o  autorizzate  in  via
transitoria  per i prodotti ottenuti nell'ambito del territorio della
zona di produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata
"Colline Saluzzesi";
    b)  le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte
nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Colline
Saluzzesi" riconosciuta con decreto dirigenziale 14 settembre 1996;
    c)  i  quantitativi  di  vino  di  cui  trattasi  possono  essere
commercializzati con la denominazione di origine controllata "Colline
Saluzzesi" a decorrere dalla  data  in  cui  potranno  utilizzare  la
denominazione  di  origine controllata "Colline Saluzzesi" i prodotti
della  vendemmia  1996,  purche'  i   suddetti   quantitativi   siano
sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto
ai  sensi  dell'art.  13  della  legge  10  febbraio  1992, n. 164, e
rispondano ai requisiti  stabiliti  dal  disciplinare  di  produzione
approvato   con   decreto   dirigenziale   12   settembre   1996   di
riconoscimento della denominazione di  origine  controllata  "Colline
Saluzzesi";
    d)  i  relativi  quantitativi  di  vino  devono essere denunciati
all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per  la  repressione
delle  frodi  competente  per territorio, entro quarantacinque giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, per  gli  opportuni
controlli   in   merito  alle  quantita'  detenute  ed  ai  requisiti
posseduti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 febbraio 1997
                                               Il dirigente: ADINOLFI