Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria per la societa' UCA - Assicurazione spese legali e peritali, in Torino.(GU n.63 del 17-3-1997)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei provvedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 1935 con il quale la UCA - Assicurazione spese legali e peritali, con sede in Torino, e' stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo tutela giudiziaria; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 19867 dell'8 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1994, con il quale la predetta societa' e' stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo perdite pecuniarie e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria; Vista la lettera del 25 febbraio 1997 della UCA - Assicurazione spese legali e peritali, di rinuncia ad esercitare l'attivita' riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria; Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Dispone: Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la UCA - Assicurazione spese legali e peritali, con sede in Torino, e' decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria, rilasciata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 19867 dell'8 settembre 1994. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 1997 Il presidente: MANGHETTI