ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 marzo 1997 

  Decadenza    dall'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'
riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria  per  la  societa'  UCA  -
Assicurazione spese legali e peritali, in Torino.
(GU n.63 del 17-3-1997)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,  n.  393,
recante  norme  in  materia di assicurazioni di assistenza turistica,
crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  semplificazione  dei  provvedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 1935 con il quale la UCA
- Assicurazione spese legali e peritali, con sede in Torino, e' stata
autorizzata  ad  esercitare  le   assicurazioni   nel   ramo   tutela
giudiziaria;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 19867 dell'8  settembre  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22 settembre 1994, con il quale la predetta
societa' e' stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita'
assicurativa nel ramo perdite pecuniarie e  riassicurativa  nel  ramo
tutela giudiziaria;
  Vista  la  lettera  del  25 febbraio 1997 della UCA - Assicurazione
spese legali  e  peritali,  di  rinuncia  ad  esercitare  l'attivita'
riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
  Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto  legislativo  17  marzo
1995,  n.  175,  la  UCA - Assicurazione spese legali e peritali, con
sede  in  Torino,  e'  decaduta   dall'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria, rilasciata
con   decreto   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato n. 19867 dell'8 settembre 1994.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 marzo 1997
                                             Il presidente: MANGHETTI