MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 10 dicembre 1996 

  Proroga, per l'anno scolastico 1996-97, dei termini per la modifica
o  l'integrazione   delle   disposizioni   contenute   nell'ordinanza
ministeriale   6   maggio  1996,  n.  169,  concernente  i  corsi  di
specializzazione per i docenti impegnati  in  attivita'  di  sostegno
alle classi con alunni in situazione di handicap.
(GU n.65 del 19-3-1997)

                             IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge  del  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge   quadro
sull'handicap;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297, che ha
approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Visto  il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 226, con il quale
sono stati approvati i nuovi programmi dei corsi di  specializzazione
per gli insegnanti di sostegno;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 6 maggio 1996, n. 169, prot. 1989,
registrata alla Corte dei conti il 17 maggio  1996,  registro  n.  1,
foglio  n.  128,  con  la quale e' stata disciplinata l'istituzione e
l'organizzazione  dei  corsi   biennali   di   specializzazione   per
insegnanti  impegnati  nelle  attivita'  di  sostegno alle classi con
alunni in situazione di handicap, ed in particolare l'art. 30,  comma
2, concernente la possibilita' di introdurre modifiche o integrazioni
al testo dell'ordinanza ministeriale medesima entro il 10 dicembre di
ciascun anno;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, nn.
470  e  471,  con  i  quali  sono stati regolamentati rispettivamente
l'ordinamento didattico  della  scuola  di  specializzazione  per  la
formazione primaria;
  Considerata  la necessita' di adeguare la normativa contenuta nella
precisata  ordinanza  ministeriale,  in  relazione  alle  innovazioni
introdotte  dai  sopra citati decreti del Presidente della Repubblica
in materia di formazione universitaria  iniziale  dei  docenti  delle
scuole di ogni ordine e grado;
                               Ordina:
  Limitatamente  all'anno  scolastico  1996-97,  il  termine previsto
dall'art. 30, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 169/96, citata  in
premessa,  per  introdurre modifiche o integrazioni alle disposizioni
ivi contenute, e' fissato al 31 marzo 1997.
  La presente ordinanza e' sottoposta ai controli di legge.
   Roma, 10 dicembre 1996
                                              Il Ministro: BERLINGUER
 Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 35