Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.63 del 17-3-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto rettorale n. 135 del 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1994 relativo all'istituzione della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Isernia; Visto il decreto rettorale n. 406 del 9 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1994, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze ambientali presso la predetta facolta'; Viste le delibere del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 26 marzo 1996, del senato accademico del 5 giugno 1996 e del consiglio di amministrazione del 24 giugno 1996, relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Universita' del Molise per quanto attiene l'art. 78 del precitato decreto rettorale n. 406/94; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 78 del vigente statuto, relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Isernia (corso di laurea in scienze ambientali) e' aggiunto il secondo comma, con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi commi, come di seguito riportato: "Agli studenti di cui al presente articolo, provenienti da altro corso di laurea o di diploma o ai laureati gia' in possesso di diploma di laurea, non si applicano le norme di sbarramento previste nel comma 1". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Campobasso, 3 marzo 1997 Il rettore: CANNATA