MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 marzo 1997 

  Determinazione delle caratteristiche  della  struttura  portasci  o
portabagagli  applicata  posteriormente  a  sbalzo  negli  autobus da
noleggio, di gran turismo e di linea.
(GU n.65 del 19-3-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto  l'art.  61  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dal decreto legislativo 10 settembre  1993,  n.  360,
come  modificato  dal  decreto-legge  5  agosto  1996,  n.  410, come
modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, e come da ultimo
modificato dalla legge 4 dicembre  1996,  n.  611,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 1996, n.
285;
  Visto l'art. 8, della citata legge che stabilisce che  gli  autobus
da  noleggio,  da  gran  turismo e di linea, possono essere dotati di
strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a  sbalzo,
in  deroga  alla  lunghezza  massima  secondo direttive stabilite dal
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  -  Direzione  generale
della M.C.T.C.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La struttura portasci o portabagagli, applicata posteriormente a
sbalzo  negli  autobus  da  noleggio, di gran turismo e di linea, per
essere  approvata,  deve  rispettare  i  limiti  massimi  di  seguito
indicati:
   1.1.  lunghezza:  non  superiore  a  8,5%  della  lunghezza totale
dell'autoveicolo e comunque non superiore a 1,00 m;
   1.2. larghezza:  non  superiore  al  92%  della  larghezza  totale
dell'autoveicolo   e   comunque  non  superiore  a  2,35  m  per  gli
autoveicoli di larghezza pari o superiore a 2,500 m;
   1.3. altezza: non superiore a 2,50 m;
   1.4. massa totale: pari alla massa del contenitore,  compresi  gli
attacchi,  aumentata  della massa corrispondente al volume di carico,
calcolata con le  modalita'  previste  dal  decreto  ministeriale  18
aprile  1977  per le bagagliere degli autobus. Detta massa risultante
non deve, in ogni caso, essere superiore a 700 kg  o  determinare  il
superamento  della massa tecnicamente ammissibile per l'autoveicolo o
il superamento delle masse massime  ammissibili  sugli  assi  nonche'
deve   assicurare   il   rispetto  del  rapporto  minimo  massa  assi
anteriori/massa assi posteriori.
  2. La suddetta struttura, inoltre:
    a) deve essere installata al di sopra del piano, inclinato  di  7
gradi sull'orizzontale e passente per i centri delle aree di appoggio
sul  terreno  delle  ruote  piu' vicine, rispetto all'asse posteriore
piu' arretrato del veicolo;
    b) nel caso in cui rientri, anche solo in parete, negli angoli di
visibilita' geometrica dei dispositivi di segnalazione  visiva  e  di
illuminazione  prescritti  dalle  norme  vigenti  per  il veicolo, e'
necessario che su di essa siano ripetute tutti  quei  dispositivi  il
cui  campo  di  visibilita'  geometrica  sia  stato ridotto a seguito
dell'installazione della medesima struttura, in modo da ripristinarne
gli angoli di visibilita' geometrica  prescritti.  Detti  dispositivi
aggiunti  devono  corrispondere,  in  quanto a numero, genere e tipo,
alle prescrizioni relative  ai  dispositivi  di  illuminazione  e  di
segnalazione   luminosa   stabiliti  dalle  vigenti  disposizioni.  I
dispositivi  originali devono essere occultati ed il loro inserimento
o  disinserimento  deve  avvenire  in   modo   automatico,   mediante
l'inserimento  o  il  disinserimento  della spina per l'alimentazione
delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.
  3. A  seguito  dell'installazione  della  struttura  a  sbalzo,  il
veicolo  deve  comunque  rispondere  a  tutte  le  norme previste per
l'omologazione,  ivi  comprese  quelle  contenute   nelle   direttive
70/222/CEE  (alloggiamento  targa  posteriore  di immatricolazione) e
81/333/CEE (protezione posteriore anti-incuneamento),  e  sempre  nel
rispetto   di  quanto  disposto  dall'art.  217  del  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 marzo 1997
                                       Il direttore generale: BERRUTI