Determinazione delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea.(GU n.65 del 19-3-1997)
IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto l'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, come modificato dal decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, e come da ultimo modificato dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 1996, n. 285; Visto l'art. 8, della citata legge che stabilisce che gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla lunghezza massima secondo direttive stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.; Decreta: Art. 1. 1. La struttura portasci o portabagagli, applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, per essere approvata, deve rispettare i limiti massimi di seguito indicati: 1.1. lunghezza: non superiore a 8,5% della lunghezza totale dell'autoveicolo e comunque non superiore a 1,00 m; 1.2. larghezza: non superiore al 92% della larghezza totale dell'autoveicolo e comunque non superiore a 2,35 m per gli autoveicoli di larghezza pari o superiore a 2,500 m; 1.3. altezza: non superiore a 2,50 m; 1.4. massa totale: pari alla massa del contenitore, compresi gli attacchi, aumentata della massa corrispondente al volume di carico, calcolata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le bagagliere degli autobus. Detta massa risultante non deve, in ogni caso, essere superiore a 700 kg o determinare il superamento della massa tecnicamente ammissibile per l'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonche' deve assicurare il rispetto del rapporto minimo massa assi anteriori/massa assi posteriori. 2. La suddetta struttura, inoltre: a) deve essere installata al di sopra del piano, inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passente per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote piu' vicine, rispetto all'asse posteriore piu' arretrato del veicolo; b) nel caso in cui rientri, anche solo in parete, negli angoli di visibilita' geometrica dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione prescritti dalle norme vigenti per il veicolo, e' necessario che su di essa siano ripetute tutti quei dispositivi il cui campo di visibilita' geometrica sia stato ridotto a seguito dell'installazione della medesima struttura, in modo da ripristinarne gli angoli di visibilita' geometrica prescritti. Detti dispositivi aggiunti devono corrispondere, in quanto a numero, genere e tipo, alle prescrizioni relative ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa stabiliti dalle vigenti disposizioni. I dispositivi originali devono essere occultati ed il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico, mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura. 3. A seguito dell'installazione della struttura a sbalzo, il veicolo deve comunque rispondere a tutte le norme previste per l'omologazione, ivi comprese quelle contenute nelle direttive 70/222/CEE (alloggiamento targa posteriore di immatricolazione) e 81/333/CEE (protezione posteriore anti-incuneamento), e sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 217 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 1997 Il direttore generale: BERRUTI