Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Isonomia a r.l.".(GU n.68 del 22-3-1997)
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PERUGIA Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte; Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975; Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996; Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita' delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992; Decreta: Lo scioglimento di diritto delle sottoelencate societa' cooperative edilizie ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 dalla legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975: societa' cooperativa edilizia "Isonomia a r.l.", con sede in Perugia, costituita per rogito notaio Antonioni Giancarlo in data 9 giugno 1972, rep. n. 162567, reg. societa' 4411, del tribunale di Perugia, BUSC n. 988/120082. Perugia, 6 marzo 1997 Il direttore: DE VECCHI