Proroga del termine iniziale dei lavori per l'esecuzione del contratto di programma della Stoppani Crotone S.r.l(GU n.69 del 24-3-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale e' stata dettata la disciplina dei contratti di programma; Vista la decisione della Commissione europea del 1 marzo 1995, notificata con lettera n. SG.(95)D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia; Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale e' stata dettata la disciplina della programmazione negoziata; Vista la propria deliberazione del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, con la quale e' stato approvato il contratto di programma con la Stoppani Crotone S.r.l.; Vista la nota prot. n. 4/4187/96 del 9 dicembre 1996 con la quale il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto al Comitato una richiesta di proroga di sei mesi della data di inizio del programma oggetto del contratto summenzionato; Considerato che il ritardo nell'inizio dei lavori, che non rende possibile l'osservanza del termine del 31 dicembre 1996 dedotto in contratto, non appare imputabile alla societa', stante l'avvenuta indizione di un'iniziativa referendaria a livello locale circa il programmato impianto, con conseguente assoluta incertezza sui tempi di rilascio dell'autorizzazione necessaria all'avvio degli investimenti; Ritenuto opportuno concedere una proroga di sei mesi del termine originario del 31 dicembre 1996 per consentire alla Stoppani Crotone S.r.l. di adempiere tutti gli obblighi contrattuali che essa avrebbe dovuto assolvere entro tale termine; Su proposta del Minsitro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il termine per l'avvio degli investimenti oggetto del contratto di programma con la Stoppani Crotone S.r.l. e' prorogato al 30 giugno 1997. Roma, 18 dicembre 1996 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 84