Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 21/90. Costruzione impianto di potabilizzazione condotta Casamassima. Importo finanziato lire 145.000 milioni. Ente attuatore Ente autonomo acquedotto pugliese(GU n.73 del 28-3-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalita' e fruibilita' delle opere medesime, purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione"; Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali; Vista la convenzione n. 21/90, stipulata in data 24 settembre 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese regolante il finanziamento dell'impianto di potabilizzazione della condotta Casamassima-Canosa; Vista la nota dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese del 31 maggio 1996 con la quale si invia la documentazione relativa all'approvazione di una perizia di variante ai lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione della condotta Casamassima e conseguente proroga dei termini di convenzione; Vista la relazione del nucleo ispettivo del 4 maggio 1995, prot. n. 9/1717, e del 30 aprile 1996, prot. n. 9/1463, con la quale viene precisato che il progetto di variante rientra nelle previsioni dell'art. 7 della legge n. 104/95 e che la proroga della convenzione e' strettamento legata al cronoprogramma dei lavori di variante; Vista la relazione del nucleo di valutazione prot. n. 8/951 del 3 ottobre 1996 che esprile parere favorevole alla variante proposta in quanto riguarda "modifiche complementari e aggiuntive all'opera stessa indispensabili per migliorare la funzionalita' e la fruibilita' delle opere medesime"; Considerato che l'intervento di cui alla convenzione 21/90 e' inserito nel quadro comunitario di sostegno 1989-1993 e che quindi, entro il 31 dicembre 1996 devono essere rendicontate le spese effettuate dall'Ente realizzatore dell'opera; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1) di approvare la perizia di variante deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Ente A.P. il 28 ottobre 1994 e meglio specificata nella relazione tecnica del 31 maggio 1996, citata premessa; 2) di approvare il nuovo quadro economico: Quadro economico (Valori in milioni di lire) ================================================== =================== Descrizione Da convenzione Da aggiudicazione Attuale ________________________________________________________ _____________ 3.1. Lavori (compresi espr.) 104.040 101.751 10.633 3.2. Imprevisti 8.578 10.867 1.985 3.3. Lievitazione prezzi 2.020 2.020 2.020 3.4. Spese generali 9.227 9.227 9.227 3.5. I.V.A. 21.135 21.135 21.135 _______ _______ _______ Totale ....... 145.000 145.000 145.000 3) di autorizzazione la proroga al 31 dicembre 1998 per la chiusura della convenzione. Roma, 9 ottobre 1996 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 79