CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 15 marzo 1997 

Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio  della
magistratura militare.
(GU n.87 del 15-4-1997)

                            IL PRESIDENTE
 
 Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30  dicembre  1988,  n.    561,
concernente  l'istituzione del Consiglio della magistratura militare;
l'art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e l'art.  7 del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n.  158;
 Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni;
 Considerato  che l'attuale Consiglio scadra' alla data del 13 giugno
1997;
 Ritenuto che  deve  essere  rinnovata  la  componente  elettiva  del
Consiglio della magistratura militare:
 
                              Decreta:
 
 Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della
magistratura militare.
 Le  elezioni  si  svolgerano  in  Roma  presso  la  sede  di  questo
Consiglio, via degli Acquasparta n. 2, in una unica tornata dalle ore
9 alle ore 16 della prima domenica e successivo lunedi' che  cadranno
dopo  il  trentesimo  giorno dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
  Roma, 15 marzo 1997
                                                 Il presidente: Sgroi