Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare.(GU n.87 del 15-4-1997)
IL PRESIDENTE Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura militare; l'art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158; Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni; Considerato che l'attuale Consiglio scadra' alla data del 13 giugno 1997; Ritenuto che deve essere rinnovata la componente elettiva del Consiglio della magistratura militare: Decreta: Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare. Le elezioni si svolgerano in Roma presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta n. 2, in una unica tornata dalle ore 9 alle ore 16 della prima domenica e successivo lunedi' che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 15 marzo 1997 Il presidente: Sgroi