MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1997 

   Emissione  di  buoni  ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
trecentosessantotto giorni
(GU n.69 del 24-3-1997)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
 Visto il decreto ministeriale 5 dicembre  1966  con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
 Visto  l'art.  3,  comma  4,  della  legge  3 dicembre 1966, n. 664,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei
titoli pubblici, in Italia  e  all'estero,  al  netto  di  quelli  da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
 Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
 Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
 Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo  relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 14 marzo 1997
e' pari a 15.856 miliardi.
 
                              Decreta:
 
  Per il 28 marzo 1997 e' disposta l'emissione,  senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
trecentosessantotto giorni con scadenza il  31  marzo  1998  fino  al
limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1998.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interessse dell'erario, l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato  nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro  e  non
oltre  le  ore  13  del  giorno 25 marzo 1997, con l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato   decreto
ministeriale 5 dicembre 1996.
 Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo dell'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 20 marzo 1997
                                     p. Il direttore generale: GRILLI