MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

   Provvedimenti  concernenti   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.72 del 27-3-1997)

  Con decreto ministeriale n. 22210 del 25 febbraio 1997,  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Industrie, con sede in
Genova e unita' in Genova, per un massimo di 42  dipendenti,  Pozzolo
Formigaro  (Alessandria),  per  un massimo di 183 dipendenti e  Sessa
Aurunca (Caserta), per un massimo di 317 dipendenti, e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997.
  La  corresponsione  del  trattamento   come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 6 maggio 1997 al 5 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il  rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione del trattamento ordinario di integrazione salaria, concessi
per  contrazione  o sospensione dell'attivita' produttiva determinata
da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22211 del 25 febbraio 1997,  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando Impianti, con sede in
Asti e unita' di Asti, per un massimo di 220 dipendenti, compresi  n.
14  lavoratori  in  C.F.L.,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale  per  il  periodo
dal 15 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.
  La   corresponsione   del   trattamento   come  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dall'11 aprile 1997 al 10 giugno 1997.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di integrazione salariale,  concessi  per    contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22212 del 25 febbraio 1997,  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando Impianti, con sede in
Asti e unita' di Asti, per un massimo di 220 dipendenti, compresi  n.
14  lavoratori  in  C.F.L.,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale  per  il  periodo
dall'11 giugno 1996 al 14 ottobre  1996.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
19 settembre 1996 n. 21352/1-2.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di integrazione salariale,  concessi  per    contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22213 del 25 febbraio 1997,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Me.Tra. Mezzi di trasporto,
con  sede  e  unita'  in   Spoleto   (Perugia),   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 18 maggio 1994.
  Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti
dei  quali  ricorrono  le  condizioni  per   accedere   ai   benefici
prevististi ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994,  n.    299,  convertito con modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n.  451.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22215  del  25  febbraio  1997,  e'
accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della  legge
n.  416/1981,  limitatamente  al  periodo  dal 22 febbraio 1996 al 31
dicembre 1997, della ditta S.p.a. Roma Cine TV, con sede  in  Roma  e
unita' di Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roma Cine
TV, sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 22 febbraio 1996
al 21 agosto 1996.
  La corresponsione del trattamento disposta come sopra e'  prorogata
dal 22 agosto 1996 al 21 febbraio 1997.
  La   corresponsione   del   trattamento   disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 21 febbraio 1997 al 20 agosto 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Con  decreto  ministeriale n. 22216 del 25 febbraio 1997, a seguito
dell'accertamento delle  condizioni  di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del  13  giugno 1995, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
interrogazione  salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Editrice Il Giorno gia' Sogedit, sede in Milano  e  unita'  di
Milano, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 27 dicembre 1996.
  Con  decreto  ministeriale n. 22217 del 25 febbraio 1997, a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35,  terzo  comma,
legge  n.  416/81,    intervenuto  con  il decreto ministeriale del 7
maggio  1996,  e'  prorogata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  interrogazione  salariale in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Intergraf, sede in Roma e unita'  di  Pomezia
(Roma), per il periodo dall'8 novembre 1996 al 7 maggio 1997.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto  ministeriale n. 22218 del 25 febbraio 1997, a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35,  terzo  comma,
legge  n.  416/81,    intervenuto  con il decreto ministeriale del 25
luglio  1996,  e'  prorogata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  interrogazione  salariale in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna,  sede  in
Trieste  e  unita' di Trieste, per il periodo dal 19 marzo 1996 al 18
settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 22219 del 25 febbraio 1997:
   1) e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della
ditta:   S.p.a. Decision System  Internationals-Gruppo  Olivetti  con
sede  in  Ivrea  (Torino) e unita' di Brescia, Padova, Verona, Prato,
Roma, Torino, Buccinasco (Milano),  Saronno  (Varese),  Villanova  di
Castenaso (Bologna) e Casoria (Napoli).
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla   ditta:   S.p.a.   Decision   System
Internationals-Gruppo  Olivetti  con  sede in Ivrea (Torino) e unita'
di:  Brescia,  Padova,  Verona,  Prato,  Roma,   Torino,   Buccinasco
(Milano),  Saronno,  (Varese),  Villanova  di  Castenaso  (Bologna) e
Casoria (Napoli), per il periodo dal 1 febbraio  1994  al  31  luglio
1994.
  Istanza  aziendale  presentata  il  22  marzo 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994;
   2) a seguito dell'approvazione del programma per  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con
effetto dal 1 febbraio 1994, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta: S.p.a. Decision System Internationals-Gruppo
Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e  unita'  di:  Brescia,  Padova,
Verona,  Prato,  Roma, Torino, Buccinasco (Milano), Saronno (Varese),
Villanova di Castenaso (Bologna) e Casoria (Napoli), per  il  periodo
dal 1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994.
  Istanza  aziendale  presentata  il  28 luglio 1994 con decorrenza 1
agosto 1994;
   3) e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della
ditta:  S.p.a. O-Group-Gruppo Olivetti con sede in Ivrea  (Torino)  e
unita' di Torino, Milano e Roma.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a.  O-Group-Gruppo  Olivetti
con  sede  in Ivrea (Torino) e unita' di: Torino, Milano e  Roma, per
il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
  Istanza aziendale presentata il 22  marzo  1994  con  decorrenza  1
febbraio 1994;
   4)  a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e  con
effetto  dal  1  febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. O-Group-Gruppo Olivetti  con  sede  in
Ivrea  (Torino) e unita' di: Torino, Milano, Roma, per il periodo dal
1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994.
  Istanza aziendale presentata il 28 luglio  1994  con  decorrenza  1
agosto 1994;
   5)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31  dicembre  1995,  della
ditta:  S.p.a. Olivetti Information Service-Gruppo Olivetti, con sede
in Ivrea (Torino) e unita' di Torino, Milano e Roma.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  Olivetti  Information
Service-Gruppo  Olivetti,  con  sede  in  Ivrea (Torino) e unita' di:
Milano, Roma e Palermo, per il periodo dal  1  febbraio  1994  al  31
maggio 1994.
  Istanza  aziendale  presentata  il  22  marzo 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994;
   6) e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della
ditta:  S.p.a. Olivetti Synthesis-Gruppo Olivetti con sede  in  Ivrea
(Torino)  e  unita' di Palermo, Nuoro, Perugia, Roma, Latina, Napoli,
Bari, Rende (Cosenza), Torino, Milano, Udine, Bologna, Ancona.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Synthesis-Gruppo
Olivetti  con  sede  in  Ivrea  (Torino) e unita' di: Palermo, Nuoro,
Perugia, Roma, Latina, Napoli, Bari, Rende (Cosenza), Torino, Milano,
Udine, Bologna, Ancona, per il periodo dal  1  febbraio  1994  al  31
luglio 1994.
  Istanza  aziendale  presentata  il  22  marzo 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994;
   7) a seguito dell'approvazione del programma per  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con
effetto dal 1 febbraio 1994, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Synthesis-Gruppo Olivetti con
sede  in  Ivrea  (Torino) e unita' di  Palermo, Nuoro, Perugia, Roma,
Latina,  Napoli,  Bari,  Rende  (Cosenza),  Torino,  Milano,   Udine,
Bologna, Ancona, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994.
  Istanza  aziendale  presentata  il  28 luglio 1994 con decorrenza 1
agosto 1994;
   8) e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della
ditta S.p.a.  Sixtel-Gruppo Olivetti, con sede in  Ivrea  (Torino)  e
unita'  di  Firenze,  Roma, Pozzuoli (Napoli), Bari, Palermo, Torino,
Ivrea, Genova, Milano e  Padova.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Sixtel-Gruppo Olivetti,
con sede in Ivrea  (Torino)  e  unita'  di  Firenze,  Roma,  Pozzuoli
(Napoli),  Bari, Palermo, Torino, Ivrea, Genova, Milano e  Padova per
il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
  Istanza aziendale presentata il 22  marzo  1994  con  decorrenza  1
febbraio 1994;
   9)  a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e  con
effetto  dal  1  febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sixtel-Gruppo  Olivetti,  con  sede  in
Ivrea  (Torino)  e  unita' di Firenze, Roma, Pozzuoli (Napoli), Bari,
Palermo, Torino, Ivrea, Genova, Milano e  Padova, per il periodo  dal
1 agosto 1994 al 31 ottobre 1994.
  Istanza  aziendale  presentata  il  28 luglio 1994 con decorrenza 1
agosto 1994;
   10) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 1 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della
ditta S.p.a. Syntax sistemi Software-Gruppo  Olivetti,  con  sede  in
Ivrea  (Torino)  e  unita'  di  Roma,  Napoli,  Bari, Torino, Genova,
Milano, Venezia e Firenze.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.   Syntax   sistemi
Software-Gruppo Olivetti, con sede in  Ivrea  (Torino)  e  unita'  di
Roma, Napoli, Bari, Torino, Genova, Milano, Venezia e Firenze, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
  Istanza  aziendale  presentata  il  22  marzo 1994 con decorrenza 1
febbraio 1994;
   11) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con
effetto dal 1 febbraio 1994, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.  Syntax  sistemi  Software-Gruppo
Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Roma, Napoli,  Bari,
Torino,  Genova,  Milano,  Venezia  e  Firenze,  per il periodo dal 1
agosto 1994 al 31 ottobre 1994.
  Istanza aziendale presentata il 28 luglio  1994  con  decorrenza  1
agosto 1994;
   12)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31  dicembre  1995,  della
ditta  S.p.a.  Systena-Gruppo  Olivetti, con sede in Roma e unita' di
Roma.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Systena-Gruppo Olivetti,
con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 febbraio 1994
al 31 luglio 1994.
  Istanza aziendale presentata il 22  marzo  1994  con  decorrenza  1
febbraio 1994;
   13) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con decreto ministeriale e con
effetto dal 1 febbraio 1994, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Systena-Gruppo Olivetti, con sede in
Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 ottobre
1994.
  Istanza aziendale presentata il 28 luglio  1994  con  decorrenza  1
agosto 1994.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di
 mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22220  del  25  febbraio  1997,  e'
approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale, relativo al
periodo dal 5 febbraio 1996 al 4  agosto  1996,  della  ditta  S.p.a.
Intel, con sede in Noci (Bari) e unita' di Noci (Bari).
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Intel, con  sede  in  Noci
(Bari) e unita' di Noci (Bari), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al
4 agosto 1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il  23  marzo 1996 con decorrenza 5
febbraio 1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad  eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di
 mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22221 del 25 febbraio 1997:
  1)  a  seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1 aprile  1996,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.n.c. Astoricchio e
Figlio, con sede in Lecce e unita' di Lecce, per  il  periodo  dal  1
ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza  aziendale  presentata  il 26 ottobre 1996 con decorrenza 1
ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale relativo al
periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.r.l. Kones,
con  sede  in  Montespertoli  (Firenze)  e  unita'  di  Montespertoli
(Firenze).
  Parere comitato tecnico dell'8 gennaio 1997-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  Kones,  con  sede  in  Montespertoli
(Firenze)  e unita' di Montespertoli (Firenze), per il  periodo dal 6
maggio 1996 al 5 novembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 19 giugno  1996  con  decorrenza  6
maggio 1996.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da  sistuazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22222 del 25 febbraio 1997:
  1) e' approvato  il  programma  per  crisi  aziendale  relativo  al
periodo dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996, della ditta S.c. a r.l.
Antonelliana,  con  sede  in  Torino  e cantieri di Cossato (Biella),
Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Santena (Torino) e uffici
di  Torino.
  Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.c. a r.l. Antonelliana, con sede in Torino,
unita'  cantieri  di  Cossato  (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure
(Alessandria), Santena (Torino) e uffici di Torino,  per  il  periodo
dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.
  Istanza  aziendale  presentata  il 23 giugno 1995 con decorrenza 15
maggio 1995.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento  diretto  del  predetto  trattamento  con
esclusione lavoratori di cantiere;
  2) a seguito dell'approvazione del programma per  crisi  aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 15
maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.c.a  r.l. Antonelliana, con sede in Torino e unita' cantieri
di Cossato (Biella),  Chieri  (Torino),  Novi  Ligure  (Alessandria),
Santena  (Torino),  uffici  di Torino, per il periodo dal 15 novembre
1995 al 14 maggio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza  15
novembre 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  predetto   trattamento   con
esclusione lavoratori di cantiere.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22223 del 25 febbraio 1997,  a  seguito
dell'approvazione   del  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  3  febbraio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
3  febbraio  1997  con  effetto  dal  12 febbraio 1996, in favore dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.   ABB
Installazioni,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Cesano  Maderno
(Milano), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1996 con decorrenza 12
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad  eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da  sistuazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22224  del  25  febbraio 1997, sono
accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2,  della  legge  n.
223/1991,  relativi al periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996,
della ditta S.r.l. Cantieri navali Italcraft,  con  sede  in  Roma  e
unita' di Gaeta (Latina) e Roma.
  Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dall'8 maggio 1995, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Cantieri  navali  Italcraft,  con  sede  in  Roma  e  unita' di Gaeta
(Latina) e Roma, per il periodo dall'8  maggio  1996  al  7  novembre
1996.
  Art.  3, comma 2, della legge n. 223/1991-sentenza tribunale del 19
aprile 1995, n. 56717. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da  sistuazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22225 del 25 febbraio 1997:
  1) e' approvato  il  programma  per  crisi  aziendale  relativo  al
periodo  dal  1  marzo  1996  al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a.
Textura, con  sede  in  Castiglion  Fibocchi  (Arezzo)  e  unita'  di
Castiglion Fibocchi (Arezzo).
  Parere comitato tecnico del 4 dicembre 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Textura,  con  sede  in  Castiglion
Fibocchi  (Arezzo)  e  unita' di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il
periodo dal 1 marzo
 1996 al 31 agosto 1996.
  Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 1 marzo
1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  a  seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1996, in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Textura, con
sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo), unita' di: Castiglion  Fibocchi
(Arezzo), per il periodo dal 1 settembre   1996 al 28 febbraio 1997.
  Istanza  aziendale  presentata  il  26 agosto 1996 con decorrenza 1
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22226 del 25 febbraio 1997,  a  seguito
dell'approvazione  del programma per crisi aziendale, intervenuta con
il decreto  ministeriale  del  10  maggio  1996,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio 1996 con effetto dal 16 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Nicolini  Francesco,  con
sede in Pieve di Bono (Trento) e unita' di Pieve di Bono (due unita')
(Trento), per il periodo dal 16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il 20 maggio 1996 con decorrenza 16
aprile 1996.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22227  del  25  febbraio  1997,  e'
approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale, relativo al
periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 gennaio 1997,  della  ditta  S.r.l.
Supermercati  alimentari  SMA  Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano
(Milano) e unita' di Genova-Sanpierdarena.
  Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1996-favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Supermercati alimentari
SMA Gruppo Rinascente, con sede  in  Rozzano  (Milano)  e  unita'  di
Genova-Sanpierdarena, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio
1996.
  Istanza  aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 15
gennaio 1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad  eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22228 del 25 febbraio 1997:
   1)   e'   approvata   la   proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1  dicembre  1995
al  30  novembre  1996, della ditta S.p.a. Societa' italiana condotte
d'acqua-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Lazio,
Sardegna, Sicilia, Liguria e Campania.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  7  dicembre  1994  con  effetto  dal  1
dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta    S.p.a.    Societa'    italiana    condotte    d'acqua-Gruppo
Iritecna-Fintecna, con sede in Roma  e  unita'  di  Lazio,  Sardegna,
Sicilia, Liguria e Campania, per il periodo dal 20 gennaio 1996 al 31
maggio 1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il 27 gennaio 1996 con decorrenza 1
dicembre 1995.
  Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   2)   a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1 dicembre 1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Societa' italiana condotte d'acqua-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede
in Roma e unita' di Lazio, Sardegna, Sicilia, Liguria e Campania, per
il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 giugno 1996 con decorrenza 1
giugno 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   3)   e'   approvata   la   proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre  1995
al   10   ottobre   1996,   della  ditta  S.p.a.  Garboli  Rep-Gruppo
Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' nazionali.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 7  dicembre  1994  con  effetto  dall'11
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Garboli Rep - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma
e unita' nazionali, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10  aprile
1996.
  Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11
ottobre 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   4)   a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Garboli  Rep  -  Gruppo  Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita'
nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11
 aprile 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   5)   e'   approvata   la   proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre  1995
al   10   ottobre   1996,   della   ditta   S.p.a.  Italstrade-Gruppo
Iritecna-Fintecna,  con  sede  in  Roma  e   unita'   di   Diga   del
Melito-Catanzaro,  Pieve Emanuele (Milano), Stresa (Novara), Tauriano
(Padova); uffici di Roma e Milano; uffici e cantieri di Udine, unita'
produttiva La Secca (Belluno).
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 7  dicembre  1994  con  effetto  dall'11
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Itastrade - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e
unita'  di  Diga  del  Melito  -  Catanzaro, Pieve Emanuele (Milano),
Stresa (Novara), Tauriano (Padova); uffici di Roma e Milano; uffici e
cantieri di Udine, unita'  produttiva  La  Secca  (Belluno),  per  il
periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.
  Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11
ottobre 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   6)   e'   approvata   la   proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre  1995
al  10  ottobre  1996,  della  ditta  S.p.a.  Servizi  tecnici-Gruppo
Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 7  dicembre  1994  con  effetto  dall'11
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede  in
Roma  e  unita'  di  Roma,  per il periodo dal 24 novembre 1995 al 10
aprile 1996.
  Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1995 con  decorrenza  11
ottobre 1995.
  Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   7)  e'  approvata  la  proroga   complessa   del   programma   per
riorganizzazione  aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995
al   10   ottobre   1996,   della   ditta   S.p.a.    Iritecna-Gruppo
Iritecna-Fintecna, con sede in Genova e unita' di Roma- Area edile.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  7  dicembre 1994 con effetto dall'11
ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Genova
e unita' di Roma-Area edile, per il periodo dall'11 ottobre  1995  al
10 aprile 1996.
  Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11
ottobre 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   8)   e'   approvata   la   proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1  novembre  1995
al    31   ottobre   1996,   della   ditta   S.p.a.   Iritecna-Gruppo
Iritecna-Fintecna,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di   Roma-   Area
metalmeccanica.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  7  dicembre  1994  con effetto dal 1
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma  e
unita'  di  Roma-Area  metalmeccanica,  per il periodo dal 1 novembre
1995 al 30 aprile 1996.
  Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1995 con  decorrenza  1
novembre 1995.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   9)  e'  approvata  la  proroga   complessa   del   programma   per
riorganizzazione  aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995
al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Svei-Gruppo Iritecna-Fintecna,
con sede in Roma e unita' di Roma, Trieste e Scandicci (Firenze).
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 7  dicembre  1994  con  effetto  dall'11
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Svei-Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita'
di Roma, Trieste  e  Scandicci  (Firenze),  per  il  periodo  dall'11
ottobre 1995 al 10 aprile 1996.
  Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11
ottobre 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   10)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Svei-Gruppo  Iritecna-Fintecna,  con  sede  in Roma e unita' di Roma,
Trieste e Scandicci (Firenze), per il periodo dall'11 aprile 1996  al
10 ottobre 1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il 17 maggio 1996 con decorrenza 11
aprile 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   11)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre  1995
al    10   ottobre   1996,   della   ditta   S.p.a.   Bonifica-Gruppo
Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 7  dicembre  1994  con  effetto  dall'11
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma  e
unita'  di  Roma,  per  il  periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile
1996.
  Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza  11
ottobre 1995.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   12)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Bonifica - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in  Roma  e  unita'  di
Roma, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1996 con decorrenza 11
aprile 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   13)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre  1995
al    10    ottobre   1996,   della   ditta   S.p.a.   Italeco-Gruppo
Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 7  dicembre  1994  con  effetto  dall'11
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Italeco-Gruppo Iritecna-Fintecna, con  sede  in  Roma  e
unita'  di  Roma,  per  il  periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile
1996.
  Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza  11
ottobre 1995.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   14)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
riorganizzazione  aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995
al  10  ottobre  1996,  della  ditta  S.p.a.  Sistemi   urbani-Gruppo
Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma e Milano.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  7  dicembre 1994 con effetto dall'11
ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Sistemi urbani - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in
Roma e unita' di Roma e Milano, per il periodo dall'11  ottobre  1995
al 10 aprile 1996.
  Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11
ottobre 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   15)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Sistemi  urbani - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita'
di Roma e Milano, per il periodo dall'11 aprile 1996  al  10  ottobre
1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1996 con decorrenza 11
aprile 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   16)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre  1995
al  10  ottobre  1996,  della  ditta S.p.a. Mededil Societa' edilizia
mediterranea - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e  unita'
di Napoli.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  7  dicembre 1994 con effetto dall'11
ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta   S.p.a.   Mededil      Societa'  edilizia  mediterranea-Gruppo
Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e  unita'  di  Napoli,  per  il
periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.
  Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11
ottobre 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   17)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Mededil  Societa' edilizia mediterranea-Gruppo Iritecna-Fintecna, con
sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'11 aprile 1996
al 10 ottobre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996  con  decorrenza  11
aprile 1996.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
   18)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 3 gennaio 1996 al
2   gennaio    1997,    della    ditta    S.p.a.    Infratecna-Gruppo
Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996-favorevole.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  7  dicembre  1994  con effetto dal 3
gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Infratecna  -  Gruppo  Iritecna-Fintecna,  con sede in
Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3  gennaio  1996  al  2
luglio 1996.
  Istanza  aziendale  presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 3
gennaio 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994-pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22229 del  25  febbraio  1997,  per  le
motivazioni  in  premessa  riportate,  e'  approvato il programma per
crisi aziendale, relativamente al periodo  dal  4  marzo  1996  al  3
settembre   1996,  della  ditta  S.p.a.  F.lli  Dieci,  con  sede  in
Montecchio Emilia (Reggio  Emilia)  e  unita'  di  Montecchio  Emilia
(Reggio Emilia).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Dieci,  con  sede  in  Montecchio
Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia),
per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 aprile 1996 con decorrenza 4
marzo 1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22231 del 25 febbraio 1997 e' approvata
la   modifica   del   programma   per   ristrutturazione   aziendale,
limitatamente  al periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della
ditta S.p.a.  Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unita'  di
Caivano  (Napoli),  Lodi (Milano), Rete vendita uffici di Milano e di
Napoli.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi
De Rica, con sede in  Napoli  e  unita'  di  Caivano  (Napoli),  Lodi
(Milano),  rete  vendita  uffici di Milano e di Napoli per il periodo
dal 1 gennaio  1996 al 30 giugno 1996.
  Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996  con  decorrenza  1
gennaio 1996.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22232 del 25 febbraio 1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 1 gennaio 1996 al 31 marzo 1997, della  ditta  S.p.a.  Gruppo  La
Perla, con sede in Bologna e unita' di Bologna (divisione Le Rose).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con  sede
in Bologna e unita' di Bologna (Divisione Le Rose) per il periodo dal
1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
  Istanza  aziendale  presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata  dal  1
luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza  aziendale  presentata  il  29 luglio 1996 con decorrenza 1
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad  eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n. 22233 del 25 febbraio 1997 in favore
dei dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, sede in Genova  e
unita'  in Finale Ligure (Savona), per un massimo di 729 dipendenti e
Genova-Sestri  (Genova),  per  un  massimo  di  442  dipendenti,   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 28 novembre 1996 al 27 maggio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 28 maggio 1997 al 27 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8 bis, della
legge 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n. 22234 del 25 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Piero  Benelli  Engineering,
sede  in  Mezzano di Ravenna (Ravenna) e unita' in Mezzano di Ravenna
(Ravenna)  per  un  massimo  di  35  dipendenti  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996.
  La corresponsione del trattamento di  cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8 bis, della
legge 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n. 22235 del 25 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piero Benelli, sede in  Marina
di  Ravenna  (Ravenna) e unita' in Marina di Ravenna (Ravenna) per un
massimo di 125 dipendenti e S. Biagio (Ferrara) per un massimo  di  9
dipendenti   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  24  aprile  1996  al  23
ottobre 1996.
  La  corresponsione  del  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8  bis,  della
legge 160/88.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22236 del 25 febbraio  1997  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Clama,  sede in Canegrate
(Milano) e  unita'  in  Canegrate  (Milano)  per  un  massimo  di  16
dipendenti   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dall'11 novembre 1996  al  10
maggio 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11
maggio 1997 al 10 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8 bis, della
legge 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n. 22237 del 25 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Adriatica  Fishing  Food  di
Paolucci  Ettore    C.,  sede  in  Ortona (Chieti) e unita' in Ortona
(Chieti)  per  un  massimo  di  17  dipendenti  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  17
ottobre 1996 al 16 aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8 bis, della
legge 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n. 22238 del 25 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.J.C.E.  Societa'  Jesina
Costruzioni  Elettromeccaniche,  sede in Monsano (Ancona) e unita' in
Monsano (Ancona) per un massimo di 37 dipendenti  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 19 novembre 1996 al 18 maggio 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  19
maggio 1997 al 18 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8 bis, della
legge 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.