Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia per il personale della Ferrovia sangritana di Lanciano.(GU n.90 del 18-4-1997 - Suppl. Ordinario n. 83)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visti gli atti della Cassa di soccorso e malattia per il personale della Ferrovia sangritana di Lanciano (Chieti) nonche' la relazione illustrativa; Considerato che per la gestione liquidatoria della cassa di soccorso predetta, non ultimata alla data del 30 giugno 1981, il commissario liquidatore ha comunque provveduto successivamente ad incassare il credito di L. 108.017.201 nei confronti della Societa' ferrovie Adriatico Appennino ed al pagamento dei residui debiti per complessive L. 79.851.679 con una risultanza attiva finale, comprensiva degli interessi attivi maturati sul deposito esistente presso la Banca nazionale del lavoro, di L. 29.030.416 che a norma dell'art. 21 dello statuto societario e' stato ripartito tra gli ex iscritti alla Cassa di soccorso; Rilevato che per tale Cassa di soccorso si e' proceduto ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 alle operazioni di consegna; Visto l'art. 13 della citata legge n. 1404/1956; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia per il personale della Ferrovia sangritana di Lanciano (Chieti) e' dichiarata chiusa a tutti gli effetti. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 1996 p. Il Ministro: Pinza